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IR Notes 145 – 1 luglio 2020
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Esther Lynch, vicesegretario generale della Confederazione Europea dei
Sindacati
La Confederazione Europea dei
Sindacati ha concluso un accordo quadro europeo sulla
digitalizzazione con le tre organizzazioni imprenditoriali
europee (cfr. Prima Pagina). Quali sono i punti più
importanti? Il messaggio principale dell’accordo è che i
cambiamenti che riguardano la digitalizzazione non devono essere
decisi solo all’interno dei consigli d’amministrazione delle
aziende, ma affrontati con i sindacati e i rappresentanti del
personale. In esso viene proposto un vero e proprio piano d’azione
per discutere il concetto di digitalizzazione, garantendo così un
processo di transizione giusto. Il testo specifica anche un punto
importante: durante il processo di negoziazione, per preparare il
negoziato, i sindacati devono poter riuscire a toccare tutti i
dipendenti. Scopo dell’accordo è colmare il divario tra tutte le
bellissime e positive affermazioni esistenti sulla digitalizzazione
e la realtà sul campo, che è ben lungi dal provare il coinvolgimento
dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori. Per quanto riguarda il diritto alla
disconnessione, nel nostro programma di lavoro era prevista la
negoziazione di un accordo a se stante sulla connessione e la
disconnessione, ma le organizzazioni imprenditoriali non hanno
ottenuto il mandato per negoziare un “diritto alla disconnessione”
in quanto tale. Comunque sia, ciò non sminuisce affatto il valore
di questo accordo. Infatti, focalizzarsi solo su questo diritto
significherebbe dimenticare che per molti e importanti aspetti esso
già esiste. Ad esempio, le norme sull’orario di lavoro, come le
undici ore di riposo che devono intercorrere tra due giornate
lavorative, non consentono attualmente di sollecitare un dipendente
in qualsiasi momento. D’altra parte, con questo accordo, gli
imprenditori si impegnano a garantire che l’adattamento ai
cambiamenti determinati dalla digitalizzazione non avvenga
sacrificando posti di lavoro, ma investendo nella forza lavoro e
aiutando i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti. È un punto
importante in un momento in cui tanti dipendenti rischiano di
perdere il posto di lavoro a causa della crisi generata dalla
pandemia da Covid-19. Infine, l’accordo chiarisce che un lavoratore
non deve sentirsi obbligato a connettersi, direttamente o
indirettamente, al di fuori dell’orario di lavoro, e semmai fosse
necessario intrattenere contatti al di fuori del normale orario di
lavoro, essi devono essere inquadrati da un contratto collettivo e
dar luogo a un compenso. Un dipendente che dovesse connettersi per
lavorare al di fuori dell’orario di lavoro deve essere retribuito
per gli straordinari effettuati e ciò deve avvenire in conformità
con la legislazione sull’orario di lavoro. Spetterà alle parti sociali attuare
l’accordo. Non si tratterà di fare un copia incolla del testo, ma di
dargli vita ai diversi livelli in cui si svolgeranno le trattative.
Questo testo propone un processo per sostenere i negoziati e creare
un clima di fiducia. Uno dei limiti è che non sarà operativo
laddove non esistono né sindacati né rappresentanti del personale.
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la lettura di IR Notes, mettiamo a
disposizione i link del
Dizionario
europeo delle relazioni sociali, pubblicato da Eurofound e
regolarmente aggiornato da IR Share, editore di IR Notes. Le definizioni
dei termini sono disponibili in inglese e possono essere facilmente
trasposte grazie a strumenti di traduzione online.
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et Aimee Waldon
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0621 Z 93933
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Prima
Pagina
Un accordo
quadro europeo per fare della digitalizzazione un tema del dialogo sociale
Le parti sociali europee a livello interprofessionale – la Confederazione Europea dei
Sindacati e le organizzazioni imprenditoriali BusinessEurope, CEEP e SMEunited –
hanno firmato, sulla base di un’autonoma iniziativa, il 22 giugno scorso, un Accordo quadro sulla
digitalizzazione (*) che abbraccia quattro temi principali: competenze e
sicurezza del lavoro; modalità di connessione e disconnessione; intelligenza
artificiale e mantenimento del controllo umano; rispetto della dignità umana e
sorveglianza (cfr. Autonomous agreement). Per
affrontare queste tematiche, l’accordo si basa su «un processo circolare dinamico
comune, che tiene conto dei diversi ruoli e responsabilità dei diversi attori e che
può essere adattato alle diverse situazioni nazionali, settoriali e/o aziendali, ai
sistemi di relazioni industriali, al tipo di occupazione e alle diverse
tecnologie/strumenti digitali». In esso si propone, a tutte le parti del dialogo
sociale, un approccio in cinque fasi: 1) esplorare, sensibilizzare e creare un clima
di fiducia – il tutto su un piano paritetico – per discutere apertamente le
opportunità e le sfide/rischi della digitalizzazione, il loro impatto sui luoghi di
lavoro e le possibili azioni e soluzioni; 2) stabilire una «mappatura congiunta /
valutazione / analisi periodici» per esaminare, per ciascuna delle aree tematiche
coperte dall’accordo, i vantaggi, le opportunità, le sfide e i rischi; 3) stabilire
una «visione d’insieme comune della situazione» e adottare «strategie di
trasformazione digitale»; 4) adottare «misure e azioni appropriate» sulla base di
una valutazione condivisa; 5) effettuare congiuntamente «il monitoraggio, il
follow-up, l’apprendimento e la valutazione periodica» dell’efficacia delle azioni e
discutere la necessità di ulteriori analisi, sensibilizzazione, sostegno o azioni.
L’accordo specifica che «i rappresentanti dei lavoratori beneficeranno degli
strumenti e delle informazioni necessarie per impegnarsi efficacemente nelle diverse
fasi del processo». L’accordo invita le parti sociali ad affrontare la questione
della connessione e della disconnessione, senza istituire un “diritto alla
disconnessione”. Le organizzazioni sindacali rinnoveranno pertanto la loro richiesta
alla Commissione Europea, che ha organizzato sul tema un seminario congiunto con
Eurofound a metà giugno, di sancire questo diritto per via legislativa. Su questa
scia, Ester Lynch, vice segretario generale della CES (cfr. Comunicato),
ha dichiarato che «la CES si impegna a promuovere questo accordo con le
organizzazioni affiliate a livello nazionale, settoriale e transnazionale». Esse
contatteranno a loro volta le loro controparti nazionali e settoriali per richiedere
l’apertura del negoziato sull’attuazione dell’accordo. L’accordo costituisce altresì
un punto di riferimento per le parti sociali nelle imprese
transnazionali. > Si veda anche: il
comunicato stampa congiunto sui siti internet della CES,
del CEEP,
di BusinessEurope,
nonché della federazione sindacale europea EPSU.
(*) L’articolo 155 del TFUE riconosce alle parti sociali europee la facoltà di
concludere accordi e di attuarli secondo le procedure e le prassi specifiche delle
parti sociali e degli Stati membri, evitando che le parti sociali si rivolgano alla
Commissione europea per richiedere la trasformazione dell’accordo in direttiva
europea, vincolante per gli Stati membri (cfr. European social dialogue).
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1. Unione
Europea
Legislazione
Una definizione unificata delle attività
economiche ecosostenibili : È stato pubblicato nella GUUE il
Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088. Il regolamento crea un linguaggio comune a tutti gli Stati
membri in materia di investimenti sostenibili. Esso stabilisce una serie di
obiettivi ambientali e permette di dichiarare sostenibile un’attività economica se
contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi senza nuocere significativamente a
nessuno degli altri: 1) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 2) uso
sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 3) transizione verso
un’economia circolare, in particolare tramite la riduzione dei rifiuti e un maggiore
uso di materie prime secondarie; 4) prevenzione e controllo dell’inquinamento; 5)
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, perché
un’attività economica sia considerata sostenibile, essa deve essere svolta nel
rispetto delle “garanzie minime” derivanti dalle Linee Guida OCSE destinate alle
imprese multinazionali, dai Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, compresi
i principi e i diritti sanciti dalle otto convenzioni fondamentali dell’ILO.
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Attualità
sociale
Tutela dei lavoratori transfrontalieri e
stagionali : È stata adottata a larghissima maggioranza
dagli eurodeputati (593 voti a favore, 34 contrari e 38 astenuti) una risoluzione
che invita la Commissione Europea a valutare le condizioni di occupazione, salute e
sicurezza dei lavoratori transfrontalieri e stagionali, in particolare il ruolo
delle agenzie di lavoro temporaneo e delle imprese subappaltatrici, al fine di
individuare le lacune della legislazione nazionale ed europea. Rallegrandosi per
l’adozione della risoluzione, Kristjan Bragason, segretario generale dell’Effat, ha
sollecitato iniziative legislative ricordando che «nell’agricoltura europea pratiche
di caporalato e perfino di moderna schiavitù precedono di molti anni» la crisi della
Covid-19 (cfr. Comunicato). > Si veda
anche: il Rapporto della federazione sindacale europea Effat
sull’industria delle carni in cui si evidenzia il nesso tra condizioni di lavoro e
diffusione del Covid-19 tra i lavoratori del settore (cfr. Comunicato).
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Giurisprudenza
Diritto alle ferie retribuite per il periodo
precedente il reintegro : La Corte di Giustizia si è
pronunciata in due casi riguardanti lavoratori licenziati dal datore di lavoro che,
a seguito dell’annullamento della decisione di licenziamento mediante sentenza
definitiva, sono stati reintegrati nel loro posto di lavoro. La questione era volta
a determinare se il periodo intercorso tra il licenziamento illegittimo e il
reintegro dei lavoratori desse loro diritto alle ferie retribuite come se avessero
svolto il loro lavoro. La Corte di Giustizia ha ritenuto che detto periodo dovesse
essere considerato come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione del
diritto alle ferie annuali retribuite. Pertanto, un lavoratore illegittimamente
licenziato, e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, ha diritto alle
ferie annuali retribuite maturate durante tale periodo. Inoltre, qualora il
lavoratore, dopo essere stato reintegrato nel posto di lavoro, fosse nuovamente
licenziato, o se il suo rapporto di lavoro, dopo il reintegro, cessa per un
qualsiasi motivo, esso ha diritto ad un’indennità per ferie annuali retribuite non
godute corrispondente al periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo
e la data della sua reintegro (cfr. CGUE
25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, e Comunicato
stampa). > Si veda anche: Annual leave.
- Periodo da conteggiare per riconoscere un
licenziamento collettivo. Un importante caso ha condotto
l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea a emettere conclusioni che
senz’altro daranno lumi alla Corte all’atto dell’emissione della sentenza nei
prossimi mesi (CGUE,
concl., 11 giugno 2020, causa C-300/19, Marclean Technologies). La
questione verte sull’interpretazione della Direttiva
98/59 del 20 luglio1998 in materia di licenziamenti collettivi.
Nell’art. 1 della direttiva si definisce licenziamento collettivo «ogni
licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non
inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati»
dall’azienda supera una certa soglia relativamente a un periodo di 30 o 90
giorni. Si deve tener conto dei licenziamenti avvenuti nel corso dei 30 o 90
giorni precedenti il licenziamento individuale oggetto di impugnazione? Si deve
tener conto di questo stesso periodo dopo il licenziamento? «Nessuna di queste
due interpretazioni risulta convincente», sottolinea l’avvocato generale, il
quale ritiene che la tutela del lavoratore sarà attivata se il lavoratore è
stato licenziato «entro un periodo di 30 o 90 giorni consecutivi, comunque
calcolati, in cui il numero dei licenziamenti raggiunge la soglia richiesta». «A
seconda dei fatti di ciascun caso specifico, il periodo di riferimento potrebbe
quindi trovarsi completamente prima, completamente dopo o in parte prima e in
parte dopo il licenziamento in questione», interpretazione questa, che
rappresenta la soluzione di maggior tutela per il lavoratore. La Corte dovrebbe
confermare questa analisi.
> Si veda anche:
Collective redundancy.
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Sindacalismo
Una dichiarazione in favore del coinvolgimento
dei lavoratori in caso di ristrutturazione :
Di fronte alla valanga di annunci di
ristrutturazione connessi alla crisi della Covid-19 e alle sue conseguenze
economiche, la Confederazione Europea dei Sindacati, e le sei federazioni europee
dell’industria ad essa affiliate, hanno inviato il 20 maggio una lettera
a Nicolas Schmit, Commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali,
invitando «le istituzioni europee e nazionali a intraprendere azioni concrete e
rapide per garantire l’effettiva applicazione dei diritti dei lavoratori ad essere
informati, consultati e a partecipare al processo decisionale prima dell’adozione»
di ogni misura di ristrutturazione (cfr. Comunicato
della CES).
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2. Stati
membri
Germania
Ripresa del lavoro in azienda :
Diversi tribunali del lavoro (Neumünster, Berlino, Stoccarda)
hanno stabilito che il ritorno in azienda dopo la pandemia non possa avvenire senza
il coinvolgimento del comitato aziendale (Betriebsrat). Prima di chiedere
ai lavoratori di ritornare al lavoro in sede, l’azienda deve aver previamente
raggiunto con il comitato aziendale, laddove costituito, un accordo sui turni di
servizio (BetrVG, § 87, comma 1, n. 2), sul ricorso alla cassa integrazione (BetrVG,
§ 87, comma 1, n. 3), sull’esecuzione della valutazione dei rischi (BetrVG, § 87,
comma 1, n. 7) e sulle misure da adottare in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (BetrVG, § 87, comma 1, n. 7).
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Danimarca
Congedo per lutto dovuto alla morte del figlio :
Con il sostegno unanime del Parlamento, il Governo ha deciso il
16 giugno che i genitori che perdono un figlio di età inferiore a 18 anni avranno
diritto a sei mesi di congedo per lutto. Attualmente il congedo per lutto esiste
soltanto per i genitori che perdono un figlio prima della 32a settimana dopo la
nascita. La futura legge, frutto di una proposta d’iniziativa popolare sostenuta da
migliaia di cittadini danesi, sarà approvata all’inizio di ottobre (cfr. Comunicato
del Ministero del Lavoro).
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Francia
- Nuovo regime di cassa integrazione :
Il 24 giugno, in occasione di un incontro
con le parti sociali, il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha
presentato i due regimi di cassa integrazione parziale volti ad ammortizzare gli
effetti della crisi da Covid-19 sull’occupazione. 1) Il regime di cassa
integrazione parziale “eccezionale”, che ha consentito di coprire, grazie
all’intervento dello Stato, il 100% delle retribuzioni dall’inizio della crisi
sanitaria (ridotto all’85% dal 1° giugno), che sarà soppresso a settembre. 2) In
sostituzione, verrà istituito un regime di attività di diritto comune destinato
alle aziende che incontrano difficoltà temporanee (per un periodo di tre mesi,
rinnovabile una sola volta). Esso dovrà prevedere un’indennità compresa tra il
72% e il 100% della retribuzione a seconda dello stipendio netto, con un tetto
massimo di 4 156,43 euro mensili. Il datore di lavoro riceverà una somma
compresa tra il 60% e il 90% della retribuzione lorda versata al dipendente. 3)
Oltre a queste due disposizioni legali, le aziende e le categorie professionali
hanno la facoltà di negoziare accordi per istituire un regime di “attività
ridotta per il mantenimento dell’occupazione” già dal 1° luglio. Tali accordi
consentirebbero di migliorare le condizioni di indennizzo (dall’84% al 100%
della retribuzione netta, con un tetto massimo di 4849,16 euro) e di coprire
periodi più lunghi (da sei mesi a due anni).
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Lussemburgo
- Un accordo tripartitico sulla cassa
integrazione : Il 9 giugno sono state
concordate tra Governo e parti sociali quattro nuove modalità per la
concessione della cassa integrazione alle imprese colpite dalla crisi da
Covid-19 (cfr. Comunicato
del Governo).
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3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Obbligo di costituzione del comitato aziendale
europeo : L’11 giugno la Corte d’Appello di Firenze ha
condannato il gruppo cartario italiano Sofidel (6.327 addetti in 13
paesi), che produce prodotti di carta monouso (asciugatutto, carta igienica,
fazzoletti), a costituire un comitato aziendale europeo. Le organizzazioni sindacali
italiane, con il sostegno della federazione sindacale europea UNI Europa, hanno
avviato il processo di costituzione del comitato aziendale europeo nel 2015. Cinque
anni dopo, sotto la minaccia di un’azione legale intentata dalle organizzazioni
sindacali, la direzione ha deciso di convocare la Delegazione Speciale di
Negoziazione (DSN) appena prima dell’udienza davanti al tribunale di Lucca (Lucca),
in videoconferenza e con l’interpretazione soltanto in inglese. Il Tribunale di
Lucca ha convenuto con il datore di lavoro che nulla nella direttiva osti alle
riunioni della DSN in videoconferenza. La Corte d’Appello di Firenze, invece, ha
ribaltato la decisione del Tribunale. Nella sentenza (in italiano), la
Corte d’Appello: 1) dichiara antisindacale il comportamento tenuto da Sofidel e
consistito nel condizionare la convocazione della DSN all’uso esclusivo della lingua
inglese senza servizio di interpretariato; 2) dichiara costituito automaticamente il
CAE per il motivo alcun accordo è stato raggiunto entro i tre anni successivi alla
richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali (art. 1, comma 1 del D.Lgs.
113/12); 3) ordina alla Sofidel di convocare detto CAE sostenendo le spese
di interpretariato, come previsto dall’art. 16, comma 12 del decreto di cui sopra;
4) condanna la Sofidel alle spese legali per una quota pari alla metà (su un importo
totale di poco superiore a 12.000 euro); 5) ordina a Sofidel di affiggere copia
della presente pronuncia per trenta giorni in luogo accessibile a tutti presso i
siti di lavoro italiani ed esteri con traduzione nella relativa lingua nazionale
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Istituzione virtuale : Malgrado
l’emergenza Coronavirus e l’impossibilità di organizzare una riunione fisica, il
gruppo Korian (56.000 addetti)
ha costituito il proprio comitato aziendale europeo, istituito tramite accordo
del 29 aprile 2019, in occasione di una riunione plenaria virtuale cui hanno
partecipato i trentasei membri titolari e supplenti, nonché l’esperto della
federazione sindacale europea FSESP. La riunione si è tenuta il 24 giugno ed è stata
preceduta da una sessione di formazione e da una riunione preparatoria il giorno
precedente al fine di preparare le nomine per le varie funzioni del comitato
ristretto (cfr. Comunicato).
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