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IR Notes 120 – Obbligo di rilevazione dell’orario di lavoro

  IR Notes 120 – 22 maggio 2019
www.irshare.eu
 
 
  Una domanda a…
Francisco Javier Gómez Abelleira, Professore di diritto del lavoro e di previdenza sociale presso l’Università Carlos III di Madrid

Come ha reagito il Governo alla sentenza della Corte di Giustizia che obbliga i datori di lavoro a dotarsi di un sistema di rilevazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori (cfr. Prima Pagina)?
Anticipando la sentenza della Corte, il Governo aveva adottato, in marzo scorso, il regio decreto 8/2019 che modificava lo Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto, infatti, prevedeva, a carico delle aziende, soltanto l’obbligo di registrare le ore straordinarie effettuate dai lavoratori a tempo pieno, ma non il normale orario di lavoro. Inoltre, una sentenza della Corte Suprema spagnola del 23 marzo 2017 era anche venuta a confermare che nulla obbligasse le aziende a rilevare l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno, fatta eccezione per le ore straordinarie. La decisione è stata molto criticata dai sindacati e dall’ispettorato del lavoro, per il motivo che senza registrazione del normale orario di lavoro, fosse difficile stabilire il numero delle ore straordinarie realmente effettuate. Era infatti corrente che le ore straordinarie, assoggettate a contributi sociali maggiorati, non fossero dichiarate all’ente previdenziale, con la conseguente sottrazione di risorse.
La nuova disposizione, entrata in vigore il 12 maggio, obbliga oramai le aziende a registrare tutte le ore effettivamente lavorate dai dipendenti. Il testo è chiaro: l’obbligo generale si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, e a tutti i dipendenti, a prescindere dal livello gerarchico, dall’operaio al direttore finanziario, ad eccezione del CEO. La regola non pone difficoltà particolari per la maggior parte dei lavoratori; essa è tuttavia più difficile da applicare a quei lavoratori che dispongono di una più grande autonomia lavorativa e non sono sottoposti a orari ben definiti. Essa apre inoltre una controversia su ciò che costituisce “orario di lavoro effettivo”, ad esempio, per coloro che effettuano trasferte professionali all’estero: la durata del volo deve essere conteggiata come orario di lavoro e quindi sottratta all’orario totale? E i pernottamenti all’estero? O ancora bisogna escludere dall’orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore visitando un museo durante la sua trasferta? Tutto questo apre nuovi interrogativi sul rispetto della privacy dei lavoratori. Saranno senz’altro necessari degli adattamenti e, in questo senso, la nuova legislazione rimanda alla contrattazione collettiva, in particolare quella aziendale: spetterà infatti al datore di lavoro negoziare con i sindacati e/o i rappresentanti eletti dal personale l’implementazione di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro con i rappresentanti eletti del personale.

 
  Agenda

 


20-24 maggio
Vienna

14° Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati.


27-30 maggio
Venezia

L’International Society for Labour and Social Security Law (Società Internazionale di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale) organizza il 6° Seminario internazionale sul diritto internazionale e comparato sul tema: “The Future of Work: Labour Law and Labour Market Regulation in Digital Era” (Il futuro del lavoro: il diritto del lavoro e la normativa del mercato del lavoro nell’era digitale”.


4-7 giugno
Dublino

10° Congresso della Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici (EPSU)


6-7 giugno
Bordeaux

Colloquio internazionale organizzato dal Comptrasec sul tema: “Traite des êtres humains : de la diversité des pratiques à la qualification juridique”  (Tratta degli esseri umani: dalla diversità delle pratiche alla qualificazione giuridica).


12-14 giugno
Dresda

6a Conferenza europea sulla standardizzazione, i test e la certificazione nel settore della salute e della sicurezza
.


13 giugno
Dublino
Eurofound organizza un seminario on-line per presentare le conclusioni della ricerca condotta sul numero crescente di lavoratori mobili che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.


13-14 giugno
Bruxelles
Consiglio europeo EPSCO dei ministri responsabili dell’occupazione e degli affari sociali.


28 giugno
Bruxelles

Conferenza della Federazione Europea delle Pulizie dedicata al futuro del settore. Sono previste tavole rotonde sull’innovazione sociale, la digitalizzazione e l’economia circolare (cfr. programma e informazioni pratiche).

 
  Chi siamo?

 


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Prima Pagina
Obbligo di rilevazione dell’orario di lavoro

La Corte di Giustizia ha emesso il 14 maggio un’importantissima sentenza in un caso spagnolo in cui la federazione sindacale CCOO lamentava la mancanza, in seno ala Deutche Bank, di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati da quest’ultima IR Notes n° 113). La Corte di Giustizia rileva come «in assenza di un tale sistema, non c’è modo di stabilire con oggettività e affidabilità né il numero di ore di lavoro così svolte dal lavoratore e la loro collocazione nel tempo, né il numero delle ore svolte al di là dell’orario di lavoro normale, come ore di lavoro straordinario (Causa C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank). «In tali circostanze – aggiunge la Corte – risulta eccessivamente difficile per i lavoratori, se non impossibile in pratica, far rispettare i diritti ad essi conferiti dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla direttiva 2003/88, al fine di beneficiare effettivamente della limitazione dell’orario settimanale di lavoro e dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale previsti dalla menzionata direttiva». Pertanto, al fine di assicurare l’effetto utile dei suddetti diritti, «gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di predisporre un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore». Gli Stati membri dispongono nondimeno di un margine di discrezionalità quanto alla «forma che esso (un siffatto sistema) deve assumere» tenendo conto «delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità di talune imprese, in special modo delle loro dimensioni (…)».  (cfr. comunicato stampa). La sentenza si applica sia agli Stati membri, sia alle aziende. La Corte puntualizza inoltre come l’instaurazione di un sistema obiettivo «che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore, rientra nell’ambito dell’obbligo generale, per gli Stati membri e i datori di lavoro, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/391, di istituire un’organizzazione e i mezzi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori». La decisione ha incontrato il favore di numerose federazioni sindacali europee. Per IndustriAll Europe si tratta di «una tappa importante  per far cessare la pratica  illecita delle ore straordinarie non retribuite» (cfr. comunicato), mentre l’EPSU considera che questa sentenza sia molto significativa per i paesi che hanno autorizzato le aziende a introdurre una deroga individuale alla durata massima dell’orario di lavoro settimanale di 48 ore (cfr. comunicato). Per Esther Lynch, segretaria confederale della Confederazione Europea dei Sindacati, «il miglior modo per le aziende di reagire a questa decisione è incontrare i sindacati e concordare sistemi equi e trasparenti (…)»  (cfr. dichiarazione).


1. Unione Europea
Attualità sociale

Strategia UE 2019-2024 : Riuniti in Consiglio informale a Sibiu (Romania) i dirigenti dell’UE hanno discusso la strategia dell’Unione per il quinquennio 2019-2024 sulla base di una “nota” elaborata da Donald Tusk, il Presidente del Consiglio (cfr. comunicato stampa). Tra gli obiettivi, «ridurre le disuguaglianze, garantire una protezione sociale adeguata e mercati del lavoro inclusivi, ridurre le disparità mediante la coesione». È stata inoltre adottata all’unanimità la «Dichiarazione di Sibiu», in cui vengono formulati dieci impegni, tra cui il rispetto del «principio equità, che si tratti di mercato del lavoro, tutele sociali, economia o trasformazione digitale».  La Confederazione Europea dei Sindacati sottoscrive tutti gli impegni, ma richiede un piano con azioni concrete (cfr. comunicato).



  • Aumento del tasso di occupazione nell’UE. Secondo i dati Eurostat, nel 2018, la percentuale di occupati nella popolazione attiva di età compresa tra i 20 e i 64 anni nell’Unione Europea si è attestato a 73,2 %, in aumento rispetto al 72,2% del 2017 (cfr. comunicato). Occorre rilevare che oltre agli obiettivi paese, raggiunti già da tredici stati membri, l’obiettivo della strategia Europa 2020 è ottenere un tasso d’occupazione globale del 75% nell’UE entro il 2020.


Giurisprudenza

Congedi parentali e indennità di licenziamento : La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in un caso francese riguardante un’assistente commerciale licenziata nel quadro di un licenziamento collettivo (CGUE, 8 maggio 2019, causa C-486/18, Praxair). Assunta con contratto a tempo pieno, nei due anni precedenti il licenziamento, il contratto è stato trasformato in part-time perché la lavoratrice potesse prendere un congedo parentale per l’educazione dei figli. L’indennità di licenziamento e l’indennità per riqualificazione sono state calcolate sulla base del part-time e non sulla retribuzione percepita prima del congedo parentale, quando la dispendente era ancora a contratto a tempo pieno. Confermando la propria giurisprudenza (CGUE, 22 ottobre 2009, causa C-116/08, Meerts, et CGUE, 27 febbraio 2014, causa C-588/12, Lyreco Belgium), la Corte spiega che un siffatto calcolo, in quanto può dissuadere i dipendenti dal prendere un congedo parentale nell’ambito di un contratto part-time, è contrario alle finalità dell’accordo-quadro europeo in materia di congedo parentale. L’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione devono essere calcolate «unicamente sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo pieno dal lavoratore medesimo». La Corte di Giustizia aggiunge inoltre che la normativa francese che prevede la presa in considerazione dei periodi lavorati in part-time nel calcolo della suddetta indennità è contraria all’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (principio della parità di retribuzione). Tali disposizioni configurano infatti una discriminazione indiretta nei confronti delle donne per il motivo che esse costituiscono la maggioranza dei lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali a tempo parziale. La portata della sentenza è di rilievo, in quanto basandosi sull’inosservanza dell’articolo 157, il giudice nazionale può disapplicare  le normative nazionali contrarie al diritto dell’UE (cfr. comunicato stampa).


2. Stati membri
Croazia

  • Salario minimo : Il Ministero del Lavoro e delle Pensioni ha costituito il 16 maggio un gruppo di lavoro con l’incarico di determinare il livello del salario minimo, che fino ad ora era fissato dal governo previa consultazione delle parti sociali.  D’ora in poi, il livello sarà proposto dal gruppo di lavoro, composto di rappresentanti della parte imprenditoriale, da sindacati e da professori universitari. Le proposte dovrebbero essere rese note entro inizio settembre.

Slovacchia

  • Buoni vacanza : Dal 1°gennaio 2019 le aziende con oltre cinquanta addetti dovranno farsi carico del 55% delle spese di vitto e alloggio dei lavoratori che durante le ferie trascorrono almeno due notti in una struttura ricettiva sita nel territorio nazionale, entro il limite di 275 euro l’anno.  L’indennità, versata ai lavoratori con oltre due anni d’anzianità, è volta a sostenere il turismo in Slovacchia. Essa non è assoggettata a imposte né a trattenute sociali per i lavoratori, e rappresenta per l’azienda una spesa deducibile.

3. Aziende
Accordi transnazionali

Limitazione del ricorso al lavoro interinale : È stato sottoscritto il 10 maggio dall’azienda d’Unilever e dalle federazioni sindacali internazionali IndustriAll Global Union e UITA un accordo mondiale volto a limitare il ricorso al lavoro interinale e a tutelare la stabilità dell’occupazione negli stabilimenti Unilever. Questo «impegno congiunto sull’occupazione sostenibile nell’industria manifatturiera di Unilever» si applica ai lavoratori di oltre 300 siti Unilever in 69 paesi, che si tratti di dipendenti o di subappaltatori. L’accordo limita il ricorso al lavoro interinale a mansioni di breve durata o non ricorrenti, e vieta i contratti temporanei per posti di tipo stabile. L’accordo prevede che il lavoratori interinali siano informati con sufficiente anticipo dei loro orari e che la loro disponibilità sia retribuita quando questa non consenta di accettare altri lavori (cfr. Comunicato d’IndustriAll e dell’UITA).



  • Diritti fondamentali. A seguito del rinnovo dell’accordo-quadro mondiale sulla responsabilità del gruppo francese EDF, oltre venticinque rappresentanti da parte sindacale e del management si sono riuniti a Torino presso il Centro di formazione dell’ILO (CIFILO). Scopo della formazione era l’individuazione di strumenti per una migliore tutela dei diritti umani e sociali in seno al gruppo (cfr. comunicato).


Sindacalismo

Intervento dei sindacati di fronte agli azionisti : Fatto raro, il 15 maggio scorso, le federazioni sindacali internazionali IndustriAll, Global Union e IBB hanno preso la parola davanti all’assemblea degli azionisti del gruppo LafargeHolcim per denunciare alcune violazioni dei diritti dei lavoratori. Il comunicato contiene i link degli interventi diffusi su YouTube.



  • Rete sindacale mondiale. È stata istituita una rete sindacale mondiale in seno al gruppo Fresenius Medical Care (280.000 addetti)  al fine di negoziare un accordo quadro internazionale (cfr. comunicati di UNI Global Union, di PSI e dell’EPSU).


4. Studi e rapporti

Condizioni di lavoro nel mondo : In occasione del suo centesimo anniversario l’Organizzazione Internazionale del Lavoro – ILO ha pubblicato un rapporto congiunto con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) sulle «condizioni di lavoro in una prospettiva mondiale». Il rapporto presenta una prima analisi comparativa di una serie di indagini sulla qualità dell’occupazione e del lavoro condotte in quarantuno paesi, sostanzialmente nel corso degli ultimi cinque anni. Esso abbraccia ventotto paesi dell’UE, la Cina, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti, la Turchia, i paesi ispanofoni dell’America Centrale, l’Argentina, il Cile e l’Uruguay (cfr. comunicato).

 

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