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IR Notes 159 – 10 marzo 2021
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Delphine Tharaud, Professore associato di Diritto Privato presso
l’Università di Limoges (*)
Quali sono i principali contributi
della proposta di direttiva sulla trasparenza retributiva
presentata dalla Commissione Europea? (cfr. Prima
Pagina)
L’idea generale è garantire la necessaria effettività del diritto
alla parità di retribuzione, un diritto pienamente sancito
dall’Unione Europea. Esso figura già nel Trattato di Roma del 1957
ed è stato riaffermato dalle direttive sull’uguaglianza tra uomini e
donne. Nondimeno, sul fronte dell’effettività si registra ancora un
impedimento. Quale che sia il metodo di calcolo, il divario
retributivo rimane infatti abbastanza rilevante. Per poterlo
ridurre, la proposta della Commissione individua come leva
principale la trasparenza retributiva, ossia il fatto che i
lavoratori possano avere accesso ai dati sulla loro retribuzione,
intesa nell’accezione più ampia del termine (stipendio, bonus, auto
aziendale, ecc.). Altra leva è l’obbligo, a carico delle aziende con
oltre 250 addetti, di elaborare un rapporto annuale in cui devono
essere riportati i dati comparativi sulle retribuzioni rispettando i
sette criteri prestabiliti. Inoltre, se il rapporto evidenzia
l’esistenza di un divario retributivo superiore al 5% tra donne e
uomini, l’azienda è tenuta a intraprendere una valutazione congiunta
con i rappresentanti dei lavoratori al fine di individuare
spiegazioni oggettive per tali divari. In assenza di
giustificazione, il datore di lavoro dovrà adottare provvedimenti al
fine di portare rimedio alle discrepanze
riscontrate. Un ulteriore
passo avanti è il riconoscimento delle discriminazioni
intersezionali, di cui si trova per la prima volta riferimento in
una direttiva europea. È un’affermazione molto forte, presente nelle
motivazioni della direttiva, anche se il termine in quanto tale non
si ritrova nel testo della proposta. Tale concetto consente di
prendere in considerazione le discriminazioni in materia di
retributiva in cui il sesso si combina con un altro fattore, quale
la disabilità o l’origine razziale. In tali fattispecie, in caso di
controversie, la vittima potrà fornire gli elementi che fanno
presupporre l’esistenza di una discriminazione intersezionale, e
spetterà poi al datore di lavoro dimostrare l’assenza di detta
discriminazione fornendo elementi oggettivi per le diverse
motivazioni interessate.
(*) Per saperne di più: Dictionnaire
juridique de l’égalité et de la
non-discrimination,
diretto da D. Tharaud e C. Boyer-Capelle, ed. L’Harmattan, febbraio
2021, 390 pp., 39 euro.
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Agenda
11 marzo
Online
Conferenza organizzata dal Comitato per il dialogo sociale della Camera
di Commercio nazionale polacca (KIG) su “Il
mondo del lavoro e il dialogo dopo la pandemia”, con interventi
di Piotr Ostrowski, Vicepresidente dell’OPZZ, e Maciej Witucki,
Presidente della confederazione imprenditoriale Lewiatan.
11
marzo Online Seminario
organizzato congiuntamente dall’IRES e l’Università di Rennes su “Sindacalismo
e azione collettiva dei lavoratori delle piattaforme. Analisi
comparativa Italia-Francia ”.
15
marzo Bruxelles
Consiglio Occupazione e Politica sociale.
25
marzo Online Seminario
internazionale dell’Ires, sul tema “Italia: il ruolo dei collettivi
auto-organizzati nella rappresentanza dei rider”, con Cristina Nizzoli,
ricercatrice dell’Ires, Arthur Jan, dottorando al Lise-Cnam e Martin
Willems, responsabile nazionale ACV-CSC United Freelancers.
27 -29 aprile
Online
Conferenza e congresso della federazione sindacale europea UNI Europa
(programma).
7-8
maggio Porto
Vertice sociale europeo.
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
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giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese,
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La squadra: questo
numero è stato redatto da Sophia Reisecker,
Pascale
Turlan, Frédéric
Turlan e Aimee
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0621 Z 93933.
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Prima
Pagina
Più
trasparenza per ridurre il divario retributivo tra donne e uomini
Si riduce troppo lentamente nell’UE il divario retributivo di genere: dal 16,4% nel
2012 è sceso al 14,1% nel 2019 (cfr. dati
Eurostat e Gender pay gap). Al fine di
garantire che «a parità di lavoro, donne e uomini ottengano una pari retribuzione»,
la Commissione Europea ha presentato, il 4 marzo, una proposta di direttiva che
«mira a stabilire requisiti minimi al fine di rafforzare l’applicazione del
principio della parità di retribuzione per uomini e donne, nonché il divieto di
discriminazione in base al sesso, attraverso la trasparenza delle retribuzioni e il
rafforzamento dei meccanismi di applicazione», (articolo 1) (cfr. comunicato
e domande
e risposte della Commissione. La direttiva è destinata ad essere applicata
sia al settore privato che pubblico, nonché a tutti i lavoratori che intrattengono
un contratto o un rapporto di lavoro ai sensi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia (articolo 2). Essa include numerose misure tra cui, in particolare,: 1) la
revisione delle strutture retributive al fine di «garantire, a parità di lavoro o a
lavoro di pari valore, una pari retribuzione tra donne e uomini» con l’obiettivo di
«inquadrare e retribuire il lavoro in base a criteri oggettivi e non sessisti»
(articolo 4); 2) la comunicazione preliminare di informazioni ai candidati riguardo
al livello retributivo previsto per la posizione interessata (articolo 5); 3) il
diritto ad essere informati «riguardo al proprio livello retributivo individuale e
sui livelli retributivi medi, suddivisi per sesso, per categorie di lavoratori che
svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore rispetto al proprio» (articolo
7); 4) l’obbligo a carico delle aziende con oltre 250 dipendenti di elaborare una
relazione sui dati relativi al divario retributivo, nel rispetto dei sette parametri
previsti (articolo 8); 5) l’obbligo di procedere a una valutazione congiunta con i
rappresentanti dei lavoratori nei casi in cui la relazione sul divario retributivo
evidenzi uno scarto superiore a 5% nel livello retributivo medio tra le lavoratrici
e i lavoratori per tutte le categorie di lavoratori (articolo 9); 6) l’introduzione
del principio dell’inversione dell’onere della prova per i casi in cui il datore di
lavoro non abbia messo in atto gli obblighi di cui sopra: spetterà pertanto «al
datore di lavoro provare che non è stata commessa alcuna discriminazione»; 7) il
rafforzamento delle sanzioni e un accesso più facile alla giustizia; 8) il rispetto
degli obblighi di parità retributiva richiesto nel contesto degli appalti pubblici.
La proposta di direttiva sarà inviata in prima lettura al Consiglio e al Parlamento
Europeo/ > Si veda anche:
studio della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dal titolo Donne e uguaglianza nel mercato del
lavoro: la COVID-19 ha ridotto i recenti progressi? (Women
and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?, dicembre
2020), che stima il costo del divario retributivo nell’economia europea in 2,4 punti
di PIL e nota i primi effetti negativi dell’emergenza da COVID-19 sulla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Trasparenza retributiva: le reazioni delle parti
sociali (cfr. Prima Pagina) : L’organizzazione
imprenditoriale BusinessEurope si è detta disposta ad accettare «requisiti
ragionevoli per la trasparenza retributiva» (cfr. comunicato).
Essa ritiene tuttavia che occorrerebbe innanzitutto «incidere sulle cause profonde
delle disparità, in particolare gli stereotipi di genere, la segregazione nel
mercato del lavoro e l’inadeguatezza delle strutture per l’infanzia». Evidenzia
inoltre che le proposte della Commissione devono: 1) rispettare la competenza delle
parti sociali nazionali in materia di fissazione delle retribuzioni; 2) consentire
la determinazione delle retribuzioni in base ai risultati individuali; 3) rispettare
in pieno la riservatezza della retribuzione individuale; 4) evitare di complicare la
gestione delle risorse umane con un eccessivo carico amministrativo; 5) evitare di
aprire la strada a controversie ingiustificate. Per la Confederazione Europea dei
Sindacati (CES), la direttiva «contiene molti buoni principi», ma è indebolita da
«strumenti inadeguati» per garantirne il rispetto (cfr. comunicato).
La CES denuncia in particolare: 1) la soglia di 250 dipendenti, che ritiene troppo
elevata; 2) la possibilità lasciata alle aziende di definire le tipologie di lavoro
comparabili in termini di parità di retribuzione per un lavoro di pari valore; 3) il
riferimento nel testo ai soli rappresentanti del personale e non ai sindacati.
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Piano d’azione per il pilastro europeo dei
diritti sociali. : La Commissione Europea ha presentato, il
4 marzo, il Piano
d’azione per l’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti
sociali (cfr. comunicato
e il documento di lavoro dei
servizi della Commissione). Il piano d’azione rappresenta il contributo della
Commissione al vertice sociale di Porto del 7 maggio e stabilisce tre obiettivi
principali da raggiungere entro il 2030: 1) occupazione di almeno il 78% delle
persone appartenenti alla fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni (invece del
73,1% nel 2019); 2) partecipazione ogni anno di almeno il 60% degli adulti ad
attività formative (rispetto al 37% del 2016); 3) diminuzione di almeno 15 milioni
del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (su un totale di
91 milioni nel 2019, prima dell’impatto della pandemia). Globalmente, questo piano
d’azione colloca le iniziative già adottate dalla Commissione (salario minimo,
trasparenza retributiva, ecc.) nella prospettiva di quelle incluse nel suo programma
di lavoro, che corrispondono ad uno dei venti principi del pilastro europeo dei
diritti sociali (cfr. Social pillar). A titolo
esemplificativo: la revisione delle raccomandazioni a favore di tirocini di qualità,
al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti (2022); la proposta
legislativa sull’intelligenza artificiale (IA) nei luoghi di lavoro (2° semestre
2021); la nuova strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro (2° semestre
2021), l’iniziativa per istituire conti individuali di formazione (4° trimestre
2021) o ancora la proposta volta a contrastare la violenza contro le donne (4°
trimestre 2021). Il piano rimane molto cauto tuttavia sul fronte della creazione di
nuovi diritti. Infatti, in materia di informazione e consultazione dei lavoratori,
l’obiettivo prefissato è «incoraggiare» gli Stati membri a garantire l’informazione
e la consultazione in caso di ristrutturazione. Quanto del diritto alla
disconnessione richiesto dal Parlamento europeo, il piano prevede un semplice
«monitoraggio adeguato» della risoluzione del Parlamento. Il piano d’azione è
accompagnato da una Raccomandazione della Commissione
relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito
alla crisi COVID-19 per contribuire a una ripresa che sia fonte di occupazione. Tale
raccomandazione promuove «la creazione di posti di lavoro e le transizioni
professionali dai settori in declino a quelli in espansione, in particolare i
settori verde e digitale». La Confederazione Europea dei Sindacati ha accolto con
grande favore l’iniziativa, pur lamentandone alcune carenze, in particolare la
mancanza di iniziative legislative in materia di reddito minimo, di meccanismo
riassicurazione contro la disoccupazione a livello UE, di informazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori, nonché di revisione della direttiva
relativa ai CAE (cfr. comunicato).
L’organizzazione BusinessEurope, dal canto suo, ha preso posizione principalmente
riguardo alla proposta di direttiva sulla trasparenza retributiva inclusa nel piano
d’azione (cfr. supra).
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Consultazione sul diritto alla contrattazione
collettiva per i lavoratori autonomi : La
Commissione europea ha lanciato il 5 marzo una consultazione
pubblica ai fini della predisposizione di un’iniziativa volta a garantire
che le regole di concorrenza dell’UE non ostacolino la contrattazione collettiva per
alcuni lavoratori autonomi. Infatti, secondo il diritto della concorrenza dell’UE, i
lavoratori autonomi sono assimilati ad «imprese», con il rischio di infrangere le
regole della concorrenza quando si impegnano in contrattazioni collettive che
potrebbero condurre ad «intese» che abbiano per effetto di falsare il gioco della
concorrenza (cfr. comunicato
della Commissione). Occorre ricordare che la Commissione aveva già sollevato la
questione nell’ambito di una più ampia consultazione avviata nel giugno 2020
relativamente al pacchetto sui servizi digitali (cfr. comunicato).
Essa aveva anche pubblicato una prima valutazione d’impatto,
il 6 gennaio, esponendo diverse opzioni, che vanno dal riservare la contrattazione
collettiva ai soli lavoratori delle piattaforme fino ad estenderla a tutti i
lavoratori autonomi, comprese le libere professioni.
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Consultazione sulle condizioni di lavoro tramite
le piattaforme : La Commissione Europea ha avviato il 24
febbraio una prima fase di
consultazione delle parti sociali europee riguardo ad un’iniziativa, altra
rispetto a quella esposta precedentemente (cfr. infra), dedicata alle
condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali (cfr. comunicato
della Commissione e Gig economy).
Per la Commissione è opportuno «rimediare all’errata individuazione dello
status professionale» di tali lavoratori, ritenendo possibile, «al fine di aumentare
la chiarezza e la prevedibilità per le autorità, le imprese e i lavoratori»,
prevedere una «presunzione confutabile dello status di dipendente» o una «inversione
dell’onere della prova». Inoltre, «si ritiene possibile la creazione di nuovi
diritti per quanto riguarda il tempo trascorso alla ricerca di incarichi o il tempo
di attesa, attualmente non retribuiti». Infine, «allo scopo di salvaguardare la
salute e la sicurezza di coloro che lavorano tramite le piattaforme, potrebbe essere
necessario monitorare l’orario di lavoro complessivo». Oltre alla questione dello
status di questi lavoratori, oggetto di numerose controversie, la Commissione chiede
alle parti sociali di esprimersi su altri cinque punti: 1) l’accesso alle tutele
sociali, al fine di coprire i lavoratori delle piattaforme contro i principali
rischi; 2) l’accesso alla contrattazione collettiva e il diritto all’informazione e
alla consultazione. Le parti sociali potrebbero considerare «la possibile
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi di tali lavoratori ad un livello
adeguato del processo decisionale della piattaforma»; 3) la gestione algoritmica,
con la proposta di «garantire l’accesso dei lavoratori a meccanismi di ricorso più
efficaci per contestare le decisioni di gestione adottate dagli algoritmi e
migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei sistemi decisionali automatizzati»;
4) la dimensione transfrontaliera del lavoro tramite piattaforma (compresi gli oneri
sociali e la riscossione delle imposte); 5) le opportunità di formazione e le
prospettive professionali offerte a coloro che lavorano tramite piattaforma.
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Appello di Uber a favore dell’indipendenza dei
propri autisti : Mentre la Commissione
Europea moltiplica le iniziative per migliorare le condizioni di lavoro dei
lavoratori delle piattaforme digitali, Uber conduce potenti azioni di lobby per
difendere il proprio modello. Questo attivismo, denunciato dalla Confederazione
Europea dei Sindacati (cfr. comunicato),
ha portato Uber a pubblicare una brochure rivolta ai decisori
europei con un messaggio che può essere sintetizzato come segue: più Uber migliora
le tutele dei propri lavoratori autonomi, più l’azienda si espone giuridicamente al
rischio di vedere riclassificati in lavoro subordinato i rapporti lavorativi. Le
«ambiguità giuridiche » e le decisioni contrastanti delle giurisdizioni nazionali
rendono «difficile per piattaforme come Uber offrire ai lavoratori autonomi sia un
lavoro flessibile, sia prestazioni di welfare e tutele sociali». > Si veda
anche: reagendo alla sentenza della Corte Suprema
britannica, il Governo irlandese non prevede l’istituzione di uno status intermedio
tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, comparabile a quello di
“worker” nel Regno Unito (cfr. articolo
dell’Irish Times).
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2. Stati
membri
Germania
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Austria
Smart working :
Il 24 febbraio la Camera Bassa del Parlamento
(Nationalrat) ha adottato le disposizioni fiscali per l’attuazione
dell’accordo tra Governo e parti sociali in materia di lavoro da remoto
(“Homeoffice”) (cfr. comunicato).
Secondo l’accordo, le attrezzature necessarie per svolgere il proprio lavoro devono
essere fornite dal datore di lavoro; se il dipendente utilizza materiale proprio (ad
esempio, laptop, telefono cellulare, costi di connessione), l’azienda è tenuta a
rimborsare i costi sostenuti. Le spese sostenute dal datore di lavoro per compensare
i costi generati dallo smart working, ad esempio le indennità forfettarie per le
attrezzature digitali o i bonus, saranno in futuro esenti da tasse e oneri sociali
entro una importo forfettario di 3 euro per ogni giornata di telelavoro, entro un
massimo di 300 euro all’anno. (cfr. articolo
del sindacato GPA).
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Irlanda
- Proposta di istituzione di un congedo per
difficoltà di concepimento : Il Partito
Laburista ha presentato una proposta di legge per consentire la fruizione di
permessi alle persone che incontrano difficoltà nel concepire un figlio, sia che
si tratti di trattamenti per la fertilità, di PMA o aborti spontanei. Il Partito
Laburista chiede al governo di sostenere questa iniziativa che mira a istituire
fino a 20 giorni di permessi retribuiti, anziché obbligare coloro che affrontano
queste difficoltà ad attingere alle ferie o a prendere un congedo non retribuito
(cfr. comunicato).
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3. Paesi
Terzi
Regno
Unito
Promozione del lavoro flessibile :
Il Ministro per le Donne e la Parità, Liz
Truss, ha invitato le aziende ad adottare il lavoro flessibile come tipologia
lavorativa standard (cfr. comunicato).
Uno studio
ha infatti dimostrato che un’offerta di lavoro con l’esplicita possibilità di
ricorso alla flessibilità (part-time, modalità di lavoro flessibile, smart working,
ecc.) può attirare il 30% di domande in più. Se tutti gli annunci prevedessero la
possibilità della flessibilità, potrebbero essere creati ogni anno circa 174.000
posti di lavoro flessibili. Di questi usufruirebbero principalmente le donne, due
volte più propense degli uomini ad adottare questa tipologia
lavorativa.
- Licenziamento di donne incinte.
Secondo un’associazione di donne vittime di licenziamento durante la
gravidanza, il fenomeno si è amplificato con la pandemia da Covid-19. Sulle
3.000 richieste di consulenza ricevute in media ogni anno, nel 2020
l’associazione è stata contattata da 32.000 donne. Secondo un sondaggio, su un
totale di 20.000 madri e donne incinte, il 15% ha già subito un licenziamento o
teme di subirlo (cfr. articolo
del Guardian). Una situazione che fa puntare i riflettori su un progetto di legge, che
sarà dibattuto in seconda lettura a marzo, volto a vietare il licenziamento
durante la gravidanza e il congedo di maternità, nonché per i sei mesi
successivi.
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4.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Violazione del diritto all’informazione e alla
consultazione : II comitato aziendale europeo del gruppo
Adecco ha appena ottenuto una
chiara vittoria davanti alla giurisdizione britannica competente per le controversie
in materia di rapporti collettivi di lavoro, il Central Arbitration Committee
(CAC). Si tratta di una decisione importante che
riguarda, da un lato, il rifiuto di consultare il comitato ristretto del comitato
aziendale europeo sulle ristrutturazioni successive effettuate in diversi Stati
membri e, dall’altro, il rifiuto dell’azienda di comunicare informazioni
sull’andamento delle attività, suddivise per paese. Il giudice si è basato
sull’accordo istitutivo del comitato aziendale europeo, le cui disposizioni
prevedono che il comitato aziendale europeo sia competente per le questioni
transnazionali riguardanti il gruppo nel suo complesso, o almeno due stabilimenti in
due diversi Stati membri. Al verificarsi di circostanze eccezionali, in particolare
in caso di licenziamenti collettivi in almeno due diversi paesi deve essere riunito
il comitato ristretto. Infine, un’ulteriore disposizione specifica che le questioni
riguardanti uno o più siti in uno o più paesi che rientrano nella gestione
quotidiana dell’azienda non esulano dalla competenza del comitato aziendale europeo,
ma sono oggetto di un trattamento specifico nel quadro delle procedure nazionali di
informazione e consultazione. Nel maggio 2020, il comitato ristretto aveva appreso
che erano già stati effettuati o annunciati licenziamenti collettivi nei seguenti
paesi: Ungheria (13% dell’organico), Paesi Bassi (43% dell’organico) e Svezia (25%
dell’organico). Altri licenziamenti erano poi stati annunciati in Germania nel
giugno 2020. L’azienda ha sostenuto che si trattasse di questioni «nazionali» non
connesse a una decisione adottata dal management europeo o mondiale e, come in
eventi simili nel 2018 e 2019, ha rifiutato di informare e consultare il comitato
aziendale europeo o il comitato ristretto. Un comportamento, questo, che il CAC ha
giudicato errato, accogliendo le motivazioni del comitato ristretto: non rileva che
le ragioni dei licenziamenti differiscano da paese a paese, o che i licenziamenti
siano «proposti, approvati o coordinati a livello centrale o a qualsivoglia altro
livello diverso da quello del paese interessato». Il comitato ristretto richiedeva
altresì che fossero comunicati nella riunione annuale del CAE i dati più recenti
sull’andamento dell’attività commerciale paese per paese al fine di procedere ad una
«valutazione dettagliata» delle informazioni, del loro possibile impatto e,
all’occorrenza, prepararsi ad una consultazione. L’azienda ha rifiutato ancora una
volta di fornire la ripartizione delle informazioni paese per paese. Il CAC ha
pertanto condannato l’azienda per aver agito in violazione dell’accordo istitutivo
del comitato aziendale europeo, nonché della legislazione nazionale britannica
(articolo 18A TICE), considerando che la «comunicazione di informazioni a un livello
più macro» non fosse adeguata ai fini della conduzione di un’analisi approfondita.
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5. Studi e
rapporti
Uguaglianza di genere : La
Commissione ha pubblicato la Relazione
annuale 2021 sulla parità tra donne e uomini nell’UE, che mostra l’impatto
negativo della pandemia da COVID‑19 sulle donne. La pandemia ha esacerbato le
disuguaglianze esistenti tra donne e uomini in quasi tutti i settori della vita
(cfr. comunicato).
La Commissione ha inoltre lanciato un portale
per monitorare la strategia per la parità di genere presentata un anno fa al
fine di seguire i progressi dei ventisette paesi in tale settore.
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