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IR Notes 137 – 11 marzo 2020
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Veronica Nilsson, responsabile della Global Deal Support Unit
dell’OCSE
Quali sono le ambizioni
dell’iniziativa del Global Deal ? L’iniziativa è stata finora finanziata dalla
Svezia per promuovere il dialogo sociale in tutte le sue forme al
fine di affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, la
digitalizzazione e il cambiamento climatico in termini di lavoro
dignitoso e disuguaglianze. L’OCSE ospita la Global Deal Support
Unit dall’estate del 2019. Dopo un periodo di transizione,
il 4 febbraio abbiamo rilanciato il Global Deal in occasione di una
conferenza
che ha riunito rappresentanti di governi,
imprese, sindacati, organizzazioni della società civile e altri
partner. Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere il dialogo
sociale in quanto tale, senza modelli prestabiliti. Sono tre gli
obiettivi che ci siamo prefissati: 1) accrescere il numero dei
nostri partner con nuove adesioni. In tal modo potremo far conoscere
il Global Deal e promuovere un lavoro dignitoso e una crescita
inclusiva. Per unirsi a noi, è sufficiente firmare una dichiarazione di sostegno in cui il partner dichiara gli impegni che
intende assumere in termini di dialogo sociale. 2) “capacity
building” e promozione del dialogo sociale tramite l’organizzazione
di seminari, in particolare a livello regionale, ma anche
rispondendo a richieste specifiche dei partner in questo
senso. Pubblichiamo anche note informative illustrando come il
dialogo sociale possa fornire soluzioni a sfide come la parità
tra donne e uomini. Due note di
prossima pubblicazione analizzeranno il lavoro del futuro e il
dialogo sociale nell’Agenda
2030 dell’ONU. 3) condividere le
best practice esistenti in materia di dialogo sociale, in
particolare tramite la pubblicazione di esempi sul nostro sito web e
l’organizzazione di workshop che consentano di imparare gli uni
dagli altri. > Per
maggiori informazioni si rimanda al sito del Global Deal.
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Chi siamo?
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una comunicazione trasmessa ogni 15 giorni, disponibile in diverse
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livello europeo. È disponibile sul sito tramite abbonamento al prezzo di
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numero è stato redatto da Predrag
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Prima
Pagina
Il
Coronavirus contagia anche i sistemi di previdenza sociale
L’epidemia di coronavirus sottolinea l’inadeguatezza dei sistemi di previdenza
sociale in caso grande emergenza sanitaria. Alcune, efficaci, misure di
distanziamento sociale sono difficili da attuare a causa di disposizioni nazionali
che si rivelano dissuasive per i lavoratori quando è in gioco il rispetto delle
istruzioni impartite dalle autorità. Il Regno Unito, ad esempio, ha approvato una
legislazione d’emergenza per abolire il periodo di attesa di quattro giorni prima
del versamento dell’indennità di malattia, riconosciuta ora fin dal primo giorno.
Tuttavia, secondo l’opinione della confederazione sindacale britannica TUC, la
misura si rivela ancora insufficiente in quanto all’incirca due milioni di
lavoratori non percepiscono retribuzioni sufficienti per poter godere
dell’assicurazione malattia e sono pertanto esclusi da tali tutele (cfr. comunicato),
in particolare i più precari con contratti a zero ore (zero hours
contracts). In Portogallo, il 3 marzo, il governo ha decretato che i
lavoratori del settore pubblico e privato, assoggettati alla quarantena e senza
possibilità di telelavoro, riceveranno un indennizzo pari al 100% dello stipendio da
parte dell’ente previdenziale. In Croazia, 2.000 persone sono state collocate in
isolamento all’inizio di marzo, di cui si stima che almeno 1.000 siano lavoratori.
Di questi, soltanto il 6% ha richiesto l’indennità di malattia. Ciò si spiega in
parte in quanto una persona non malata, collocata in isolamento, o semplicemente che
rimanga a casa per occuparsi dei figli in caso di chiusura delle scuole, può
ricevere un’indennità massima di 2.100 corone (282 euro circa) per quindici giorni,
quando invece per le persone infette è previsto un importo compreso tra il 70% e il
100% della retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile. Lo scarso
ricorso all’indennizzo riconosciuto in caso di isolamento induce a credere che i
dipendenti continuino a lavorare a distanza per mantenere il loro livello
retributivo o che abbiano concordato con il medico una diversa motivazione per
giustificare l’assenza per malattia al fine di ricevere un importo più elevato. Tale
situazione ha portato i sindacati e le ONG a richiedere una modifica urgente della
legislazione, ammonendo che, a causa del rischio di perdita economica, coloro che
sono stati eventualmente in contatto con persone infette potrebbero non rispettare
l’ordine di autoisolamento e tacere la loro condizione. La situazione in Europa
sembra meno preoccupante rispetto agli Stati Uniti. Infatti, considerato che «nella
legge federale statunitense non esistono i congedi per malattia» si evidenzia il
rischio di «compromettere la gestione dell’epidemia di Covid-19», come ha
sottolineato Sarah Rozenblum, ricercatrice nel campo della sanità pubblica e delle
scienze politiche dell’Università del Michigan, in un articolo pubblicato dal
quotidiano francese Le
Monde (edizione del 6 marzo). Sarebbe auspicabile un’armonizzazione europea
in questo campo al fine di garantire l’assistenza e i livelli retributivi dei
lavoratori attivi (dipendenti o meno) che sono obbligati a cessare la loro
attività… sempre ammesso che all’UE disponga di competenze in materia di
previdenza sociale.
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1. Unione
Europea
Progetti
Strategia europea di riduzione delle
disuguaglianze tra donne e uomini : Il 5 marzo la
Commissione Europea ha reso nota la strategia in favore della parità tra donne e
uomini in Europa, che guiderà la sua azione fino al 2025. Svelata in una comunicazione, la strategia
ricomprende tutte le fonti di disuguaglianza tra donne e uomini, affronta le
violenze contro le donne e stabilisce il principio del «gender mainstreaming in
tutti i processi e le politiche dell’UE». Alcune misure riguardano più
specificamente il mercato del lavoro. Ad eccezione dell’iniziativa per la
trasparenza delle retribuzioni, le altre misure annunciate non hanno scadenze
specifiche.
- Trasparenza retributiva.
La proposta più compiuta è quella sulla trasparenza retributiva. La
Commissione aveva già pubblicato nel marzo 2014 una Raccomandazione
sul potenziamento del principio della parità̀ retributiva tra donne e uomini
tramite la trasparenza. Dato l’impatto limitato di questo testo non
vincolante, la Commissione ha quindi inteso «rafforzare i diritti dei lavoratori
per l’ottenimento di maggiori informazioni sui livelli retributivi» senza
imporre un onere eccessivo alle imprese. A tal fine, verrà avviata «una
consultazione pubblica inclusiva» e «rilanciato il dibattito con le parti
sociali». In considerazione dell’argomento, le parti sociali dovrebbero essere
formalmente consultate per consentire loro di avviare, se ritengono, il
negoziato. I risultati della consultazione confluiranno in proposte di misure
vincolanti da annunciare entro la fine del 2020. In altre parole, nella
prospettiva più ottimistica, non si prevede l’adozione di misure vincolanti
prima della fine del 2021. Di conseguenza, il recepimento di tali misure
nell’ordinamento giuridico nazionale da parte degli Stati membri avverrà nella
migliore delle ipotesi nel 2023.
- Più donne nei consigli d’amministrazione.
La Commissione intende riprendere la Proposta
di direttiva riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e
relative misure, presentata nel 2012, ma bloccata dagli Stati membri.
Questa misura di punta mira a fissare al 40% l’obiettivo minimo di presenza del
sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione, e insieme a ridurre
l’impatto delle disparità retributive al momento del pensionamento. Ulteriore
obiettivo è la riduzione dell’impatto delle disparità retributive al momento del
pensionamento. La Commissione ha altresì annunciato che «intavolerà delle
discussioni sull’assegnazione di punti pensione per le interruzioni di carriera
dovute a motivi familiari nei regimi pensionistici aziendali e professionali»,
ossia i regimi pensionistici istituiti dal datore di lavoro (e non i regimi
legali che esulano dalla competenza dell’UE)
- Work-life balance. Al fine
di garantire che le donne possano realizzarsi pienamente nel mercato del lavoro,
la Commissione intende “intensificare” gli sforzi per far rispettare la
direttiva sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. L’obiettivo è offrire
«una scelta vera e propria agli uomini e alle donne perché possano realizzarsi
su un piano di parità, sia a livello personale che professionale». La
Commissione intende altresì rafforzare l’accesso ai servizi di educazione e cura
della prima infanzia, «per sostenere la partecipazione delle donne al lavoro
retribuito e il loro sviluppo professionale».
- Molestie sessuali. La
comunicazione affronta in più punti la lotta contro le molestie sessuali. La
Commissione intende estendere il campo penale in cui è possibile
un’armonizzazione a livello europeo a forme specifiche di violenza contro le
donne, comprese le molestie sessuali. Invita gli Stati membri a ratificare la
Convenzione dell’ILO sull’eliminazione delle violenze e delle molestie sui
luoghi di lavoro, ad attuare le norme UE esistenti in materia di protezione dei
lavoratori contro le molestie sessuali e a sensibilizzare i cittadini nei
confronti di tali norme. In qualità di datore di lavoro, la Commissione intende
inoltre applicare un “quadro giuridico completo” per combattere ogni forma di
molestie sessuali.
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Attualità
sociale
- Lavoro sommerso :
Al via il 2 marzo scorso la prima campagna
europea contro il lavoro sommerso della Commissione Europea (cfr. comunicato).
Essa si basa sulla Piattaforma
europea contro il lavoro sommerso, creata nel 2016, che andrà presto a
confluire nella nuova Autorità europea del
lavoro. La campagna, presente sui social network (#EU4FairWork), prevede
una settimana di azione, dal 16 al 20 marzo, con ispezioni nei settori di
attività ad alto rischio.
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Giurisprudenza
Trasferimenti di aziende nel trasporto
passeggeri con autobus : Reiner Grafe e
Jürgen Pohle lavoravano entrambi come autisti di autobus per la SBN, un’azienda di
trasporto di persone con autobus che gestiva alcuni servizi di linea per conto di un
ente locale tedesco. Non soddisfacendo gli standard tecnologici e ambientali
richiesti, la SBN non è riuscita a partecipare alla nuova gara d’appalto indetta
dall’ente locale, aggiudicata alla OSL. Dopo aver concluso un piano licenziamenti
con i rappresentanti del personale, la SBN ha licenziato tutti i suoi collaboratori.
Reiner Grafe è stato riassunto dalla OSL senza il riconoscimento dell’anzianità, e,
quindi, con una retribuzione inferiore. Egli ha pertanto richiesto il versamento
dell’indennizzo previsto dal piano licenziamenti. Jürgen Pohle, non riassunto dalla
OSL, ha richiesto a sua volta il versamento dell’indennità prevista dal piano
licenziamenti posto in essere dalla SBN. La SBN ha però rifiutato di corrisponderlo,
ritenendo che Jürgen Pohle avrebbe dovuto essere riassunto dalla OSL. Da qui, la
questione sottoposta alla Corte di Giustizia al fine di accertare se il nuovo
operatore dovesse mantenere il contratto di lavoro e tutti i diritti acquisiti in
conformità della Direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Quanto alla
posizione della OSL, l’azienda riteneva di non essere tenuta a riassumere i
dipendenti in quanto non si era prodotto alcun trasferimento di attività. Infatti,
essa non aveva rilevato né il deposito dell’operatore precedente, né i veicoli di
questo, limitandosi ad assumere solamente gran parte degli autisti e del personale
direttivo. Per giustificare il fatto che la semplice riassunzione del personale non
sia sufficiente a dimostrare un trasferimento di impresa, la OSL si è basata su una
sentenza della Corte di giustizia del 2001 secondo la quale «il trasporto con
autobus non può essere considerato un’attività basata essenzialmente sul lavoro» (CGUE,
27 gennaio 2001, causa. C-172/99, Liikenne). Nella sentenza emessa il 27
febbraio scorso, la Corte spiega però come dalla sentenza del 2001 non si possa
dedurre «che il fatto che gli autobus siano rilevati debba essere considerato in
astratto l’unico fattore determinante di un trasferimento d’impresa la cui attività
consista nel trasporto pubblico di passeggeri con autobus». Nella sua valutazione
dei fatti, essa ha ritenuto che la «riassunzione di una parte sostanziale del
personale conducenti deve essere considerata una circostanza di fatto di cui tenere
conto ai fini della qualificazione dell’operazione di cui trattasi quale
trasferimento d’impresa» (CGUE,
27 febbraio 2020, causa C-298/18, Grafe et Pohle). I conducenti, grazie alla
loro conoscenza del territorio e al loro know-how, sono considerati una parte
essenziale dell’impresa e avrebbero dovuto essere tutti riassunti con la stessa
anzianità. Il tribunale tedesco che aveva deferito la controversia alla Corte di
giustizia dovrebbe quindi ripristinare i diritti dei due conducenti.
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Dialogo
sociale europeo
- Salario minimo : La
Commissione europea ha ricevuto i documenti di risposta delle parti sociali
europee nel quadro della consultazione sull’istituzione di salari minimi
dignitosi nell’UE. La conclusione è unanime: è prematuro avviare una
contrattazione collettiva europea su questo tema. L’organizzazione
imprenditoriale BusinessEurope dà una risposta
argomentata e inequivocabile: l’UE non ha la competenza ad intervenire
su questo tema tramite lo strumento vincolante delle direttive. La tematica può
però essere affrontata dalle parti sociali europee nel quadro del Semestre
Europeo, il processo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio
dell’Unione Europea. Il messaggio è sostanzialmente identico sul fronte di
SMEunited, che rappresenta principalmente le PMI (cfr. posizione).
Quanto alla Confederazione Europea dei Sindacati, essa sottolinea nella sua risposta
tutti i limiti di un’azione UE in tale campo e si opporrà a qualsiasi strumento
che possa esercitare un potenziale effetto negativo sul diritto sindacale e sui
modelli nazionali di mercato del lavoro. In considerazione delle posizioni
espresse, risulta difficile immaginare come la Commissione possa trovare una via
d’uscita in vista dell’obiettivo dell’istituzione di un salario minimo dignitoso
per tutti i lavoratori.
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2. Stati
membri
Francia
Un autista Uber riconosciuto come dipendente :
La Corte di Cassazione ha emesso un’importante sentenza (tradotta
eccezionalmente dalla Corte in inglese e spagnolo) in un caso riguardante un autista
che lavorava per Uber dall’ottobre 2016 come lavoratore autonomo, prima che la
piattaforma disattivasse definitivamente l’account a lui intestato nell’aprile 2017
(si veda anche il commento
pubblicato dalla Corte di Cassazione). Il lavoratore ha poi adito le vie legali al
fine di ottenere la riqualificazione del proprio rapporto contrattuale con Uber come
contratto di lavoro, in particolare ai fini del versamento del trattamento di fine
rapporto. Raccogliendo tutti gli elementi che dimostrano un legame di subordinazione
permanente tra il lavoratore e Uber, la Corte ha stabilito che «lo status di
lavoratore autonomo dell’autista era fittizio e che la società Uber gli aveva
impartito direttive, ne aveva monitorato l’esecuzione ed esercitava un potere
sanzionatorio». In risposta a questa sentenza, che apre la strada a ulteriori
controversie, in particolare da parte della previdenza sociale, che potrebbe
richiedere il versamento degli oneri sociali per un gran numero di autisti, nonché a
procedimenti penali per lavoro sommerso, il governo francese intende istituire uno
status intermedio tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Dopo aver avviato a
gennaio una missione
volta a «definire i diversi scenari possibili per fissare un quadro di riferimento
per la rappresentanza dei lavoratori delle piattaforme digitali», il Ministro del
Lavoro ha reagito a questa sentenza annunciando un’altra missione per «stabilire
regole che assicurino libertà e tutele a favore dei lavoratori e di tutti coloro che
intendono rimanere autonomi, e perché possano restarlo godendo di tutele,
nell’ambito di un quadro chiaro definito per le piattaforme» (vedi intervista
rilasciata su Radio Europe 1).
> Per
maggiori informazioni sui paesi si rimanda alla
Collective
Bargaining newsletter (febbraio 2020) pubblicata dall’Istituto
Sindacale Europeo, nonché ai Flash reports on Labour Law (dicembre 2019 e gennaio 2020) pubblicati
dalla Commissione Europea.
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3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Copertura degli onorari dei consulenti :
Il Central Arbitration Committee (CAC) – il tribunale
britannico specializzato in controversie relative alle relazioni industriali – ha
emesso una sentenza il 17
gennaio scorso relativamente ad una causa che vedeva opposti il comitato aziendale
europeo del Princes Group alla
direzione del gruppo alimentare che occupa 7.000 lavoratori. Il caso riguardava la
chiusura di un sito britannico con il trasferimento della produzione in un sito
italiano. Il CAC ha ritenuto, in primo luogo, che questo caso fosse effettivamente
transnazionale, e sufficientemente rilevante da giustificare la convocazione di una
riunione straordinaria del comitato aziendale europeo, respingendo la posizione
della direzione su questi due punti. Ha altresì affermato che il comitato aziendale
europeo avesse pienamente titolo a procedere alla nomina di un professionista per
difendersi dinanzi al CAC e che l’onorario di questo dovesse essere a carico
dell’azienda, in applicazione dell’accordo istitutivo del CAE che consente al
comitato di ricorrere ad un esperto di sua scelta, pagato dal datore di lavoro.
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Una guida sui comitati aziendali europei del
settore dei trasporti : La Federazione Europea dei Lavoratori dei
Trasporti (ETF) ha pubblicato una guida sui comitati aziendali
europei, frutto del progetto europeo coordinato da Syndex e volto a
promuovere la costituzione di nuovi comitati aziendali europei in un settore, quello
dei trasporti, in cui scarseggiano, e a migliorare le pratiche dei CAE già esistenti
nello stesso settore (cfr. intervista in IR Notes 130). La
guida che ne risulta fornisce informazioni utili e consigli sulle modalità di
istituzione dei comitati aziendali europei, chiarendo il loro ruolo e proponendo
esercizi da utilizzare durante le attività formative.
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Responsabilità sociale
Congedo di paternità : La banca
spagnola Santander (196.419
addetti) ha annunciato il 6 marzo l’introduzione di un congedo di maternità della
durata minima di quattordici settimane e di un congedo di quattro settimane
destinato al secondo genitore, da godere durante il primo anno di vita del bambino
(e possibilmente in due periodi di quindici giorni). La prima misura porterà ad un
aumento della durata di tali congedi in tre paesi (Argentina, Messico, Stati Uniti)
e la seconda in sei paesi (Brasile, Cile, Messico, Portogallo, Polonia e Uruguay).
Tali garanzie saranno progressivamente estese a tutto il gruppo nei prossimi tre
anni (cfr. comunicato).
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