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IR Notes 123 – 3
luglio 2019
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Claire Berthier,
Responsabile Affari Sociali del gruppo Bel
Quali
ragioni hanno motivato l’istituzione di un comitato aziendale Europeo da parte di un
gruppo caseario, che opera anche nella trasformazione della frutta e del latte? (cfr. 3
Aziende) La nascita del nostro comitato risulta dall’incontro delle
volontà dei rappresentanti dei lavoratori di quattro diversi paesi (Belgio, Francia, Germania,
Slovacchia) e del management del Gruppo Bel. La riflessione, avviata concretamente tre anni fa
con il supporto della federazione sindacale europea, era volta a costruire un modello sociale
europeo conforme ai valori del gruppo, che ha sempre affermato la sua volontà di trasparenza e
di dialogo con le parti sociali. In quest’ottica si colloca anche la scelta di oltrepassare
il perimetro legale includendo paesi come l’Ucraina e la Svizzera che fanno parte integrante
del nostro ecosistema. L’accordo è stato siglato durante la prima riunione del comitato, alla
presenza dei dirigenti della società, ed era stata preceduta da un corso di formazione
organizzato dall’ETUI allo scopo di preparare i membri del comitato in vista del ruolo che
andavano a ricoprire. Oltre alle tematiche specifiche di ogni gruppo, quali salute,
sicurezza, diversità, saremo affronteremo temi cari ai nostri rappresentanti aziendali, come
la riduzione della precarietà e le questioni relative alle condizioni di lavoro.
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Prima Pagina
Una convenzione
internazionale per combattere la violenza e le molestie sul lavoro
I rappresentanti dei governi e del mondo imprenditoriale dei 187 Stati membri dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) hanno adottato il 21 giugno a larga maggioranza (439 voti favorevoli,
7 contrari e 30 astenuti) la Convenzione sulla
violenza e le molestie nel mondo del lavoro, a riprova dell’universalità di questi valori e
affermando che tali fenomeni non sono tollerabili in nessuna regione del mondo (cfr. comunicato
dell’OIL). La Convenzione, la prima adottata dal 2011, è accompagnata da una raccomandazione che non ha carattere
giuridicamente vincolante, ma fornisce linee guida sull’applicazione della Convenzione stessa. Questo
secondo testo è stato adottato con una maggioranza leggermente inferiore (397 voti favorevoli, 12
contrari e 44 astenuti) a causa di alcune misure giudicate a volte troppo vincolanti da parte di
alcune organizzazioni imprenditoriali. La Convenzione definisce la violenza e le molestie come un
«insieme di comportamenti, pratiche o minacce inaccettabili, o ancora minacce di tali comportamenti e
pratiche, isolate o ripetute, che mirano a provocare — o sono suscettibili di provocare — danni
fisici, psicologici, sessuali o economici, e comprende la violenza e le molestie basate sul genere».
Ogni Stato membro dell’OIL dovrà adottare una legislazione che obblighi i datori di lavoro ad
applicare misure idonee a prevenire i suddetti fenomeni. La tutela si estende a tutti lavoratori,
senza distinzione di status contrattuale, compresi il volontariato e il tirocinio, e a tutti i settori
economici (pubblico, privato, finanche l’economia informale). Essa riguarda il luogo di lavoro in
senso lato, includendo le comunicazioni per motivi di lavoro con il ricorso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. La Convenzione esorta inoltre gli Stati membri ad adottare
adeguate misure volte a «riconoscere gli effetti della violenza domestica» al fine di «attenuare il
suo impatto nel mondo del lavoro», ad esempio, come suggerisce la raccomandazione, adottando un
«congedo per le vittime di violenza domestica» o «modalità di lavoro flessibili e una protezione per
le vittime». Il testo ha incontrato la soddisfazione unanime del movimento sindacale che si è
fortemente mobilitato in suo favore (cfr. comunicati delle federazioni sindacali internazionali IndustriAll
Global Union, UNI
Global Union, UITA, nonché della Confederazione
Europea dei Sindacati).
> La Conferenza ha
adottato anche la Dichiarazione
del Centenario dell’OIL sul futuro del lavoro (cfr. comunicato
stampa dell’OIL). Nella dichiarazione, l’OIL intende sviluppare un «approccio sul futuro del
lavoro incentrato sull’umano, e colloca i diritti dei lavoratori, insieme ai bisogni, le aspirazioni e
i diritti di tutte le persone, al centro delle politiche economiche, sociali e ambientali».
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1. Unione Europea
Legislazione
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Attualità sociale
- Programma strategico 2019-2024 : La
nuova
agenda strategica 2019-2024 adottata dai ventotto paesi dell’UE il 20 giugno evidenzia in
diversi paragrafi un certo livello di preoccupazione in ambito sociale. Riguardo alla «transizione
verso un futuro più verde, più giusto e più inclusivo», sarà necessario «aiutare le comunità e i
cittadini ad adattarsi al nuovo mondo». Il testo puntualizza che la transizione ecologica dovrà
attuarsi «secondo modalità eque (…) dal punto di vista sociale». Agli Stati è richiesta «una viva
attenzione per le questioni sociali» e l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali»
(cfr. reazione
della Confederazione Europea dei Sindacati).
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Giurisprudenza
Tutela di un testimone di una discriminazione :
In Belgio, la store manager di uno dei negozi di una catena di abbigliamento,
ritenendo che la persona possedesse tutte le competenze necessarie, aveva selezionato come commessa
addetta alle vendite una donna che nel corso del colloquio di assunzione aveva dichiarato di essere
incinta di tre mesi. Tuttavia, il servizio risorse umane aveva poi respinto la candidatura a causa
della gravidanza della giovane donna. Dopo aver segnalato, senza successo, ai suoi superiori
gerarchici che rifiutare l’assunzione a causa della gravidanza è contrario alla legge, la store
manager ha comunicato all’interessata il motivo per cui la sua la candidatura era stata respinta. La
candidata ha sporto denuncia per discriminazione. In un secondo momento è stata licenziata anche la
store manager, cui la direzione rimproverava l’inosservanza delle norme di sicurezza. La store manager
si è a sua volta rivolta alla giustizia richiedendo di avvalersi della protezione contro le misure di
ritorsione, garantita dalla legge belga, facendo valere il fatto di essere intervenuta in veste di
testimone nell’istruttoria della denuncia. La giurisdizione belga ha ritenuto che quest’ultima non
potesse avvalersi della protezione per i testimoni nelle controversie relative alla parità di
trattamento tra uomini e donne, in quanto non erano rispettate le formalità precise richieste dalla
legge per avvalersene, in particolare una testimonianza contenuta in un documento sottoscritto e
datato. La Corte di Giustizia Europea è stata pertanto chiamata a determinare se l’articolo 24 della
direttiva 2006/54 del 5 luglio 2006, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne, e che
protegge i testimoni di discriminazioni, osti ai rigorosi criteri imposti dalla normativa nazionale
belga. Nella sua pronuncia, la Corte ha ritenuto che detta normativa è contraria all’articolo 24
della direttiva che deve «essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (…)
in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una
discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l’abbia sostenuta in
tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se è
intervenuto in qualità di testimone nell’ambito dell’istruttoria di tale reclamo e se la sua
testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa» (CGUE
20 giugno 2019, causa C-404/18, Hakelbracht).
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2. Stati membri
Francia
Congedo di paternità per ricovero di un figlio :
È stato istituito con un decreto
del 25 giugno un congedo di paternità in caso di ricovero immediato in ospedale di un figlio
dopo la nascita. Ne possono usufruire il padre, il coniuge della madre e ogni altra persona legata a
questa da un contratto di convivenza ovvero da una semplice convivenza. Il congedo ha una durata
massima di trenta giorni consecutivi e deve essere goduto entro i quattro mesi successivi alla
nascita. Durante il congedo l’interessato percepisce l’indennità prevista dall’istituto previdenziale
per il congedo di paternità ordinario. Il nuovo dispositivo è entrato in vigore il 1° luglio 2019.
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Gran Bretagna
Giurisprudenza sulla scelta del diritto applicabile al negoziato
di un accordo : In seguito alla scissione del 2015 della società Hewlett-Packard,
il management di una delle nuove società derivate, Hewlett-Packard Enterprise (HPE), ha avviato il
negoziato al fine di creare un comitato aziendale europeo. Dopo aver scelto la filiale britannica per
l’istituzione di una delegazione speciale di negoziazione (DSN), un anno dopo, a causa del Brexit, il
gruppo ha deciso di collocare il negoziato nell’ambito del diritto irlandese, incaricando la filiale
irlandese condurre il negoziato. Nel 2018, ai sensi della legge di recepimento britannica, un membro
della DSN aveva richiesto una formazione sul diritto britannico applicabile ai comitati aziendali
europei. La direzione aveva rifiutato la formazione in quanto il diritto applicabile era quello
irlandese. La DSN ha contestato la decisione ritenendo che il gruppo non potesse unilateralmente
cambiare la filiale che lo rappresentava. La giurisdizione britannica competente per i contenzioni
relativi ai rapporti collettivi di lavoro, il Central Arbitration Committee (CAC), ha emesso
una sentenza lo scorso 18 giugno, confermando
che la filiale britannica potesse cessare di rappresentare la società HPE . IL CAC ha affermato che
una multinazionale che agisca in buona fede, come sembrerebbe essere nel caso di specie, è libera di
modificare la nazionalità della filiale che la rappresenta sempreché ciò non avvenga per sfuggire al
diritto di informazione e consultazione. In caso di malafede, la nomina del nuovo rappresentante
potrebbe essere cassata. Il CAC puntualizza altresì che l’azienda è libera di optare per il diritto di
sua scelta (nella direttiva non sono contenute disposizioni obbligatorie in merito), perfino quelle
che più favorevoli, nel senso che gli consentano di attuare il diritto all’informazione e
consultazione nel modo meno oneroso. Il CAC giustifica la propria posizione in nome del principio
della libertà di stabilimento e si fonda su una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
sul trasferimento della sede legale di una società (CGUE,
25 ottobre 2017, causa C-106/16, Polbud).
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3. Aziende
Comitati Aziendali
Europei
Nuovo accordo : La direzione centrale del gruppo
lattiero-caseario francese Bel, che opera anche
nella trasformazione della frutta e del latte, ha sottoscritto lo scorso 20 giugno l’accordo istitutivo del comitato aziendale europeo
con la delegazione speciale di negoziazione, assistita, durante il negoziato, dalla federazione
sindacale europea Effat. Il gruppo occupa 12.600 addetti, di cui 6.646 in Europa, principalmente in
Francia (3.874). Rileviamo che si tratta di uno dei pochi accordi a coprire anche l’Ucraina (342
lavoratori) e a prevedere di mantenere immutato il perimetro di applicazione anche nel caso in cui i
paesi interessati lasciassero l’Unione Europea, prevedendo, quindi una clausola esplicita per
consentire di mantenere in seno all’accordo i delegati britannici. Sono state inoltre estese le
definizioni di informazione e la consultazione previste dalla direttiva (risposte da parte della
direzione centrale e soluzioni alternative proposte dal CAE). Il termine previsto per la consultazione
verrà «concordato caso per caso, a seconda della portata delle misure previste». Va evidenziata anche
la possibilità di ricorrere, con il consenso del Comitato, alla videoconferenza e l’approvazione di un
bilancio di funzionamento ritenuto soddisfacente dall’Effat in considerazione delle dimensioni del
gruppo.
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Accordi
transnazionali
Rinnovo di un accordo quadro mondiale : È stato
rinnovato il 21 giugno tra la direzione del gruppo energetico italiano Eni (31.000 addetti in 67 paesi) e la federazione
sindacale internazionale IndustriAll Global Union l’accordo-quadro
mondiale (cfr. comunicato).
I miglioramenti riguardano il dovere di ragionevole vigilanza in materia di diritti umani, il divieto
di ogni forma di violenza e molestie, il miglioramento delle condizioni di lavoro nella supply chain,
lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, l’introduzione del principio di una «giusta
transizione», o ancora l’attribuzione di un congedo di dieci giorni lavorativi retribuiti al 100% a
tutti i padri e le madri dipendenti dell’azienda al momento della nascita di un figlio. Infine, viene
inserita per la prima volta in allegato all’accordo una lista
di indicatori per monitorare la sua applicazione, insieme ad un meccanismo di composizione cui
ricorrere in caso di controversie.
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Accordi aziendali
Accompagnamento dell’industria 4.0. : Il gruppo
italiano Luxottica, in via di fusione con la
francese Essilor, ha sottoscritto, il 21 giugno, con i sindacati rappresentativi (Femca Cisl, Filctem
Cgil, Uiltec Uil) e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del gruppo, un importante accordo
integrativo aziendale che interessa gli 11.430 dipendenti italiani. L’accordo prevede la
stabilizzazione a tempo indeterminato dei 1.150 lavoratori somministrati da luglio 2019 insieme a
misure per accompagnare il massiccio ingresso in azienda delle nuove tecnologie 4.0 che andranno a
determinare l’esigenza di una diversa organizzazione del lavoro. Il testo prevende in particolare: 1)
l’adozione di sistemi di partecipazione alla strategia e all’organizzazione tramite l’istituzione di
commissioni paritetiche specifiche in ogni stabilimento, che affronteranno temi quali la salute e la
sicurezza, i livelli di inquadramento o la mensa; 2) la creazione di gruppi di partecipazione
all’organizzazione composti da collaboratori che svilupperanno essi stessi il miglioramento continuo
(Kaizen), suggerendo cambiamenti, avviando sperimentazioni, e mantenendo il contatto con l’RSU che
sarà sempre informata dei loro lavori; 3) disposizioni in materia di formazione, di benessere al
lavoro tramite il recepimento dell’accordo europeo sulla violenza e le molestie sul lavoro; 4)
l’istituzione di un bonus per stimolare i lavoratori a raggiungere gli obiettivi assegnati; 5) la
creazione di un comitato di partecipazione ad alto livello, composto da rappresentanti della direzione
aziendale e dai tre segretari nazionali o loro delegati che potrà esprimere pareri sulla strategia
aziendale.
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4. Studi e rapporti
Rapporto sul futuro dell’industria : La
Commissione Europea ha pubblicato il 28 giugno un rapporto dal titolo “Una visione
per l’industria europea nel 2030, frutto della tavola rotonda ad alto livello organizzata a
dicembre 2017 con la partecipazione di sindacati, aziende ed esperti del settore al fine di elaborare
la strategia industriale europea. Il rapporto ha incontrato il favore dalla Confederazione Europea dei
Sindacati (cfr. comunicato
EN)
e di IndustriAll Europe (cfr. comunicato).
- Rapporto sull’intelligenza artificiale. Dopo
un primo rapporto dal titolo “Raccomandazioni
etiche per un’intelligenza artificiale affidabile” (cfr. intervista di Thiébaut Weber, IR Notes 117), il gruppo di esperti
ad alto livello sull’intelligenza artificiale ha pubblicato, il 26 giugno, un secondo rapporto
contenente delle “Raccomandazioni in materia di
politiche ed investimenti per un’intelligenza artificiale affidabile”. Il documento, di grande
qualità, precisa, in particolare, che i lavoratori (dipendenti e autonomi) «dovrebbero partecipare
alle discussioni sull’elaborazione, l’implementazione o l’acquisizione di sistemi algoritmici per
l’organizzazione e la ripartizione del lavoro al fine di garantirne la conformità alla legislazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro, alla politica della privacy, alla legislazione sull’orario di
lavoro e alla conciliazione tra vita privata e vita professionale, grazie anche al contributo del
dialogo sociale».
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