Prima Pagina

Mentre il pianeta brucia, la giustizia richiama le imprese ai loro obblighi climatici
È nel pieno di un’ondata di caldo che interessa la Francia e gran parte dell’Europa che il Tribunale di Parigi ha emesso, il 25 giugno, una sentenza storica nella causa che contrappone TotalEnergies a una coalizione di associazioni e al Comune di Parigi.
La 34ª sezione del tribunale, competente a livello nazionale per le controversie relative all’obbligo di due diligence, era chiamata a pronunciarsi in particolare su due questioni:
- Il dovere di due diligence comprende anche le questioni climatiche? Su questo primo punto, il tribunale rileva che il termine «ambiente», ai sensi della legge del 27 marzo 2017 sull’obbligo di due diligence, «deve essere interpretato nel suo significato più ampio, che include i cambiamenti climatici causati dal rilascio nell’atmosfera di emissioni di gas a effetto serra (GES), componente essenziale dell’ambiente, che rientra tra gli impatti ambientali negativi riconosciuti dagli impegni internazionali ed europei cui la Francia aderisce». Il tribunale aggiunge che, trattandosi di «una minaccia grave, attuale e futura per il godimento dei diritti umani […], i rischi climatici devono essere presi in considerazione dalle imprese nei loro piani di due diligence, poiché la loro individuazione rientra nella prevenzione di gravi violazioni dei diritti umani». Estende inoltre il proprio ragionamento alla direttiva 2024/1760 del 13 giugno 2024 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D). «L’inclusione del clima nell’ambiente è sostenuta da» tale direttiva, il cui allegato (punto 1, parte I, sezione 1, punto 15) mira a vietare di provocare un «inquinamento atmosferico» che «comprometta in modo sostanziale le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti» o «leda la salute o la sicurezza di una persona». «È quindi innegabile che le suddette emissioni nocive includano le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra», sottolinea il tribunale, precisando che la nuova «direttiva omnibus» è «priva di impatto sul regime degli obblighi di diligenza». «Nonostante la deregolamentazione a livello europeo, l’obbligo di due diligence climatica è ben vivo», si rallegra Clara Alibert, responsabile dell'advocacy per gli operatori economici presso il CCFD-Terre Solidaire.
- Le emissioni indirette (Scope 3) rientrano nel suo ambito di applicazione? In altri termini, il gruppo è responsabile anche delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli automobilisti che utilizzano i carburanti da esso commercializzati? Il tribunale osserva che l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050, che TotalEnergies si è prefissata nel proprio piano di due diligence, «si basa esclusivamente sulla contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra di Scope 1 e 2». Il gruppo sostiene che le emissioni di Scope 3 generate dai clienti delle sue controllate siano al di fuori del proprio controllo e, pertanto, escluse dall’ambito di applicazione della normativa sull’obbligo di diligenza. Il tribunale, in una sentenza approfondita e particolarmente esplicativa, «ritiene che le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività del gruppo rientrino tra i rischi climatici compresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo di diligenza» e ingiunge a TotalEnergies di includere le emissioni di Scope 3 nella propria mappatura dei rischi, nonché nelle misure di prevenzione e mitigazione previste dal piano d'azione, entro sei mesi. È fissata un’udienza per il 21 gennaio 2027 al fine di verificare l’esecuzione della sentenza.
Questa sentenza – la prima ad applicare l’obbligo di diligenza al cambiamento climatico – è il risultato di oltre sei anni di battaglia legale. Essa obbliga le imprese ad affrontare con serietà la questione dello Scope 3 e «ricorda che nessuna multinazionale può sottrarsi alla propria responsabilità di fronte ai cambiamenti climatici», sottolinea Clara Alibert. Rimane tuttavia una zona d’ombra in questa vicenda: l’estrema discrezione dei rappresentanti dei lavoratori su questo tema, nonostante un movimento sindacale europeo che già nel 2014 proclamava che «non c’è lavoro su un pianeta morto», uno slogan oggi ampiamente dimenticato in nome della tutela immediata dell’occupazione. Tuttavia, la prospettiva di includere lo Scope 3 nella mappatura dei rischi spiega in parte diverse cessioni di attività avvenute negli ultimi anni, come l’uscita dal perimetro del gruppo, nel 2023, delle attività di distribuzione (stazioni di servizio), cedute al gruppo canadese Couche-Tard in Germania e nei Paesi Bassi e conferite a una joint venture con Couche-Tard (60%) in Belgio e Lussemburgo, con diverse migliaia di posti di lavoro coinvolti.

Attualità Sociale Europea
Legislazione
Accordo sulla sesta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Il 23 giugno il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva CMRD, che obbliga gli Stati membri a fissare valori limite di esposizione professionale (VLEP) vincolanti (cfr. comunicato). Presentata il 18 luglio 2025, la revisione riguarda quattro sostanze e un procedimento lavorativo Il cobalto e i suoi composti inorganici – utilizzati nella produzione di batterie e magneti – sono soggetti a VLEP distinti per le frazioni inalabile e respirabile, con un periodo transitorio di sei anni. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), presenti nella produzione di acciaio, alluminio e nei fumi di saldatura, sono disciplinati da un VLEP generale con una soglia transitoria raddoppiata per sette anni, estesa a tutti i produttori di carbonio e grafite – un ambito ampliato dai colegislatori rispetto alla proposta iniziale. L’1,4-diossano (industrie chimica e tessile) e l’isoprene (industria della gomma), aggiunti su iniziativa dei colegislatori, completano il quadro normativo. L’inclusione dei fumi di saldatura nell’allegato I della direttiva – che elenca i processi con comprovata natura cancerogena – costituisce risultato emblematico di questa revisione, che aggiorna inoltre le definizioni del testo per includervi gli effetti reprotossici. Una novità assoluta. Oltre alla proposta iniziale, i colegislatori hanno ottenuto l’introduzione dell’obbligo di pause regolari per i lavoratori che indossano dispositivi di protezione individuale (DPI), un chiarimento delle norme di utilizzo di tali dispositivi e l’impegno a elaborare orientamenti pratici sui fumi di saldatura. Un considerando ricorda altresì che la fissazione dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) non elimina completamente i rischi residui; è prevista una clausola di revisione cinque anni dopo l’attuazione. L’accordo provvisorio deve ancora essere adottato formalmente dalle due istituzioni.
Accordo sulla dichiarazione elettronica per il distacco dei lavoratori. Il 23 giugno il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento «eDeclaration», che istituisce un’interfaccia pubblica multilingue, gestita dalla Commissione, attraverso cui presentare online le dichiarazioni di distacco in forma standardizzata. Tali dichiarazioni comprendono dati retributivi e relativi periodi di lavoro, come richiesto dalle organizzazioni sindacali ai fini dell'attività ispettiva. Il regolamento garantisce ampia flessibilità: gli Stati membri sono liberi di aderire al sistema; qualora lo facciano, non possono richiedere informazioni eccedenti quelle previste dal modulo, pur conservando la facoltà di raccoglierne solo una parte. L’accordo prevede altresì la presentazione dei documenti direttamente tramite l’interfaccia, in sostituzione delle procedure nazionali, nonché l’accesso dei lavoratori distaccati alle proprie dichiarazioni (cfr. comunicato del Consiglio). Il testo gode di ampio sostegno da parte delle organizzazioni datoriali, che il 17 giugno hanno adottato una dichiarazione congiunta chiedendo che le informazioni da fornire restino limitate a quelle strettamente necessarie ai fini della notifica. «L’accordo sull’eDeclaration è una buona notizia per le imprese di tutta Europa», ha dichiarato Markus J. Beyrer, direttore generale di BusinessEurope (cfr. dichiarazione). Da parte sua, Isabelle Schömann, vicesegretaria generale della CES, ha elogiato i negoziatori del Parlamento, che «hanno efficacemente neutralizzato una pericolosa spinta alla deregolamentazione» (cfr. comunicato). L’accordo provvisorio deve ancora essere adottato formalmente dalle due istituzioni prima di entrare in vigore.
Dall ’Europa


Spagna
Nuovo piano d’azione estivo per la prevenzione delle ondate di calore. Il piano, adottato il 9 giugno dal Consiglio dei Ministri, rafforza il monitoraggio delle attività più esposte alle alte temperature. Il documento richiama le misure volte a tutelare i lavoratori, in particolare nei settori agricolo ed edilizio (cfr. comunicato). L’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (INSST) e l’Ispettorato del Lavoro prevedono campagne di informazione e prevenzione, nonché un potenziamento della trattazione prioritaria dei reclami dei lavoratori che subiscono di stress termico (cfr. comunicato). Il decreto 8/2024 che prevede un congedo di quattro giorni nei casi di impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro o di necessità di attivare protocolli di protezione in presenza di temperature elevate. Nel corso di una conferenza tenutasi il 15 giugno, la Ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, ha indicato che durante l’estate 2025 (giugno-settembre), l’Ispettorato del Lavoro ha condotto «oltre 10.000 interventi relativi a condizioni ambientali sfavorevoli, che hanno portato a circa 300 violazioni e a sanzioni per circa 1.600.000 euro».
Paesi Bassi
Inversione dell’onere della prova per verificare il rispetto del salario minimo. Una proposta di legge mira a garantire il rispetto del salario minimo attraverso una presunzione legale. Spetterebbe al datore di lavoro dimostrare che tutti i propri dipendenti siano retribuiti almeno al livello del salario minimo legale (cfr. comunicato). In caso di inadempienza, l’Ispettorato del Lavoro può richiedere all’azienda di fornire prove giustificative. Se tale documentazione non verrà prodotta o se la violazione sarà accertata, le autorità potranno determinare gli importi dovuti e, se del caso, irrogare sanzioni. Il progetto di legge mira a tutelare delle categorie di lavoratori più vulnerabili, in particolare i lavoratori migranti.
Spagna
Un decreto per rafforzare il monitoraggio digitale dell’orario di lavoro. Il 2 giugno il Segretario di Stato al Lavoro ha dichiarato che il Governo intende far approvare, prima dell’estate, un Regio decreto volto ad aggiornare il Decreto-legge 8/2019 che ha reso obbligatoria la registrazione dell’orario di lavoro in tutte le imprese. Secondo tale progetto, la rilevazione dell'orario dovrà obbligatoriamente avvalersi di un software dedicato così da consentire il conteggio preciso delle ore di lavoro effettivamente prestate (cfr. IR Notes 271).
Belgio
Entra in vigore la riforma che generalizza il ricorso ai flexi-job. La legge recante disposizioni varie in materia di flexi-job – che non sono soggetti alle normali norme in materia di contributi sociali e fiscalità – è stata approvata il 18 giugno dalla Camera dei Rappresentanti. Dal 1° luglio, la possibilità di svolgere un «flexi-job» è estesa alla maggior parte dei settori, a condizione che siano rispettati i requisiti di accesso, che variano a seconda della categoria interessata (lavoratori a tempo pieno, pensionati, lavoratori interinali, ecc.). Un anno dopo l’entrata in vigore della riforma verrà effettuata una valutazione, in particolare per analizzarne gli effetti sul mercato del lavoro, sulla salute dei lavoratori e le ripercussioni sul bilancio. La confederazione FGTB si mostra scettica e denuncia una riforma che farà perdere «più di mezzo miliardo» di euro allo Stato e alla previdenza sociale (cfr. comunicato). Al contrario, la Federazione datoriale belga vede nei «flexi-job» «un catalizzatore di opportunità per i lavoratori, i pensionati e le imprese» (cfr. comunicato).
Lussemburgo
Sanzioni per la violazione del diritto alla disconnessione. Previsto dalla Legge del 28 giugno 2023, il diritto alla disconnessione è ora assistito da un regime sanzionatorio nei confronti delle imprese. Dal 4 luglio 2023, queste sono soggette a una sanzione amministrativa compresa tra 251 euro e 25.000 euro. La sanzione è irrogata dall’Ispettorato del Lavoro e delle Miniere in funzione della gravità della violazione. In precedenza, i datori di lavoro erano tenuti a attuare un regime volto a garantire il rispetto di tale diritto per i lavoratori dipendenti che utilizzano strumenti digitali a fini professionali, ma senza il rischio di sanzioni amministrative. Il legislatore aveva infatti previsto un periodo transitorio di tre anni per consentire alle imprese di adeguarsi.
Francia
Limitata la durata delle astensioni dal lavoro. Pubblicato il 12 giugno 2026, il Decreto n. 2026-498 in materia di limitazione della durata delle astensioni dal lavoro che danno diritto al pagamento di indennità giornaliere in caso di malattia entrerà in vigore il 1° settembre 2026 e fissa limiti di durata delle assenze dal lavoro finora inesistenti. D'ora in poi, un primo periodo di assenza non potrà superare i 31 giorni e, in caso di proroga, i 62 giorni. Si tratta di uno dei decreti attuativi della Legge in materia di finanziamento della previdenza sociale per il 2026; il decreto n. 2026-501, che pubblicato nella stessa data, precisa che l’indennità giornaliera in caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale può essere corrisposta per un periodo massimo di quattro anni. Un nuovo periodo massimo di quattro anni potrà essere riconosciuto dopo una ripresa dell'attività lavorativa di almeno un anno.
Germania
I rappresentanti dei lavoratori della Deutsche Post e di Ver.di chiedono una maggiore protezione dal caldo. I comitati aziendali della Deutsche Post, sostenuti dal sindacato Ver.di, chiedono l’introduzione di condizioni di lavoro adeguate alle temperature estreme al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (cfr. comunicato). Chiedono pause retribuite, il diritto di sospendere l’attività in caso di temperature eccessive, nonché piani di protezione dal caldo e dal freddo, la fornitura gratuita di bevande, crema solare e attrezzature adeguate.
Irlanda
Rafforzata la tutela dei lavoratori in caso di cessazione dell’attività dell’impresa. L’8 giugno il Governo ha dato attuazione alla procedura di «presunzione di insolvenza» prevista dalla legge del 2026 in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di porre rimedio alle situazioni in cui un’impresa cessa la propria attività senza essere assoggettata a una procedura formale di insolvenza. Questo meccanismo consente ora ai lavoratori, qualora i crediti rimangano insoluti e il datore di lavoro non risponda entro otto settimane, di far dichiarare quest’ultimo «presunto insolvente» e di accedere al regime di indennizzo finanziato dal fondo di previdenza sociale. La riforma mira a garantire un’effettiva tutela dei lavoratori, in conformità con il diritto dell’Unione Europea (cfr. comunicato).
Dalle aziende

Comitati Aziendali Europei
Un impegno a tutela dell’occupazione in Stellantis. Il comitato aziendale europeo del gruppo automobilistico Stellantis si è riunito dal 16 al 18 giugno a Mulhouse (Francia), in uno stabilimento che non è solo un impianto di assemblaggio, ma anche un polo industriale dotato di reparti di forgiatura, fonderie e centri di lavorazione. «Questa scelta non è casuale», sottolinea Philippe Gilleron, segretario del comitato aziendale europeo: «volevamo richiamare l’attenzione sia della direzione che dei decisori politici sull’importanza di preservare l’industria automobilistica nella sua interezza, e non solo gli stabilimenti di assemblaggio». Pur sostenendo la volontà della Commissione Europea di promuovere il «Made in Europe», i rappresentanti del personale rimangono vigili sulle decisioni future. Se il «Made in Europe» si traduce nel produrre il 70% del valore di un veicolo nell’UE, il rischio di perdita di attività rimane reale: «poiché la batteria rappresenta una parte considerevole di tale valore, la sua sola produzione nell’Unione Europea consentirebbe di importare molti componenti prodotti al di fuori dell’Unione», avverte Philippe Gilleron. L’incontro è stato dedicato principalmente al piano FaSTLAne 2030, presentato il 21 maggio 2026 in occasione di una giornata dedicata agli investitori (cfr. comunicato). Sebbene il piano miri a ridurre la produzione europea di 800.000 unità, Stellantis ha annunciato che «non è prevista alcuna chiusura di stabilimenti», il che — sottolinea la federazione sindacale europea IndustriAll Europe — «costituisce una garanzia positiva per i 124.000 lavoratori del gruppo in Europa» (cfr. comunicato). Sul piano del dialogo sociale, Philippe Gilleron si rallegra di una «fiducia consolidata» grazie a incontri il cui «ordine del giorno – definito insieme alla direzione – affronta le questioni concrete presentate dai decisori».
Dati & Analisi

Un lavoratore su cinque è sempre reperibile, mai davvero disconnesso
Nell’ambito dell’aggiornamento di un importante studio (*), Eurofound ha pubblicato un approfondimento dedicato al diritto alla disconnessione. Dai dati raccolti nell’ultima Indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS 2024) emerge che un lavoratore su cinque nell’Unione europea viene contattato per motivi di lavoro al di fuori dell’orario di servizio più volte al mese, pari a circa 39,4 milioni di lavoratori. Il fenomeno risulta strettamente correlato ai livelli di stress lavorativo: tra i lavoratori contattati quotidianamente, quasi sei su dieci (59%) dichiarano di provare stress sul lavoro costantemente o quasi, a fronte del 17% di coloro che non vengono mai contattati al di fuori dell’orario di lavoro. Anche l’eccessivo carico di lavoro rappresenta un fattore determinante: quando i lavoratori non dispongono del tempo necessario per completare le proprie mansioni durante il normale orario di lavoro, sono spesso costretti a proseguirle al di fuori dell’orario contrattuale. Lo studio analizza inoltre le normative che disciplinano il diritto alla disconnessione in 13 Stati membri e ne evidenzia gli effetti positivi. La Francia, Paese pioniere in questo ambito, registra uno dei tassi più bassi di contatti al di fuori dell’orario di lavoro (17%), rispetto al 31% rilevato in Svezia e nei Paesi Bassi, dove non è prevista alcuna disciplina specifica. I risultati dello studio contribuiranno ad alimentare il dibattito sulla futura legge europea sulla qualità del lavoro, che la Commissione europea dovrebbe presentare entro la fine dell’anno.
(*) Working anytime and anywhere in the EU after the pandemic: The effects on quality of working time
Statistiche chiave
22,7 %
Si tratta della percentuale media dei lavoratori contattati al di fuori dell’orario di lavoro almeno diverse volte al mese nell’Unione europea nel 2024.
Secondo i dati elaborati da Eurofound, tale percentuale varia notevolmente da un paese all’altro. La Svezia e i Paesi Bassi registrano i livelli più elevati, entrambi al 31%, seguiti dalla Croazia (29%) e dalla Repubblica Ceca (27%). Al contrario, la Polonia registra il tasso più basso (15%), davanti alla Francia (17%) e alla Germania (18%).

Tre domande a…

Jean-Philippe Lhernould
Professore all’Università di Poitiers
Sulla revisione del mandato dell’Autorità europea del lavoro (ELA)
Il futuro regolamento dovrà definire con maggiore chiarezza le competenze dell’ELA (European Labour Authority), in particolare per quanto riguarda i lavoratori cittadini di paesi terzi.
Perché la Commissione Europea intende modificare il regolamento istitutivo dell’Autorità Europea del Lavoro?
Il punto di partenza è un obbligo istituzionale: il regolamento 2019/1149 imponeva alla Commissione di valutare l’attività dell’ELA entro e non oltre il 1° agosto 2024, prevedendo la possibilità di modificarne il regolamento istitutivo o persino abrogarlo qualora il mantenimento dell’ELA non fosse più risultato giustificato. La valutazione è stata nel complesso positiva e l’ELA proseguirà pertanto il proprio percorso di sviluppo. La Commissione ha tuttavia individuato numerosi margini di miglioramento, sia sotto il profilo della governance sia con riferimento alle attività dell’Autorità, con l’obiettivo di rafforzarne l’azione attraverso una ridefinizione degli obiettivi, delle priorità e delle risorse. Inoltre, l’ELA, le cui prerogative risultano più limitate rispetto a quelle di altre agenzie dell’UE (come Europol, Frontex, l’AMLA…), dovrà dotarsi di strumenti idonei a valutare l’efficacia delle proprie azioni, alla luce delle carenze evidenziate dalla Commissione in questo ambito.
Si ha già un’idea di ciò che potrebbe essere proposto?
Per il momento è possibile formulare soltanto alcune considerazioni, più che anticipare proposte sulle quali la Commissione sta ancora riflettendo. A nostro avviso, l’ELA dovrebbe concentrare i propri sforzi sulle attività essenziali, ridimensionando quelle di minore rilevanza. Le iniziative in materia di formazione, ad esempio, giudicate particolarmente onerose, appaiono eccessivamente frammentate e, talvolta, troppo distanti dalle missioni proprie dell’Autorità. Al contrario, le sue prerogative dovrebbero essere ampliate per accrescerne l’efficacia nelle attività fondamentali. In questa prospettiva, la raccolta, la condivisione e l’analisi dei metadati potrebbero migliorare sensibilmente l’individuazione e la prevenzione delle violazioni delle norme sulla libera circolazione. L’ELA potrebbe quindi sostenere gli Stati membri nell’analisi strategica dei rischi e nell’individuazione di situazioni strutturali di non conformità, ad esempio in materia di distacco dei lavoratori. Potrebbe inoltre essere autorizzata ad accedere ai dati personali, trattarli e orientare di conseguenza le proprie azioni. Infine, anche la governance dell’ELA meriterebbe di essere oggetto di un ripensamento.
Non sarebbe opportuno chiarire alcune ambiguità relative all’ambito di competenza dell’ELA?
Si tratta di un interrogativo pienamente legittimo. In linea di principio, l’ELA è competente esclusivamente per le situazioni di mobilità professionale intracomunitaria. Nella pratica, tuttavia, molte delle sue attività – come quelle riguardanti la lotta al lavoro sommerso o lo status degli autotrasportatori – vanno oltre questo perimetro. Il futuro regolamento dovrà quindi definire con maggiore chiarezza le competenze dell’ELA, in particolare con riguardo ai lavoratori cittadini di paesi terzi. Perché non ridefinire anche l’elenco dei regolamenti e delle direttive che rientrano nel suo ambito di competenza? Quanto alla funzione di mediazione – nell’ambito della quale l’ELA è competente a facilitare la risoluzione delle controversie tra Stati membri relative a casi individuali – essa è rimasta, di fatto, pressoché inutilizzata: come potrebbe essere ripensata?
Editoriale
Ai nostri lettori
Ecco il penultimo numero prima della pausa estiva. Per tenere conto della festa nazionale francese, che cade il 14 luglio, e per poter coprire al meglio l’attualità del mese, il prossimo numero uscirà il 23 luglio anziché il 16, come inizialmente previsto. Inoltre, a breve, vi invieremo un sondaggio di soddisfazione sulla nostra nuova formula, per raccogliere i vostri feedback e tornare a settembre con un'offerta ancora migliore.
IR Dictionary
Dialogo sociale settoriale europeo
Come in molti paesi, anche a livello europeo esiste un dialogo sociale strutturato in un numero significativo di settori di attività, formalizzato nei «comitati di dialogo settoriale europeo». Attualmente se ne contano 44, che coprono settori eterogenei, dalla chimica alla metallurgia, passando per l'agroalimentare, fino al calcio professionistico. In ciascuno di questi settori, le federazioni sindacali europee dialogano con le organizzazioni datoriali per giungere a diverse forme di accordi: da quelli più flessibili (dichiarazioni congiunte, guide alle buone pratiche, seminari congiunti…) a quelli più vincolanti, come quelli sottoscritti congiuntamente dalle parti sociali a livello europeo. I documenti adottati sono disponibili nel database della Commissione europea.
Prossimi eventi
2 luglio
Boulogne-Billancourt (Francia)
Club CE europei
Incontro, in presenza, dello European Works Councils Club , organizzato da IR Share e Astrees, con la partecipazione di segretari dei comitati aziendali europei e i responsabili delle relazioni sociali, nonché dell’economista Gilbert Cette.
3 luglio
Strasburgo
70° anniversario degli Instituts du Travail
In occasione del 70° anniversario, l'Institut du Travail dell'Università di Strasburgo riunisce una pluralità di attori in un convegno dedicato alle grandi sfide del mondo del lavoro contemporaneo, della contrattazione collettiva, dell’espressione e dei diritti collettivi dei lavoratori.
22 luglio
Bruxelles
Pilastro europeo dei diritti sociali
Commissione Europea: adozione del nuovo piano d'azione relativo al Pilastro europeo dei diritti sociali (cfr. ordine del giorno).
16-18 settembre
Oslo
Disuguaglianze nel mercato del lavoro
Conferenza congiunta organizzata dall’IWPLMS e dall’IREC: Come contrastare le tendenze alla disuguaglianza nel mercato del lavoro e quale ruolo possono svolgere le parti interessate e le istituzioni?
Il team
O numero è stato curato da Inès Bollet, Victoria Fonseca, Sea Ange Gonebo, Ambre Grenier-Boley, Frédéric Turlan, Iris Turlan e Paula Villalobos. Scopri il team editoriale di IR Share sul sito.
Per saperne di più sul team di IR Share, visita il nostro sito web, LinkedIn o IR Notes
www.irshare.eu

Editore: IR Share SARL - 5, Les Compères - 89520 Fontenoy -
Tel.: +33 (0)6 81 41 53 95
Capitale sociale: 1500 euro
Registrazione: RCS (Auxerre): 512 567 959
Direttore della pubblicazione: Frédéric Turlan
Hosting: OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix
N. CPPAP: 0626 Z 93933
La newsletter IR Notes è riconosciuta quale «organo di stampa online» ai sensi dell’art. 1 Legge 1° agosto 1986, n. 86-897. Tale riconoscimento, oltre ad attestare la qualità di IR Notes, ci consente applicare agli abbonamenti (in Francia) un’aliquota IVA ridotta del 2,1%.
