Prima Pagina

Verso una tutela internazionale per i lavoratori delle piattaforme digitali
Il 12 giugno, a Ginevra, gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) hanno adottato la Convenzione OIL n. 193 sul lavoro dignitoso nell’economia delle piattaforme digitali. Il nuovo strumento si caratterizza per un ambito di applicazione particolarmente ampio: esso riguarda la gestione algoritmica, tutte le piattaforme digitali, «indipendentemente dal fatto che il lavoro sia svolto online o in un luogo geografico specifico», nonché tutti i lavoratori delle piattaforme digitali, «indipendentemente dalla loro qualificazione in termini di status occupazionale».
La Convenzione si fonda sul principio secondo cui la tutela dei lavoratori deve essere determinata dalla realtà del rapporto di lavoro e non dalle etichette contrattuali utilizzate dalle piattaforme digitali per sottrarre i lavoratori alle garanzie riconosciute ai lavoratori subordinati. Essa sancisce il rispetto dei diritti fondamentali, quali la libertà sindacale e il diritto di operare in «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» (art. 3). Gli Stati sono tenuti a garantire la protezione dei lavoratori contro «gli infortuni sul lavoro, le patologie professionali e qualsiasi altro danno alla salute […] derivante dal lavoro, lavorocorrelato, o verificatosi nel corso del lavoro» (art. 4). Ai lavoratori è inoltre riconosciuto «il diritto di allontanarsi da una situazione lavorativa per la quale abbiano ragionevoli motivi di ritenere che presenti un pericolo imminente e grave per la loro vita o la loro salute, senza subire conseguenze indebite» (art. 5). La Convenzione prevede altresì la protezione dalla violenza e dalle molestie, «comprese la violenza e le molestie che si verificano online o che coinvolgono terzi, quali i clienti» (art. 6). Gli Stati devono inoltre «garantire la corretta qualificazione dei lavoratori […] basandosi principalmente sui fatti relativi all’esecuzione del lavoro e alla retribuzione o al pagamento del lavoratore […]». Indipendentemente dal loro status occupazionale, ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione «corrisposta integralmente e a tempo debito […] mediante mezzi di pagamento legali» (art. 10), nonché l’accesso alla protezione sociale (art. 12).
Diversi articoli disciplinano il ricorso agli algoritmi: le piattaforme digitali devono informare i lavoratori prima di implementarli o comunque prima della loro assunzione, nonché i rappresentanti dei lavoratori, in merito all’utilizzo di sistemi automatizzati per monitorare o valutare il lavoro o generare decisioni relative al lavoro, o in merito all’impatto delle condizioni di lavoro o all’accesso al lavoro dei sistemi automatizzati (art. 13).
Quando le decisioni sono adottate mediante processi decisionali automatizzati, i lavoratori devono poter ottenere, «su richiesta e senza ritardi irragionevoli […] , una spiegazione scritta delle decisioni importanti che incidono negativamente sulle modalità di lavoro e sull’accesso al lavoro. Gli Stati sono inoltre tenuti a garantire la possibilità di un riesame delle decisioni» riguardanti la retribuzione, la gestione dell’account – compresa la sospensione o la disattivazione – o la cessazione del rapporto di lavoro (art. 15). Merita infine di essere segnalata l’introduzione di specifiche misure volte a prevenire gli abusi nei confronti dei lavoratori migranti e dei rifugiati e a garantire loro un livello adeguato di protezione (art. 20).
Frutto di un compromesso tra paesi caratterizzati da modelli economici e sociali molto diversi, la Convenzione presenta un impianto normativo solido e introduce obblighi importanti, concreti e giuridicamente vincolanti per gli Stati che sceglieranno di ratificarla. Non si può che auspicare una ratifica ampia da parte degli Stati membri dell’Unione europea.

Progetti
La Commissione Europea presenta i nuovi orientamenti per l’occupazione. Il 3 giugno la Commissione ha presentato il cosiddetto «pacchetto di primavera», volto a migliorare il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Tra i documenti pubblicati (cfr. comunicato) figurano una comunicazione che definisce il quadro di riferimento, le relazioni per paese che analizzano la situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro, le raccomandazioni rivolte a ciascuno di essi e gli orientamenti per l’occupazione rivisti. Le relazioni nazionali affrontano in particolare il dialogo sociale, la portata della contrattazione collettiva, il tasso di sindacalizzazione e la rappresentanza datoriale, nonché la partecipazione delle parti sociali all’elaborazione delle politiche. Esaminano inoltre le misure adottate in risposta alla Raccomandazione del 2023 sul rafforzamento del dialogo sociale nell’Unione Europea. L’orientamento n. 7 pone l’accento sul dialogo sociale quale strumento per migliorare il mercato del lavoro sottolineando al contempo l'importanza della creazione di posti di lavoro di qualità. Gli orientamenti invitano gli Stati a promuovere una più ampia copertura della contrattazione collettiva, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità delle parti sociali, e a garantire una contrattazione collettiva efficace a tutti i livelli.
Attualità sociale
Un appello a rafforzare la lotta contro lo sfruttamento lavorativo. Nel suo rapporto annuale, l’Agenzia UE per i diritti fondamentali (FRA) dedica una sezione specifica al fenomeno dello sfruttamento lavorativo, che colpisce in particolare i lavoratori provenienti da paesi terzi. Tra i dati più significativi, emerge che il 24% delle donne rifugiate dall’Ucraina che hanno svolto un’attività retribuita dal loro arrivo nell’Unione Europea dichiara di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta o, addirittura, di non essere stata pagata. Il rapporto evidenzia inoltre che, in caso di sfruttamento, «solo una minoranza dei lavoratori migranti, indipendentemente dalla nazionalità, presenta denuncia». «Ancora meno numerosi sono coloro che riescono a ottenere il pagamento delle somme effettivamente spettanti, mentre in alcuni Stati membri i meccanismi di ricorso risultano, nella pratica, particolarmente complessi e difficilmente accessibili». Il rapporto invita inoltre a intensificare le azioni di contrasto, con particolare attenzione alle agenzie non rispondenti ai requisiti legali.
Giurisprudenza
Rifiuto del trasferimento del luogo di lavoro. Con sentenza del 4 giugno 2026 (CGUE, 4 giugno 2026, causa C-907/24, Egenergy c. MZ e a.), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su una controversia italiana riguardante alcuni lavoratori che avevano rifiutato di dare esecuzione alla decisione aziendale di trasferimento della sede di lavoro. L’impresa interessata, che occupava più di quindici dipendenti, aveva deciso di cessare l’attività dell’unità produttiva situata in Campania e di trasferirla in Sardegna, in una sede distante circa 600 chilometri. Accertata la mancata presentazione dei lavoratori presso il nuovo stabilimento, il datore di lavoro aveva proceduto alla risoluzione dei rapporti di lavoro per assenza ingiustificata. I lavoratori licenziati hanno contestato tale decisione, sostenendo in particolare che il datore di lavoro avrebbe dovuto applicare la procedura prevista in materia di licenziamenti collettivi, tenuto conto del numero di dipendenti occupati dall’azienda. La questione sottoposta alla Corte riguardava la qualificazione della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del lavoratore di conformarsi alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il luogo di lavoro. In particolare, si trattava di stabilire se tale risoluzione rientrasse nella nozione di «licenziamento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi, con la conseguente applicazione degli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. La Corte ha risposto in senso affermativo, precisando che la cessazione del rapporto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, disposta a seguito del rifiuto di quest’ultimo di accettare il trasferimento unilaterale della sede di lavoro in un luogo significativamente distante da quello originario, rientra nella nozione di «licenziamento». Ne consegue che, qualora il numero delle cessazioni raggiunga le soglie previste dalla direttiva 98/59, il datore di lavoro è tenuto a rispettare la procedura relativa ai licenziamenti collettivi, inclusi gli obblighi di informazione e consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori.
Dall’Europa


Austria
Verso un rafforzamento della normativa sull’esposizione al calore. La Camera dei Lavoratori (AK), che rappresenta gli interessi di tutti i lavoratori subordinati, ha chiesto una revisione del decreto relativo alla protezione dai rischi derivanti dal calore (cfr. decreto). Entrato in vigore a gennaio, il testo disciplina i fattori di rischio che i datori di lavoro sono tenuti a considerare al fine di tutelare i lavoratori impegnati in attività all’aperto dagli effetti del calore e dell’esposizione ai raggi UV (cfr. comunicato). Le imprese sono tenute a predisporre un programma di misure di protezione, accessibile a tutti i lavoratori (cfr. piano nazionale). L’ispettorato del lavoro può inoltre verificare l’attuazione di tali misure in seguito all’emissione di un’allerta da parte del servizio meteorologico nazionale (GeoSphere), qualora la temperatura superi i 30 °C. Uno studio commissionato dall’AK all’Università di Medicina di Vienna evidenzia che la temperatura non è l’unico fattore da considerare: anche i raggi UV, la gravosità delle mansioni, l’abbigliamento e l’umidità incidono significativamente sui rischi per la salute. L’AK chiede pertanto al Governo di rafforzare la normativa (cfr. comunicato):
- definendo i criteri per l’introduzione di un «congedo per caldo estremo»;
- estendendo l’ambito di applicazione della normativa anche agli ambienti di lavoro al chiuso;
- integrando, nella valutazione dei rischi legati al calore, ulteriori indicatori scientifici oltre al solo parametro della temperatura;
- potenziando le misure di prevenzione dei tumori della pelle.
Lussemburgo
Un accordo «tripartito» per far fronte alla crisi energetica. Al fine di contrastare l'impennata dei prezzi dell'energia, e al termine di diversi incontri, l'8 giugno il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto un accordo tripartito. Denominato “Resilienzpak 2026”, si articola intorno a tre direttrici: rafforzare il potere d’acquisto e contenere l’inflazione; tutelare l’occupazione e l’economia; promuovere la transizione energetica. In un comunicato congiunto, le confederazioni sindacali OGBL e LCGB hanno accolto con favore i progressi compiuti e la volontà governativa ripristinare il modello sociale lussemburghese, apprezzando l’approccio di co-costruzione delle misure insieme alle parti sociali.
Germania
Pubblicazione del rapporto governativo sull'impatto dei cambiamenti climatici sul mondo del lavoro. Il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali ha pubblicato il rapporto finale dedicato alle sfide che i cambiamenti climatici pongono alla salute e sicurezza del lavoro (cfr. comunicato). Il documento è il risultato di due anni di lavoro svolto da un gruppo di 280 esperti, che hanno inoltre elaborato un piano di intervento per le imprese volto a contrastare gli effetti del caldo estremo (cfr. piano di protezione). Il rapporto evidenzia le perdite economiche e i cali di produttività connessi alle temperature elevate, il cui costo è stimato in oltre 431 milioni di euro al giorno (cfr. comunicato).
Francia
Un piano per rafforzare la salute sul lavoro. Il 5 giugno il Ministero del Lavoro ha presentato il Piano per la salute sul lavoro 2026-2030, che ricomprende ora il piano per la prevenzione degli infortuni sul lavoro gravi e mortali (PATGM), finora adottato separatamente. Alla luce dei risultati ritenuti non pienamente soddisfacenti emersi dal bilancio del precedente piano 2021-2025, il Governo punta sulla mobilitazione delle imprese e sulla valutazione preventiva dei rischi. Le priorità individuate nel nuovo piano riguardano: la prevenzione degli infortuni gravi e mortali; la salute delle donne sul lavoro; le sfide emergenti, in particolare i rischi connessi ai cambiamenti climatici; la prevenzione dell'assenteismo e dei rischi psicosociali; la promozione della salute mentale.
Italia
Rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico. Il 4 giugno le parti sociali del settore metallurgico hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL). L'accordo riguarda oltre 42.000 microimprese e PMI e più di 450.000 dipendenti del settore metalmeccanico. Esso prevede aumenti retributivi finalizzati a salvaguardare il potere d'acquisto rispetto all'inflazione, nonché una clausola di garanzia in caso di aumenti imprevisti dei prezzi. Oltre agli aspetti retributivi, l’accordo rafforza le disposizioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla formazione, all’inclusione e al bilanciamento tra vita professionale e vita privata (cfr. comunicato Fiom CGIL). Sia le organizzazioni sindacali sia quelle datoriali ne hanno sottolineato il carattere equilibrato dell’intesa, che concilia la tutela dei lavoratori con la competitività delle PMI.
Paesi Bassi
La salute femminile entra nel contratto del settore delle pulizie. Il 19 maggio le parti sociali hanno raggiunto un accordo per la revisione del contratto collettivo di lavoro del settore delle imprese di pulizia, che introduce importanti avanzamenti in materia di salute delle donne. Il testo, attualmente non approvato dalle organizzazioni interessate della confederazione sindacale FNV, dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2026 per una durata di due anni (cfr. comunicato). La FNV si è comunque detta soddisfatta dell’inclusione di disposizioni relative al ciclo mestruale e alla menopausa nel contratto, che riguarda un settore a prevalenza femminile. Il testo prevede il riconoscimento dei disturbi e dei sintomi legati al ciclo mestruale e alla menopausa, del loro impatto sulle lavoratrici, nonché l’introduzione di misure e adattamenti concreti finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro e ad adeguare gli ambienti lavorativi (cfr. comunicato).
Dalle aziende

Responsabilità sociale
Una prima Carta sui diritti umani in LVMH. Alla fine di maggio, la multinazionale francese del lusso LVMH ha presentato la propria Carta sui diritti umani e nominato Julie Vallat vicepresidente responsabile dei diritti umani, incarico che aveva già ricoperto presso L’Oréal. Il documento è stato elaborato internamente, senza un coinvolgimento visibile dei rappresentanti del personale, pur menzionati tra le «parti interessate» insieme a fornitori, comunità locali e ONG. La Carta si applica ai dipendenti e a tutti gli stakeholder del gruppo lungo l’intera catena del valore, in tutti i Paesi in cui operano le 75 Maison del gruppo. LVMH sottolinea che «il rispetto dei diritti umani costituisce al tempo stesso un imperativo etico e una condizione imprescindibile per la sostenibilità» delle proprie attività. Il testo richiama una serie di diritti fondamentali, tra cui la libertà di coscienza, di espressione, di associazione e di contrattazione collettiva, la lotta contro ogni forma di molestia e il diritto a un ambiente sano. La Carta prevede inoltre un monitoraggio periodico da parte del comitato per la sostenibilità e la governance del consiglio di amministrazione, nonché attività di auditing, interventi formativi e un dialogo costante con le parti interessate.
Comitati Aziendali Europei
Safran presenta un piano sulla salute delle donne nei luoghi di lavoro. Nel corso della riunione plenaria del comitato aziendale europeo di Safran, svoltasi il 25 marzo, i rappresentanti dei lavoratori hanno preso visione del piano “Salute delle donne e benessere”, presentato dalla direzione del gruppo. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’assenteismo, 1,5 volte superiore tra le donne rispetto agli uomini impiegati nel gruppo, e di aumentare la quota femminile nell’organico, facendo leva sulla retention del personale e sull’attrattività dell’azienda. Il piano, che sarà attuato nel corso dell’anno, prevede in particolare la concessione di 12 giorni aggiuntivi di smartworking all’anno per le lavoratrici affette da endometriosi o dalla sindrome dell’ovaio policistico e per le donne con disturbi legati alla menopausa. Come spiegato da Corinne Schievene, segretaria del Comitato aziendale europeo, quest’ultimo ha espresso rammarico per il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella fase di elaborazione del piano e ha proposto la realizzazione di un’indagine anonima tra le lavoratrici, la pubblicazione di una guida di prevenzione destinata ai lavoratori vittime di violenza domestica (uomini e donne) e l’avvio di un negoziato per la conclusione di un accordo europeo. La direzione ha precisato che tale guida era in fase di preparazione e che l’apertura di un negoziato a livello europeo non era esclusa.
Dati e analisi

Dialogo sociale sull’IA
L’Istituto sindacale europeo (ETUI) ha pubblicato una nota tecnica dedicata all’emergere dell’intelligenza artificiale come tema del dialogo sociale in Francia. Il documento offre una panoramica del quadro normativo e analizza i contratti collettivi di settore e aziendali, con l’obiettivo di individuare pratiche innovative che possano ispirare i negoziatori degli Stati membri. La nota evidenzia tuttavia le «difficoltà che ancora caratterizzano l’esercizio effettivo dei diritti di informazione e consultazione», soprattutto nelle fasi preliminari dei progetti che prevedono il ricorso all’IA. «I rappresentanti dei lavoratori spesso non sono messi al corrente tempestivamente dei progetti relativi all’intelligenza artificiale, non ricevono informazioni in tempo utile e non dispongono delle competenze necessarie per analizzare i documenti tecnici». Lo studio osserva inoltre che «la struttura tradizionale del dialogo sociale in Francia, fondata su momenti di consultazione puntuali, si adatta con difficoltà alla natura dinamica e in continua evoluzione dei sistemi di IA». Lo studio segnala altresì l’esperienza di «una manciata di organizzazioni» che hanno adottato «approcci iterativi e basati sul ciclo di vita, che pur apparendo promettenti, rappresentano chiaramente delle eccezioni».
Statistiche chiave
6%
È il tasso di disoccupazione registrato nell’Unione Europea nel 2025, in lieve aumento rispetto al 2024.
Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat, pubblicati il 10 giugno, il tasso di disoccupazione nell’UE nel 2025 era pari al 6% per la popolazione attiva di età compresa tra i 15 e i 74 anni, segnando un lieve incremento rispetto al 5,9% registrato nel 2024. La Spagna evidenzia il tasso di disoccupazione più elevato, pari al 10,5%, seguita dalla Finlandia (9,7%) e dalla Grecia (8,9%). I tassi più contenuti sono stati rilevati nella Repubblica Ceca (2,8%), e in Polonia e a Malta (3,1% entrambe).

Tre domande a…
A proposito dei ritardi nel recepimento della direttiva sulla trasparenza retributiva
«La nostra richiesta è sospendere l’applicazione della direttiva per il tempo necessario a individuare le semplificazioni possibili: non per ridurre i diritti, ma per renderne più agevole l’applicazione».
Come valuta il ritardo nel recepimento della direttiva sulla trasparenza retributiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 7 giugno?
Il fatto che, nonostante un periodo di recepimento di tre anni, solo quattro Stati membri abbiano finora trasposto la direttiva sta a riprova delle difficoltà che il testo pone alle imprese. Alle organizzazioni datoriali viene spesso rimproverato di voler rimettere in discussione una direttiva appena adottata. Non è così. Abbiamo cercato di lanciare l’allarme durante tutto il processo legislativo, evidenziando le difficoltà che il testo avrebbe generato a livello nazionale, soprattutto nei paesi in cui esso incide direttamente sui sistemi di trasparenza retributiva già esistenti. È per questo che numerosi Stati membri sono in ritardo e altri, come la Svezia, si mostrano riluttanti a procedere al recepimento. In trent’anni non si era mai registrata una situazione analoga. Fin dall’inizio, le imprese hanno chiesto che si tenesse conto dei meccanismi di trasparenza retributiva già in vigore e non siamo stati ascoltati. Abbiamo inoltre chiesto che alle parti sociali fosse riconosciuto un ruolo maggiore nell’attuazione della direttiva, attraverso il principio della presunzione di conformità dei contratti collettivi. Però, anche su questo punto, le nostre richieste non sono state ascoltate.
Esiste una riluttanza da parte delle imprese a compiere progressi in materia di trasparenza retributiva?
È facile imputare alle imprese l’assenza di volontà di contribuire alla riduzione dei divari retributivi tra uomini e donne, ma si tratta di una critica infondata. Nessuna impresa mette in discussione il principio della parità retributiva e tutte sono pronte a conformarsi alle nuove disposizioni. Tuttavia, l’obiettivo della trasparenza non dovrebbe far passare in secondo piano quello dell’uguaglianza,: questo è, a nostro avviso, il nodo della questione. Il tempo che le imprese dovranno destinare agli obblighi di rendicontazione rischia infatti di sottrarre energie all’adozione di misure concrete per contrastare le disuguaglianze retributive. Da qui i ritardi registrati in molti Stati membri. La Svezia non può certo essere considerata un paese meno virtuoso sul fronte della parità retributiva, eppure incontra anch’essa difficoltà nell’attuazione della direttiva. Noi abbiamo sicuramente fatto lobby a tutti i livelli, ma se gli Stati membri sono in ritardo non è soltanto per venire incontro alle imprese.
Qual potrebbe essere, a suo avviso, una via d’uscita?
Ciò che ci sta a cuore è che gli obiettivi delle direttive, qualunque essi siano, ma questa in particolare, vengano raggiunti. Se ciò deve avvenire attraverso la trasparenza, va bene, ma l’obiettivo finale, non dimentichiamolo, è la trasparenza al servizio dell’uguaglianza. Non è la trasparenza come fine a se stessa. Occorre trovare un equilibrio tra l’obiettivo e i mezzi. Se per ridurre i divari retributivi tutte le imprese devono presentare rapporti quotidiani, non sono certa che sia lo strumento giusto. Non bisogna perdere di vista l’insieme delle politiche pubbliche che devono essere attivate per raggiungere la parità tra uomini e donne. La nostra richiesta è di sospendere l’applicazione della direttiva, il tempo necessario per vedere cosa si possa semplificare – non per ridurre i diritti, ma per renderne più agevole l’applicazione. La Commissione Europea persegue un obiettivo politico legittimo, ma deve davvero irrigidirsi su questa posizione a rischio che il testo venga applicato in modo errato e non si centri l’obiettivo?
(*) Il CEEMET è l’organizzazione europea dei datori di lavoro che rappresenta gli interessi delle industrie metalmeccaniche e tecnologiche.
Editoriale
Cari lettori, care lettrici,
Quella che avete di fronte è la seconda edizione della nuova veste di IR Notes. Come sapete, d’ora in poi riceverete una newsletter più concisa, che vi indirizzerà al sito IR Share per la lettura nella sua versione integrale. Ci auguriamo che questo nuovo formato vi offra un’esperienza di lettura più piacevole. Il prossimo passo sarà la messa a disposizione dell’intero archivio, che sarà progressivamente riservato ai soli abbonati. Nelle prossime settimane sarete contattati per ricevere le vostre credenziali di accesso, ovvero nome utente e password. Abbiamo inoltre completato la migrazione verso un server più potente, che vi consentirà di scaricare un numero maggiore di file contemporaneamente: la velocità di elaborazione complessiva e le prestazioni della piattaforma risultano così migliorate. Il nuovo server è inoltre in grado di gestire i bot basati sull’intelligenza artificiale, che rappresentano ormai una quota significativa del traffico. Vi terremo informati sugli sviluppi man mano che si verificheranno!
IR Dictionary
Ferie retribuite
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito, nella sentenza del 26 giugno 2001, che il diritto alle ferie retribuite costituisce un «principio del diritto sociale comunitario particolarmente importante» (CGUE, C‑173/99, BECTU). Tale principio implica il diritto per ogni lavoratore a un minimo di quattro settimane di ferie retribuite, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003. La disposizione precisa inoltre che tale periodo minimo non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando le ferie maturate, ma non ancora godute, devono essere compensate economicamente. Questa disposizione è interpretata in modo restrittivo dalla Corte di Giustizia, poiché il ricorso all’indennità deve restare limitato alle sole eccezioni. Il fondamento giuridico della direttiva risiede infatti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, elemento che ha condotto la Corte a sviluppare una giurisprudenza costante volta a garantire l’effettività del diritto alle quattro settimane di ferie annuali retribuite.
Prossimi eventi
18-19 giugno
Barcellona
Carta dei diritti fondamentali
Corso di formazione dell’Academy of European Law (ERA) dal titolo “La Carta dell’UE nella pratica giuridica”.
22-26 giugno
Treviri (Germania)
Diritto del lavoro europeo
23-24 giugno
Bruxelles
Comitati aziendali europei
Attraverso sessioni plenarie e workshop tematici, la conferenza annuale organizzata dall’European Workers’ Participation Competence Centre (EWPCC) e dall’Istituto sindacale europeo (ETUI) “Trarre il meglio dal recepimento della direttiva sui comitati aziendali europei” offrirà una presentazione approfondita della nuova direttiva CAE.
25 giugno
Bruxelles
Rischio caldo sul lavoro
Conferenza congiunta organizzata dall’ETUI e da tre federazioni sindacali europee (EFFAT, FETSP, FETBB): La protezione dei lavoratori dall’esposizione alle temperature elevate sul luogo di lavoro: conseguenze e soluzioni.
29 giugno
Luxembourg
Consiglio Occupazione e affari sociali
1° luglio
Bruxelles
Appalti pubblici
Commissione Europea: adozione di una proposta legislativa sugli appalti pubblici europei.
22 luglio
Bruxelles
Pilastro europeo dei diritti sociali
Commissione Europea: adozione del nuovo piano d'azione relativo al Pilastro europeo dei diritti sociali (cfr. ordine del giorno).
16-18 settembre
Oslo
Disuguaglianze nel mercato del lavoro
Conferenza congiunta organizzata dall’IWPLMS e dall’IREC: Come contrastare le tendenze alla disuguaglianza nel mercato del lavoro e quale ruolo possono svolgere le parti interessate e le istituzioni?
Il team
O numero è stato curato da Inès Bollet, Victoria Fonseca, Sea Ange Gonebo, Ambre Grenier-Boley, Frédéric Turlan, Iris Turlan e Paula Villalobos. Scopri il team editoriale di IR Share sul sito.
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