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IR Notes 145 – Un accordo quadro europeo per fare della digitalizzazione un tema del dialogo sociale

  IR Notes 145 – 1 luglio 2020
www.irshare.eu
 
 
  Una domanda a…
Esther Lynch, vicesegretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati

La Confederazione Europea dei Sindacati ha concluso un accordo quadro europeo sulla digitalizzazione con le tre organizzazioni imprenditoriali europee (cfr. Prima Pagina). Quali sono i punti più importanti?
Il messaggio principale dell’accordo è che i cambiamenti che riguardano la digitalizzazione non devono essere decisi solo all’interno dei consigli d’amministrazione delle aziende, ma affrontati con i sindacati e i rappresentanti del personale.  In esso viene proposto un vero e proprio piano d’azione per discutere il concetto di digitalizzazione, garantendo così un processo di transizione giusto. Il testo specifica anche un punto importante: durante il processo di negoziazione, per preparare il negoziato, i sindacati devono poter riuscire a toccare tutti i dipendenti. Scopo dell’accordo è colmare il divario tra tutte le bellissime e positive affermazioni esistenti sulla digitalizzazione e la realtà sul campo, che è ben lungi dal provare il coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori.
Per quanto riguarda il diritto alla disconnessione, nel nostro programma di lavoro era prevista la negoziazione di un accordo a se stante sulla connessione e la disconnessione, ma le organizzazioni imprenditoriali non hanno ottenuto il mandato per negoziare un “diritto alla disconnessione” in quanto tale.  Comunque sia, ciò non sminuisce affatto il valore di questo accordo. Infatti, focalizzarsi solo su questo diritto significherebbe dimenticare che per molti e importanti aspetti esso già esiste. Ad esempio, le norme sull’orario di lavoro, come le undici ore di riposo che devono intercorrere tra due giornate lavorative, non consentono attualmente di sollecitare un dipendente in qualsiasi momento.  D’altra parte, con questo accordo, gli imprenditori si impegnano a garantire che l’adattamento ai cambiamenti determinati dalla digitalizzazione non avvenga sacrificando posti di lavoro, ma investendo nella forza lavoro e aiutando i lavoratori ad adattarsi ai cambiamenti.  È un punto importante in un momento in cui tanti dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della crisi generata dalla pandemia da Covid-19. Infine, l’accordo chiarisce che un lavoratore non deve sentirsi obbligato a connettersi, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’orario di lavoro, e semmai fosse necessario intrattenere contatti al di fuori del normale orario di lavoro, essi devono essere inquadrati da un contratto collettivo e dar luogo a un compenso. Un dipendente che dovesse connettersi per lavorare al di fuori dell’orario di lavoro deve essere retribuito per gli straordinari effettuati e ciò deve avvenire in conformità con la legislazione sull’orario di lavoro.
Spetterà alle parti sociali attuare l’accordo. Non si tratterà di fare un copia incolla del testo, ma di dargli vita ai diversi livelli in cui si svolgeranno le trattative.  Questo testo propone un processo per sostenere i negoziati e creare un clima di fiducia.  Uno dei limiti è che non sarà operativo laddove non esistono né sindacati né rappresentanti del personale.


 

 
  Un Dizionario europeo delle relazioni sociali

Per coloro che desiderano approfondire la lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario europeo delle relazioni sociali, pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share, editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di traduzione online.

 
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Prima Pagina
Un accordo quadro europeo per fare della digitalizzazione un tema del dialogo sociale

Le parti sociali europee a livello interprofessionale – la Confederazione Europea dei Sindacati e le organizzazioni imprenditoriali BusinessEurope, CEEP e SMEunited – hanno firmato, sulla base di un’autonoma iniziativa, il 22 giugno scorso, un Accordo quadro sulla digitalizzazione (*) che abbraccia quattro temi principali: competenze e sicurezza del lavoro; modalità di connessione e disconnessione; intelligenza artificiale e mantenimento del controllo umano; rispetto della dignità umana e sorveglianza (cfr. Autonomous agreement). Per affrontare queste tematiche, l’accordo si basa su «un processo circolare dinamico comune, che tiene conto dei diversi ruoli e responsabilità dei diversi attori e che può essere adattato alle diverse situazioni nazionali, settoriali e/o aziendali, ai sistemi di relazioni industriali, al tipo di occupazione e alle diverse tecnologie/strumenti digitali». In esso si propone, a tutte le parti del dialogo sociale, un approccio in cinque fasi: 1) esplorare, sensibilizzare e creare un clima di fiducia – il tutto su un piano paritetico – per discutere apertamente le opportunità e le sfide/rischi della digitalizzazione, il loro impatto sui luoghi di lavoro e le possibili azioni e soluzioni; 2) stabilire una «mappatura congiunta / valutazione / analisi periodici» per esaminare, per ciascuna delle aree tematiche coperte dall’accordo, i vantaggi, le opportunità, le sfide e i rischi; 3) stabilire una «visione d’insieme comune della situazione» e adottare «strategie di trasformazione digitale»; 4) adottare «misure e azioni appropriate» sulla base di una valutazione condivisa; 5) effettuare congiuntamente «il monitoraggio, il follow-up, l’apprendimento e la valutazione periodica» dell’efficacia delle azioni e discutere la necessità di ulteriori analisi, sensibilizzazione, sostegno o azioni. L’accordo specifica che «i rappresentanti dei lavoratori beneficeranno degli strumenti e delle informazioni necessarie per impegnarsi efficacemente nelle diverse fasi del processo». L’accordo invita le parti sociali ad affrontare la questione della connessione e della disconnessione, senza istituire un “diritto alla disconnessione”. Le organizzazioni sindacali rinnoveranno pertanto la loro richiesta alla Commissione Europea, che ha organizzato sul tema un seminario congiunto con Eurofound a metà giugno, di sancire questo diritto per via legislativa. Su questa scia, Ester Lynch, vice segretario generale della CES (cfr. Comunicato), ha dichiarato che «la CES si impegna a promuovere questo accordo con le organizzazioni affiliate a livello nazionale, settoriale e transnazionale». Esse contatteranno a loro volta le loro controparti nazionali e settoriali per richiedere l’apertura del negoziato sull’attuazione dell’accordo. L’accordo costituisce altresì un punto di riferimento per le parti sociali nelle imprese transnazionali.
> Si veda anche:
il comunicato stampa congiunto sui siti internet della CES, del CEEP, di BusinessEurope, nonché della federazione sindacale europea EPSU.


(*) L’articolo 155 del TFUE riconosce alle parti sociali europee la facoltà di concludere accordi e di attuarli secondo le procedure e le prassi specifiche delle parti sociali e degli Stati membri, evitando che le parti sociali si rivolgano alla Commissione europea per richiedere la trasformazione dell’accordo in direttiva europea, vincolante per gli Stati membri (cfr. European social dialogue).


1. Unione Europea
Legislazione

Una definizione unificata delle attività economiche ecosostenibili : È stato pubblicato nella GUUE il Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Il regolamento crea un linguaggio comune a tutti gli Stati membri in materia di investimenti sostenibili. Esso stabilisce una serie di obiettivi ambientali e permette di dichiarare sostenibile un’attività economica se contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi senza nuocere significativamente a nessuno degli altri: 1) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 2) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 3) transizione verso un’economia circolare, in particolare tramite la riduzione dei rifiuti e un maggiore uso di materie prime secondarie; 4) prevenzione e controllo dell’inquinamento; 5) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, perché un’attività economica sia considerata sostenibile, essa deve essere svolta nel rispetto delle “garanzie minime” derivanti dalle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, dai Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti sanciti dalle otto convenzioni fondamentali dell’ILO.


Attualità sociale

Tutela dei lavoratori transfrontalieri e stagionali : È stata adottata a larghissima maggioranza dagli eurodeputati (593 voti a favore, 34 contrari e 38 astenuti) una  risoluzione che invita la Commissione Europea a valutare le condizioni di occupazione, salute e sicurezza dei lavoratori transfrontalieri e stagionali, in particolare il ruolo delle agenzie di lavoro temporaneo e delle imprese subappaltatrici, al fine di individuare le lacune della legislazione nazionale ed europea. Rallegrandosi per l’adozione della risoluzione, Kristjan Bragason, segretario generale dell’Effat, ha sollecitato iniziative legislative ricordando che «nell’agricoltura europea pratiche di caporalato e perfino di moderna schiavitù precedono di molti anni» la crisi della Covid-19 (cfr. Comunicato).
> Si veda anche:
il Rapporto della federazione sindacale europea Effat sull’industria delle carni in cui si evidenzia il nesso tra condizioni di lavoro e diffusione del Covid-19 tra i lavoratori del settore (cfr. Comunicato).


Giurisprudenza

Diritto alle ferie retribuite per il periodo precedente il reintegro : La Corte di Giustizia si è pronunciata in due casi riguardanti lavoratori licenziati dal datore di lavoro che, a seguito dell’annullamento della decisione di licenziamento mediante sentenza definitiva, sono stati reintegrati nel loro posto di lavoro. La questione era volta a determinare se il periodo intercorso tra il licenziamento illegittimo e il reintegro dei lavoratori desse loro diritto alle ferie retribuite come se avessero svolto il loro lavoro.  La Corte di Giustizia ha ritenuto che detto periodo dovesse essere considerato come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali retribuite. Pertanto, un lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate durante tale periodo. Inoltre, qualora il lavoratore, dopo essere stato reintegrato nel posto di lavoro, fosse nuovamente licenziato, o se il suo rapporto di lavoro, dopo il reintegro, cessa per un qualsiasi motivo, esso ha diritto ad un’indennità per ferie annuali retribuite non godute corrispondente al periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della sua reintegro (cfr. CGUE 25 giugno 2020, cause C-762/18 e C-37/19, e Comunicato stampa).
> Si veda anche:
Annual leave.



  • Periodo da conteggiare per riconoscere un licenziamento collettivo. Un importante caso ha condotto l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea a emettere conclusioni che senz’altro daranno lumi alla Corte all’atto dell’emissione della sentenza nei prossimi mesi (CGUE, concl., 11 giugno 2020, causa C-300/19, Marclean Technologies). La questione verte sull’interpretazione della Direttiva 98/59 del 20 luglio1998 in materia di licenziamenti collettivi. Nell’art. 1 della direttiva si definisce licenziamento collettivo «ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati» dall’azienda supera una certa soglia relativamente a un periodo di 30 o 90 giorni. Si deve tener conto dei licenziamenti avvenuti nel corso dei 30 o 90 giorni precedenti il licenziamento individuale oggetto di impugnazione? Si deve tener conto di questo stesso periodo dopo il licenziamento? «Nessuna di queste due interpretazioni risulta convincente», sottolinea l’avvocato generale, il quale ritiene che la tutela del lavoratore sarà attivata se il lavoratore è stato licenziato «entro un periodo di 30 o 90 giorni consecutivi, comunque calcolati, in cui il numero dei licenziamenti raggiunge la soglia richiesta». «A seconda dei fatti di ciascun caso specifico, il periodo di riferimento potrebbe quindi trovarsi completamente prima, completamente dopo o in parte prima e in parte dopo il licenziamento in questione», interpretazione questa, che rappresenta la soluzione di maggior tutela per il lavoratore. La Corte dovrebbe confermare questa analisi.
    > Si veda anche:
    Collective redundancy.


Sindacalismo

Una dichiarazione in favore del coinvolgimento dei lavoratori in caso di ristrutturazione : Di fronte alla valanga di annunci di ristrutturazione connessi alla crisi della Covid-19 e alle sue conseguenze economiche, la Confederazione Europea dei Sindacati, e le sei federazioni europee dell’industria ad essa affiliate, hanno inviato il 20 maggio una lettera a Nicolas Schmit, Commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali, invitando «le istituzioni europee e nazionali a intraprendere azioni concrete e rapide per garantire l’effettiva applicazione dei diritti dei lavoratori ad essere informati, consultati e a partecipare al processo decisionale prima dell’adozione» di ogni misura di ristrutturazione (cfr. Comunicato della CES).


2. Stati membri
Germania

Ripresa del lavoro in azienda : Diversi tribunali del lavoro (Neumünster, Berlino, Stoccarda) hanno stabilito che il ritorno in azienda dopo la pandemia non possa avvenire senza il coinvolgimento del comitato aziendale (Betriebsrat).  Prima di chiedere ai lavoratori di ritornare al lavoro in sede, l’azienda deve aver previamente raggiunto con il comitato aziendale, laddove costituito, un accordo sui turni di servizio (BetrVG, § 87, comma 1, n. 2), sul ricorso alla cassa integrazione (BetrVG, § 87, comma 1, n. 3), sull’esecuzione della valutazione dei rischi (BetrVG, § 87, comma 1, n. 7) e sulle misure da adottare in materia di salute e sicurezza sul lavoro (BetrVG, § 87, comma 1, n. 7).


Danimarca

Congedo per lutto dovuto alla morte del figlio : Con il sostegno unanime del Parlamento, il Governo ha deciso il 16 giugno che i genitori che perdono un figlio di età inferiore a 18 anni avranno diritto a sei mesi di congedo per lutto. Attualmente il congedo per lutto esiste soltanto per i genitori che perdono un figlio prima della 32a settimana dopo la nascita. La futura legge, frutto di una proposta d’iniziativa popolare sostenuta da migliaia di cittadini danesi, sarà approvata all’inizio di ottobre (cfr. Comunicato del Ministero del Lavoro).


Francia

  • Nuovo regime di cassa integrazione : Il 24 giugno, in occasione di un incontro con le parti sociali, il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha presentato i due regimi di cassa integrazione parziale volti ad ammortizzare gli effetti della crisi da Covid-19 sull’occupazione. 1) Il regime di cassa integrazione parziale “eccezionale”, che ha consentito di coprire, grazie all’intervento dello Stato, il 100% delle retribuzioni dall’inizio della crisi sanitaria (ridotto all’85% dal 1° giugno), che sarà soppresso a settembre. 2) In sostituzione, verrà istituito un regime di attività di diritto comune destinato alle aziende che incontrano difficoltà temporanee (per un periodo di tre mesi, rinnovabile una sola volta). Esso dovrà prevedere un’indennità compresa tra il 72% e il 100% della retribuzione a seconda dello stipendio netto, con un tetto massimo di 4 156,43 euro mensili. Il datore di lavoro riceverà una somma compresa tra il 60% e il 90% della retribuzione lorda versata al dipendente. 3) Oltre a queste due disposizioni legali, le aziende e le categorie professionali hanno la facoltà di negoziare accordi per istituire un regime di “attività ridotta per il mantenimento dell’occupazione” già dal 1° luglio. Tali accordi consentirebbero di migliorare le condizioni di indennizzo (dall’84% al 100% della retribuzione netta, con un tetto massimo di 4849,16 euro) e di coprire periodi più lunghi (da sei mesi a due anni).

Lussemburgo

  • Un accordo tripartitico sulla cassa integrazione : Il 9 giugno sono state concordate tra Governo e parti sociali  quattro nuove modalità per la concessione della cassa integrazione alle imprese colpite dalla crisi da Covid-19 (cfr. Comunicato del Governo).

3. Aziende
Comitati Aziendali Europei

Obbligo di costituzione del comitato aziendale europeo : L’11 giugno la Corte d’Appello di Firenze ha condannato il gruppo cartario italiano Sofidel (6.327 addetti in 13 paesi), che produce prodotti di carta monouso (asciugatutto, carta igienica, fazzoletti), a costituire un comitato aziendale europeo. Le organizzazioni sindacali italiane, con il sostegno della federazione sindacale europea UNI Europa, hanno avviato il processo di costituzione del comitato aziendale europeo nel 2015. Cinque anni dopo, sotto la minaccia di un’azione legale intentata dalle organizzazioni sindacali, la direzione ha deciso di convocare la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) appena prima dell’udienza davanti al tribunale di Lucca (Lucca), in videoconferenza e con l’interpretazione soltanto in inglese. Il Tribunale di Lucca ha convenuto con il datore di lavoro che nulla nella direttiva osti alle riunioni della DSN in videoconferenza. La Corte d’Appello di Firenze, invece, ha ribaltato la decisione del Tribunale. Nella sentenza (in italiano), la Corte d’Appello: 1) dichiara antisindacale il comportamento tenuto da Sofidel e consistito nel condizionare la convocazione della DSN all’uso esclusivo della lingua inglese senza servizio di interpretariato; 2) dichiara costituito automaticamente il CAE per il motivo alcun accordo è stato raggiunto entro i tre anni successivi alla richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali (art. 1, comma 1 del  D.Lgs. 113/12); 3) ordina alla Sofidel di convocare detto CAE sostenendo le spese di interpretariato, come previsto dall’art. 16, comma 12 del decreto di cui sopra; 4) condanna la Sofidel alle spese legali per una quota pari alla metà (su un importo totale di poco superiore a 12.000 euro); 5) ordina a Sofidel di affiggere copia della presente pronuncia per trenta giorni in luogo accessibile a tutti presso i siti di lavoro italiani ed esteri con traduzione nella relativa lingua nazionale



Istituzione virtuale : Malgrado l’emergenza Coronavirus e l’impossibilità di organizzare una riunione fisica, il gruppo Korian (56.000 addetti) ha costituito il proprio comitato aziendale europeo, istituito tramite accordo del 29 aprile 2019, in occasione di una riunione plenaria virtuale cui hanno partecipato i trentasei membri titolari e supplenti, nonché l’esperto della federazione sindacale europea FSESP. La riunione si è tenuta il 24 giugno ed è stata preceduta da una sessione di formazione e da una riunione preparatoria il giorno precedente al fine di preparare le nomine per le varie funzioni del comitato ristretto (cfr. Comunicato).



  • Scissione : Il comitato aziendale europeo del gruppo Siemens si è riunito, virtualmente, il 9 giugno al fine di adattare l’accordo esistente alla fuoriuscita dei lavoratori di Siemens Energy / Siemens-Gamesa nel quadro dello spin-off previsto nell’ottobre 2021. La società così costituita avvierà il negoziato in vista dell’istituzione del proprio comitato aziendale europeo (cfr. Comunicato di IG Metall).


    >>> Last minute. Un comunicato del comitato aziendale europeo del gruppo Engie invita il management ad avviare un processo di discussione a livello di CAE per informare sui contenuti e i dettagli del progetto complessivo di riorganizzazione e “semplificazione” del gruppo con le relative conseguenze e impatti a livello locale in diversi paesi.

 

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