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IR Notes 226 – 20 marzo 2024
www.irshare.eu
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Nomina
Maria Luisa Cabral, Commissione europea
Maria
Luisa Cabral ha lasciato il gabinetto di
Ursula von der Leyen, nel cui quadro ha partecipato al processo di
Val Duchesse finalizzato a rafforzare il dialogo sociale, per
assumere l’incarico di Vice Direttrice Generale per l’Occupazione,
le Competenze e le Politiche Sociali presso la Direzione Generale
per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione (DG EMPL).
L’incarico era ricoperto da Stefan Olson, l’attuale Vice Direttore
Generale della DG EMPL. Maria Luisa Cabral si occupa di diritto del
lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e dialogo sociale.
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Chi siamo?
IR Notes è una
comunicazione trasmessa ogni 15 giorni, disponibile in diverse lingue
europee (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco) e realizzata
da IR Share
insieme alla sua rete di esperti. Si occupa di
diritto del lavoro, relazioni sociali e politica dell’occupazione a
livello europeo. È disponibile sul sito tramite abbonamento al prezzo di
273 euro all’anno esentasse.
La squadra: questo
numero è stato redatto da Iris
Turlan
e Frédéric
Turlan. Vedi sul sito la squadra di
lavoro di IR Share
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Con un semplice click
sul sito di IR Share o via E-mail: frederic.t@irshare.eu
Note legali.
Editore: IR Share SARL – 5, Les Compères – 89520 Fontenoy – +33
(0)6 81 41 53 95 – capitale sociale 1500 euros – Iscritta al registro
delle imprese (RCS) di Auxerre col N° 512 567 959. Direttore della
pubblicazione: Frédéric Turlan. Hosting: ALTEO – Damien Cornillet –
Château – 89500 Villeneuve-sur-Yonne – Francia. N° CPPAP: 0626 Z 9393.
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
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Prima
Pagina
Via libera
alla regolamentazione delle piattaforme digitali e della gestione algoritmica
Dopo una serie di colpi di scena (cfr. IR Notes 224), è
stata infine adottata dall’Unione Europea una direttiva che introduce, da una parte,
la presunzione di subordinazione per i lavoratori della gig economy, quando si
riscontrano «fatti che indicano un potere di controllo e direzione (…)» (art. 5,
par. 1), e, dall’altra, riconosce, per quanto riguarda la gestione algoritmica,
nuovi “diritti digitali” a tali lavoratori che siano autonomi o riconosciuti come
subordinati (cfr. Platform work). Il testo
invita gli Stati membri ad adottare «misure adeguate per promuovere il ruolo delle
parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva
nel lavoro mediante piattaforme digitali». Il testo
dell’accordo, adottato l’11 marzo dal Consiglio e dal Parlamento, dovrà ora essere
finalizzato in tutte le lingue ufficiali e adottato formalmente dalle due
istituzioni. Gli Stati membri disporranno poi due anni per trasporre le nuove
disposizioni nell’ordinamento nazionale (cfr. comunicato
del Consiglio). Per raggiungere tale risultato, i negoziatori del Parlamento
hanno dovuto concedere l’eliminazione di una delle disposizioni chiave della
proposta di direttiva (cfr. IR Notes 176): la
presunzione di subordinazione armonizzata a livello europeo, che sarebbe potuta
scattare non appena un rapporto di lavoro avesse soddisfatto un certo numero di
parametri che provavano un rapporto subordinato tra il lavoratore e la piattaforma,
trasformandolo il rapporto in subordinazione. Detta disposizione, aspramente
negoziata per mesi e già pesantemente emendata dal Consiglio (cfr. intervista a
Leïla Chaibi, IR Notes
210), è stata definitivamente affondata dalla Francia, lasciando a ciascuno
dei 27 Stati membri il compito di definire il concetto di presunzione nel proprio
ordinamento nazionale. Una vera eresia rispetto all’obiettivo stesso di una
direttiva: armonizzare il diritto applicabile nell’UE. Il meccanismo, adottato
precipitosamente tra la fine del 2023 e l’8 febbraio, porterà a interpretazioni
diverse e contenzioso. Nondimeno, ha il merito di consentire l’adozione di un testo
necessario e importante, perché va oltre la semplice problematica della
qualificazione dello status di lavoratore. La direttiva è il primo atto
legislativo dell’UE volto a regolamentare la gestione algoritmica nei luoghi di
lavoro. Il capo III, di una decina di pagine, servirà sia da base per l’elaborazione
di una futura direttiva applicabile a tutti i lavoratori dipendenti – l’attuale
proposta riguarda soltanto il lavoro mediante piattaforme – sia da fonte di
ispirazione per tutte le parti del dialogo sociale che intendono regolamentare il
ricorso alla gestione algoritmica. La direttiva prevede un elenco di pratiche
vietate, come il trattamento dei dati biometrici o dei dati personali in una serie
di casi; richiede una valutazione d’impatto in caso di ricorso al trattamento
autorizzato dei dati personali; e richiede trasparenza sui sistemi di sorveglianza o
di decisione automatizzati, nonché il controllo umano dei sistemi automatizzati.
Infine, la direttiva richiede ripetutamente il coinvolgimento dei rappresentanti dei
lavoratori, con disposizioni sull’informazione e la consultazione che vanno oltre
l’attuale legislazione europea in materia. Per l’analisi dell’impatto dei sistemi di
elaborazione dei dati personali è richiesto il parere dei rappresentanti dei
lavoratori, e questi devono riceverne i risultati. Inoltre, «data la complessità
tecnica dei sistemi di gestione algoritmica, le informazioni dovrebbero essere
fornite in tempo utile per» consentire a questi «di prepararsi alla consultazione,
con l’assistenza di un esperto scelto di concerto dai lavoratori delle piattaforme
digitali o dai loro rappresentanti». Secondo la Commissione, il testo riguarda
attualmente 28 milioni di lavoratori e 43 milioni nel 2025.
>
Reazioni: comunicati delle
federazioni sindacali europee ETF,
EPSU
nonché della Confederazione
Europea dei Sindacati. Si veda l’articolo “‘Gig’
workers in Europe: the new platform of rights”, a cura di Antonio Aloisi e
Valerio de Stefano.
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1. Unione
Europea
Legislazione
La due diligence la scampa :
Dopo le concessioni ammesse dai negoziatori del Parlamento
riguardo all’ambito di applicazione del testo, gli Stati membri hanno infine
adottato, il 15 marzo, la proposta di direttiva sulla due diligence aziendale (cfr.
Due diligence). La futura direttiva, che deve
ancora essere formalmente approvata dal Consiglio e dal Parlamento prima di essere
pubblicata, si applicherà alle aziende con organico superiore a 1.000 lavoratori e
fatturato di oltre 450 milioni di euro. Essa dovrà poi essere recepita entro due
anni. Per memoria, ricordiamo che la proposta della Commissione Europea, come la
posizione raggiunta dal Consiglio e dal Parlamento il 14 dicembre 2023, riguardava
le aziende con organico superiore a 500 lavoratori e fatturato superiore a 150
milioni di euro (cfr. IR Notes 221). In
precedenza, il Consiglio, nel suo orientamento generale adottato il 30 novembre
2022, aveva concordato una soglia di 1.000 lavoratori e un fatturato di 300 milioni
di euro. Quanto al Parlamento, nel giugno 2023, esso aveva definito soglie molto più
basse: oltre 250 lavoratori e fatturato superiore a 40 milioni di euro (cfr. IR Notes 196).).
Benché il risultato sia lontano dalla soglia di 5.000 lavoratori tirata fuori dal
cilindro dalla Francia prima della riunione del 15 marzo, con il rischio di far
fallire l’adozione della direttiva, gli Stati membri (cfr. IR Notes 225),
sotto la pressione delle organizzazioni imprenditoriali, sono comunque riusciti a
diluire notevolmente il testo che, secondo la Confederazione Europea dei Sindacati,
si applicherà a poco meno di 7.000 aziende rispetto alle 16.000 previste (cfr. comunicato).
Inoltre, la direttiva prevede un’applicazione differita nel tempo: prima alle
aziende con oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1.500 milioni di euro nel
2029 (per l’esercizio finanziario 2028), poi, nel 2030, alle aziende con 3.000
dipendenti e fatturato superiore a 900 milioni di euro (per l’esercizio finanziario
2029), prima di essere estesa alle aziende con organico superiore a 1.000 dipendenti
e fatturato di oltre 450 milioni di euro nel 2031 (per l’esercizio finanziario
2030). Oltre a prevedere un ambito d’applicazione più ristretto e un’attuazione
scaglionata nel tempo, non esistono più nel testo soglie inferiori per alcune
attività soggette a rischi specifici, né alcuna delle disposizioni finalizzate a
stabilire una condizionalità tra la retribuzione dei dirigenti e il rispetto degli
obiettivi climatici. Inoltre, la definizione adottata riguardo alla «catena del
valore» cui si applica l’obbligo di due diligence è più limitativa.
In concreto, le aziende interessate dovranno: 1) mappare i rischi di violazione
dei diritti umani e di danno ambientale, valutarli, prevenirli e, se del caso,
assicurarsi che vengano eliminati o, in caso contrario, ridotti attraverso piani di
azione preventiva e correttiva; 2)
riparare gli impatti negativi causati dalle loro azioni o da
quelle delle aziende facenti parte della loro catena di valore; 3) elaborare una dichiarazione
annuale relativa all’esercizio dell’obbligo di due diligence aziendale;
4) adottare un piano di
transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici al fine di assicurare la
compatibilità dell’attività con la transizione verso un’economia sostenibile e la
limitazione del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. La direttiva
attribuisce un ruolo significativo ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati.
La politica di attuazione dell’obbligo di due diligence deve essere elaborata previa
consultazione dei lavoratori dell’azienda e dei loro rappresentanti. Il testo
specifica che tale consultazione deve essere condotta in conformità del diritto UE
applicabile, e all’occorrenza, della legge nazionale e dei contratti collettivi,
fatti salvi i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori, in particolare quelli previsti dalle Direttive 2002/14 (informazione e
consultazione), 2009/38 (comitati aziendali europei) e 2001/86 (comitati di società
europee).
> Reazioni
: comunicati della CES,
di UNI
Europa, BusinessEurope,
nonché dell’ONG Global
Witness. Si veda altresì la scheda predisposta dai servizi del Parlamento
Europeo.
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Normativa sull’uso dell’IA nei luoghi di lavoro
: Il 13 marzo, il Parlamento Europeo ha adottato in via
definitiva la Proposta
di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza
artificiale, in cui viene stabilito il futuro quadro normativo per l’uso dei
sistemi di IA sul posto di lavoro (cfr. IR Notes 162, IR Notes 163 e Artificial intelligence).
Innanzitutto, il regolamento vieta l’uso di alcuni sistemi di IA: quelli «creano o
ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di
immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso», nonché
quelli che mirano a «inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del
luogo di lavoro e degli istituti di istruzione», con due eccezioni senza dubbio
troppo vaghe: «tranne (…) per motivi medici o di sicurezza», come ad esempio il
riconoscimento della stanchezza sul volto di un conducente di autocarri. È altresì
vietato l’uso di sistemi che classificano individualmente le persone fisiche sulla
base dei loro dati biometrici, al fine di trarre «deduzioni o inferenze in merito a
razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o
filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale». Il regolamento prevede una
seconda categoria, quella dei sistemi di IA ad alto rischio. Nel campo
dell’occupazione, si tratta di sistemi di IA destinati ad essere utilizzati: 1) per
l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare
annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i
candidati; 2) per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di
lavoro, la promozione o cessazione dei i rapporti contrattuali di lavoro, per
assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle
caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il
comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro. Prima di mettere
in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio nei luoghi di lavoro, il
Regolamento obbliga i «deployer», quando questi sono i datori di lavoro, a informare
«i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti
all’uso del sistema di IA ad alto rischio», in conformità dele regole e procedure
stabilite dalla legislazione, nonché delle prassi dell’Unione e nazionali in materia
di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Una terza categoria
riguarda i sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali, che include
quelli che presentano un «rischio sistemico» e che sono soggetti a obblighi di
trasparenza. Il regolamento impone altresì obblighi di formazione ai datori di
lavoro. Di conseguenza quando questi impiegano sistemi di IA ad alto rischio, devono
affidare «la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza,
della formazione e dell’autorità necessarie nonché del sostegno necessario» (art.
26, par. 2). Più in generale, devono adottare «misure per garantire nella misura del
possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro
personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e
dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro
conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione nonché il contesto
in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei
gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati» (cfr. comunicato
del Parlamento).
> Si veda
anche: la Relazione presentata al
Governo francese dalla Commissione per l’Intelligenza Artificiale, con un capitolo
sul dialogo sociale e la co-costruzione come pietra miliare dell’uso dell’IA.
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Attualità
sociale
Politiche sociali future : In
occasione del Consiglio Occupazione e Affari Sociali dell’11 marzo, gli Stati membri
hanno approvato un Parere
relativo alle future priorità strategiche dell’Unione sul pilastro europeo dei
diritti sociali) (cfr. European Pillar of Social
Rights), elaborato dal Comitato per l’occupazione e dal Comitato
per la protezione sociale. Il documento fa riferimento in particolare a «ulteriori
azioni volte a promuovere una mentalità di apprendimento permanente» e si interroga
sulla necessità di intervenire a fronte della «progressiva proliferazione del lavoro
mediante piattaforme digitali, dell’intelligenza artificiale e della gestione
algoritmica ». Il testo chiede «una migliore integrazione sia dei rischi
psicosociali legati alla transizione digitale, compresi gli effetti negativi sulla
salute mentale, sia dei rischi specifici derivanti dai cambiamenti climatici (…),
incoraggiandone la prevenzione, cui si aggiunge l’esigenza di accelerare la
definizione di norme minime in materia di sostanze pericolose» (cfr. comunicato
del Consiglio).
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Dialogo
sociale settoriale
Crociere : Le parti sociali
europee del settore della navigazione interna hanno siglato il 6 marzo un Accordo quadro per il
miglioramento delle condizioni di lavoro a bordo delle navi da crociera fluviale
e garantire condizioni di parità. Il testo è considerato vincolante in
quanto va oltre «le consuete “raccomandazioni” o “linee guida” nel settore
marittimo e della navigazione interna», dichiara l’ETF (cfr. comunicato
dell’ETF).
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Sindacalismo
Mestruazioni e menopausa : Il 7
marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, la Federazione
sindacale europea UNI Europa ha pubblicato per la prima volta una Guida in cui si illustrano
le modalità in cui i sindacati possono sostenere le persone mestruate, tra cui:
negoziazione del congedo mestruale, accesso ai prodotti sanitari, miglioramento
delle strutture sul posto di lavoro e la lotta allo stigma associato alle
mestruazioni. Seguiranno altre guide sulla menopausa e la maternità (cfr. comunicato).
> Si veda
anche: in Francia, l’Agenzia nazionale per il miglioramento
delle condizioni di lavoro ha pubblicato una Guida su endometriosi e lavoro.
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2. Stati
membri
Austria
Il sindacalismo è in forma : La
principale confederazione sindacale, ÖGB, si è rallegrata il 18 marzo nel rilevare
il più grande aumento di iscritti degli ultimi 40 anni: 97.978 nuove adesioni. Con
1.212.990 iscritti totali, l’ÖGB ritiene di aver raccolto i frutti dei successi
sindacali ottenuti durante la contrattazione collettiva. La percentuale di donne non
è mai stata così elevata (37,5%), e il numero di giovani di età inferiore ai 19 anni
è aumentato del 6,3% (cfr. comunicato).
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Francia
Due diligence : La Corte
d’Appello di Parigi ha istituito una nuova sezione specializzata, dedicata alle
controversie che possono insorgere, a livello nazionale, in materia di obbligo di
due diligence aziendale e di responsabilità ambientale delle aziende. Questa sezione
sarà pertanto chiamata a esaminare in appello i casi portati di fronte al Tribunale
giudiziario di Parigi, che ha competenza ‘esclusiva’ a trattare questo tipo di
contenzioso a livello nazionale. Sono inferiori a dieci i casi deferiti a tale
tribunale, e già una condanna: il gruppo La Poste (cfr. IR Notes 220),
che ha tuttavia deciso l’11 marzo di proporre appello (cfr. comunicato).
- Congedo mestruale. È stato
sottoscritto il 30 gennaio tra le parti sociali del settore incubazione uova e
selezione avicola uno dei primi contratti collettivi del settore per introdurre
un giorno di congedo mensile per le donne che soffrono di endometriosi
invalidante.
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3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Intelligenza artificiale : Il
tema dell’intelligenza artificiale (IA) è presente nei dibattiti dei comitati
aziendali europei. Il 14 dicembre 2023, ai membri del comitato aziendale europeo di
TotalEnergies sono stati
presentati i sistemi di IA implementati dal gruppo e le misure di supporto, tra cui
la formazione, insieme ad esempi di implementazione nelle diverse divisioni del
gruppo. Il 20 marzo, il comitato aziendale europeo di Danone sarà consultato in merito
alla «ridistribuzione delle risorse e delle competenze nelle funzioni
“pianificazione” e “business services” dovuta all’introduzione dell’IA in seno al
gruppo». «Si prevedono nuove professionalità che saranno presentate ai
rappresentanti sindacali europei», spiega la FGA-CFDT.
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Rinegoziazioni : È stato
concluso il 6 marzo presso American Express
Global Business Travel (7.713 addetti in Europa) un nuovo accordo, che resta
molto simile al precedente.
Il comitato aziendale europeo prevede un numero appena superiore di ore di permesso
sindacale: 30 ore per i membri (rispetto alle precedenti 20 ore); 70 ore per i
membri del “comitato di coordinamento” (in precedenza 60 ore); 90 ore per il
segretario (in precedenza 80 ore) e, come novità, anche al vice segretario vengono
riconosciute 80 ore. Per finanziare la formazione e la consulenza di un esperto, il
CAE dispone di un budget globale di 25.000 euro all’anno, anziché di due voci
separate di spesa di rispettivamente di 10.000 e 15.000 euro. In caso di
controversia, i costi del contenzioso saranno a carico del gruppo, ma saranno posti
a carico della controparte se questa ha «intentato la causa in mala fede e/o con
leggerezza». Il testo riprende il Protocollo aggiuntivo del
2021 riguardo all’assoggettamento al diritto olandese e mantiene il Regno Unito
(2.127 addetti) nel campo di applicazione. L’accordo non offre tuttavia alcuna
soluzione in merito alla controversia che oppone il CAE e l’azienda, a causa del
rifiuto di questa di ricomprendere le campo di applicazione del CAE la filiale
Egencia (2.000 addetti nell’UE), acquisita nel 2021.
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