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IR Notes 120 – 22 maggio 2019
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Francisco Javier Gómez Abelleira, Professore di diritto del lavoro e di
previdenza sociale presso l’Università Carlos III di Madrid
Come ha reagito il Governo alla
sentenza della Corte di Giustizia che obbliga i datori di lavoro
a dotarsi di un sistema di rilevazione dell’orario di lavoro
giornaliero svolto dai lavoratori (cfr. Prima
Pagina)? Anticipando la sentenza della Corte, il
Governo aveva adottato, in marzo scorso, il regio
decreto 8/2019 che modificava lo
Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto, infatti, prevedeva, a carico
delle aziende, soltanto l’obbligo di registrare le ore straordinarie
effettuate dai lavoratori a tempo pieno, ma non il normale orario di
lavoro. Inoltre, una sentenza
della Corte Suprema spagnola del 23 marzo 2017 era anche venuta a confermare che nulla
obbligasse le aziende a rilevare l’orario di lavoro dei dipendenti a
tempo pieno, fatta eccezione per le ore straordinarie. La decisione
è stata molto criticata dai sindacati e dall’ispettorato del lavoro,
per il motivo che senza registrazione del normale orario di lavoro,
fosse difficile stabilire il numero delle ore straordinarie
realmente effettuate. Era infatti corrente che le ore straordinarie,
assoggettate a contributi sociali maggiorati, non fossero dichiarate
all’ente previdenziale, con la conseguente sottrazione di
risorse. La nuova
disposizione, entrata in vigore il 12 maggio, obbliga oramai le
aziende a registrare tutte le ore effettivamente lavorate dai
dipendenti. Il testo è chiaro: l’obbligo generale si applica a tutte
le aziende, piccole e grandi, e a tutti i dipendenti, a prescindere
dal livello gerarchico, dall’operaio al direttore finanziario, ad
eccezione del CEO. La regola non pone difficoltà particolari per la
maggior parte dei lavoratori; essa è tuttavia più difficile da
applicare a quei lavoratori che dispongono di una più grande
autonomia lavorativa e non sono sottoposti a orari ben definiti.
Essa apre inoltre una controversia su ciò che costituisce “orario di
lavoro effettivo”, ad esempio, per coloro che effettuano trasferte
professionali all’estero: la durata del volo deve essere conteggiata
come orario di lavoro e quindi sottratta all’orario totale? E i
pernottamenti all’estero? O ancora bisogna escludere dall’orario di
lavoro il tempo trascorso dal lavoratore visitando un museo durante
la sua trasferta? Tutto questo apre nuovi interrogativi sul rispetto
della privacy dei lavoratori. Saranno senz’altro necessari degli
adattamenti e, in questo senso, la nuova legislazione rimanda alla
contrattazione collettiva, in particolare quella aziendale: spetterà
infatti al datore di lavoro negoziare con i sindacati e/o i
rappresentanti eletti dal personale l’implementazione di un sistema
di registrazione dell’orario di lavoro con i rappresentanti eletti
del personale.
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Prima
Pagina
Obbligo di
rilevazione dell’orario di lavoro
La Corte di Giustizia ha emesso il 14 maggio un’importantissima sentenza in un caso
spagnolo in cui la federazione sindacale CCOO lamentava la mancanza, in seno ala
Deutche Bank, di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero
svolto dai lavoratori impiegati da quest’ultima IR Notes n° 113).
La Corte di Giustizia rileva come «in assenza di un tale sistema, non c’è modo di
stabilire con oggettività e affidabilità né il numero di ore di lavoro così svolte
dal lavoratore e la loro collocazione nel tempo, né il numero delle ore svolte al di
là dell’orario di lavoro normale, come ore di lavoro straordinario (Causa
C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche
Bank). «In tali circostanze – aggiunge la Corte – risulta eccessivamente
difficile per i lavoratori, se non impossibile in pratica, far rispettare i diritti
ad essi conferiti dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e dalla direttiva 2003/88, al fine di beneficiare
effettivamente della limitazione dell’orario settimanale di lavoro e dei periodi
minimi di riposo giornaliero e settimanale previsti dalla menzionata
direttiva». Pertanto, al fine di assicurare l’effetto utile dei suddetti diritti,
«gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di predisporre un
sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata
dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore». Gli Stati membri
dispongono nondimeno di un margine di discrezionalità quanto alla «forma che esso
(un siffatto sistema) deve assumere» tenendo conto «delle specificità proprie di
ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità di talune
imprese, in special modo delle loro dimensioni (…)». (cfr. comunicato
stampa). La sentenza si applica sia agli Stati membri, sia alle aziende. La
Corte puntualizza inoltre come l’instaurazione di un sistema obiettivo «che consenta
la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun
lavoratore, rientra nell’ambito dell’obbligo generale, per gli Stati membri e i
datori di lavoro, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 89/391, di istituire un’organizzazione e i mezzi necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori». La decisione ha incontrato il
favore di numerose federazioni sindacali europee. Per IndustriAll Europe si tratta
di «una tappa importante per far cessare la pratica illecita delle ore
straordinarie non retribuite» (cfr. comunicato), mentre
l’EPSU considera che questa sentenza sia molto significativa per i paesi che hanno
autorizzato le aziende a introdurre una deroga individuale alla durata massima
dell’orario di lavoro settimanale di 48 ore (cfr. comunicato). Per Esther Lynch,
segretaria confederale della Confederazione Europea dei Sindacati, «il miglior modo
per le aziende di reagire a questa decisione è incontrare i sindacati e concordare
sistemi equi e trasparenti (…)» (cfr. dichiarazione).
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Strategia UE 2019-2024 : Riuniti
in Consiglio informale a Sibiu (Romania) i dirigenti dell’UE hanno discusso la
strategia dell’Unione per il quinquennio 2019-2024 sulla base di una “nota”
elaborata da Donald Tusk, il Presidente del Consiglio (cfr. comunicato
stampa). Tra gli obiettivi, «ridurre le disuguaglianze, garantire una
protezione sociale adeguata e mercati del lavoro inclusivi, ridurre le disparità
mediante la coesione». È stata inoltre adottata all’unanimità la «Dichiarazione
di Sibiu», in cui vengono formulati dieci impegni, tra cui il rispetto del
«principio equità, che si tratti di mercato del lavoro, tutele sociali, economia o
trasformazione digitale». La Confederazione Europea dei Sindacati sottoscrive tutti
gli impegni, ma richiede un piano con azioni concrete (cfr. comunicato).
- Aumento del tasso di occupazione
nell’UE. Secondo i dati Eurostat, nel 2018, la
percentuale di occupati nella popolazione attiva di età compresa tra i 20 e i 64
anni nell’Unione Europea si è attestato a 73,2 %, in aumento rispetto al 72,2%
del 2017 (cfr. comunicato).
Occorre rilevare che oltre agli obiettivi paese, raggiunti già da tredici stati
membri, l’obiettivo della strategia Europa 2020 è ottenere un tasso
d’occupazione globale del 75% nell’UE entro il 2020.
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Giurisprudenza
Congedi parentali e indennità di licenziamento :
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in un
caso francese riguardante un’assistente commerciale licenziata nel quadro di un
licenziamento collettivo (CGUE,
8 maggio 2019, causa C-486/18, Praxair). Assunta con contratto a tempo
pieno, nei due anni precedenti il licenziamento, il contratto è stato trasformato in
part-time perché la lavoratrice potesse prendere un congedo parentale per
l’educazione dei figli. L’indennità di licenziamento e l’indennità per
riqualificazione sono state calcolate sulla base del part-time e non sulla
retribuzione percepita prima del congedo parentale, quando la dispendente era ancora
a contratto a tempo pieno. Confermando la propria giurisprudenza (CGUE,
22 ottobre 2009, causa C-116/08, Meerts, et CGUE,
27 febbraio 2014, causa C-588/12, Lyreco Belgium), la Corte spiega che un
siffatto calcolo, in quanto può dissuadere i dipendenti dal prendere un congedo
parentale nell’ambito di un contratto part-time, è contrario alle finalità dell’accordo-quadro
europeo in materia di congedo parentale. L’indennità di licenziamento e
l’indennità per congedo di riqualificazione devono essere calcolate «unicamente
sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo
pieno dal lavoratore medesimo». La Corte di Giustizia aggiunge inoltre che la
normativa francese che prevede la presa in considerazione dei periodi lavorati in
part-time nel calcolo della suddetta indennità è contraria all’articolo 157 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (principio della parità di
retribuzione). Tali disposizioni configurano infatti una discriminazione indiretta
nei confronti delle donne per il motivo che esse costituiscono la maggioranza dei
lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali a tempo parziale. La portata della
sentenza è di rilievo, in quanto basandosi sull’inosservanza dell’articolo 157, il
giudice nazionale può disapplicare le normative nazionali contrarie al diritto
dell’UE (cfr. comunicato
stampa).
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2. Stati
membri
Croazia
- Salario minimo : Il
Ministero del Lavoro e delle Pensioni ha costituito il 16 maggio un gruppo di
lavoro con l’incarico di determinare il livello del salario minimo, che fino ad
ora era fissato dal governo previa consultazione delle parti sociali. D’ora in
poi, il livello sarà proposto dal gruppo di lavoro, composto di rappresentanti
della parte imprenditoriale, da sindacati e da professori universitari. Le
proposte dovrebbero essere rese note entro inizio settembre.
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Slovacchia
- Buoni vacanza : Dal
1°gennaio 2019 le aziende con oltre cinquanta addetti dovranno farsi carico del
55% delle spese di vitto e alloggio dei lavoratori che durante le ferie
trascorrono almeno due notti in una struttura ricettiva sita nel territorio
nazionale, entro il limite di 275 euro l’anno. L’indennità, versata ai
lavoratori con oltre due anni d’anzianità, è volta a sostenere il turismo in
Slovacchia. Essa non è assoggettata a imposte né a trattenute sociali per i
lavoratori, e rappresenta per l’azienda una spesa deducibile.
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3.
Aziende
Accordi
transnazionali
Limitazione del ricorso al lavoro interinale :
È stato sottoscritto il 10 maggio dall’azienda d’Unilever e dalle federazioni
sindacali internazionali IndustriAll Global Union e UITA un accordo mondiale volto a
limitare il ricorso al lavoro interinale e a tutelare la stabilità dell’occupazione
negli stabilimenti Unilever. Questo «impegno congiunto
sull’occupazione sostenibile nell’industria manifatturiera di Unilever» si
applica ai lavoratori di oltre 300 siti Unilever in 69 paesi, che si tratti di
dipendenti o di subappaltatori. L’accordo limita il ricorso al lavoro interinale a
mansioni di breve durata o non ricorrenti, e vieta i contratti temporanei per posti
di tipo stabile. L’accordo prevede che il lavoratori interinali siano informati con
sufficiente anticipo dei loro orari e che la loro disponibilità sia retribuita
quando questa non consenta di accettare altri lavori (cfr. Comunicato d’IndustriAll
e dell’UITA).
- Diritti fondamentali. A
seguito del rinnovo dell’accordo-quadro mondiale sulla
responsabilità del gruppo francese EDF, oltre venticinque
rappresentanti da parte sindacale e del management si sono riuniti a Torino
presso il Centro di formazione dell’ILO (CIFILO). Scopo della formazione era
l’individuazione di strumenti per una migliore tutela dei diritti umani e
sociali in seno al gruppo (cfr. comunicato).
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Sindacalismo
Intervento dei sindacati di fronte agli
azionisti : Fatto raro, il 15 maggio
scorso, le federazioni sindacali internazionali IndustriAll, Global Union e IBB
hanno preso la parola davanti all’assemblea degli azionisti del gruppo LafargeHolcim per denunciare
alcune violazioni dei diritti dei lavoratori. Il comunicato
contiene i link degli interventi diffusi su YouTube.
- Rete sindacale mondiale. È
stata istituita una rete sindacale mondiale in seno al gruppo Fresenius Medical
Care (280.000 addetti) al fine di negoziare un accordo
quadro internazionale (cfr. comunicati di UNI
Global Union, di PSI
e dell’EPSU).
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4. Studi e
rapporti
Condizioni di lavoro nel mondo :
In occasione del suo centesimo anniversario
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – ILO ha pubblicato un rapporto congiunto
con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofund) sulle «condizioni
di lavoro in una prospettiva mondiale». Il rapporto presenta una prima
analisi comparativa di una serie di indagini sulla qualità dell’occupazione e del
lavoro condotte in quarantuno paesi, sostanzialmente nel corso degli ultimi cinque
anni. Esso abbraccia ventotto paesi dell’UE, la Cina, la Repubblica di Corea, gli
Stati Uniti, la Turchia, i paesi ispanofoni dell’America Centrale, l’Argentina, il
Cile e l’Uruguay (cfr. comunicato).
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