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IR Notes 156 – 27 gennaio 2021
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Susanne Herberger, presidente del comitato di gruppo tedesco di TK
Elevator
Perché l’accordo quadro globale
siglato con il management di TK Elevator riveste una tale
importanza? (cfr. 4. Aziende) Già nel 2015, la firma dell’accordo quadro
globale tra thyssenkrupp e la federazione sindacale internazionale
IndustriAll Global Union aveva rappresentato un’esperienza positiva
per il gruppo. In seno ad esso, la divisione “Elevators” era il ramo
d’attività più presente su scala internazionale, con i suoi 50.000
addetti nel mondo, di cui il 10% in Germania. Per questa sua marcata
presenza internazionale, era all’origine della maggior parte delle
segnalazioni per violazioni dell’accordo. Pertanto, non appena la
nostra divisione è stata ceduta, abbiamo ritenuto necessario
ottenere un accordo quadro globale anche per TK Elevator. Il
management condivideva questa stessa posizione e la decisione di
negoziare l’accordo quadro è stata consensuale. Occorreva poi
integrarlo sulla scorta dell’esperienza acquisita dopo il 2015,
aggiungendo, ad esempio, le disposizioni per estendere l’obbligo di
rispetto dei diritti sociali fondamentali ai nostri subappaltatori e
la possibilità di costituire organi paritetici con competenze in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in tutti i siti
dell’azienda, una decisione che avrà senza dubbio un impatto
importante, in particolare nei paesi asiatici. L’accordo prevede la
costituzione di un comitato internazionale di monitoraggio per
trattare le segnalazioni ricevute. Ora, con la conclusione del nuovo
accordo, intendiamo avviare il negoziato per un accordo quadro sul
dialogo globale nella prospettiva dell’istituzione di un comitato
aziendale globale. È questo l’obiettivo pattuito con il management
quando la nostra divisione è fuoriuscita dal gruppo thyssenkrupp. La
sfida è ora riuscire a portare a termine il negoziato nel 2021,
malgrado il contesto dovuto alla pandemia che per il momento
impedisce ogni incontro fisico. Riteniamo tuttavia di disporre già
di una buona base per impostare questo dialogo globale grazie alle
reti che siamo riusciti a costruire dal 2015 con i sindacati del
mondo intero nell’ambito dell’accordo quadro globale
thyssenkrupp.
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
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è una comunicazione trasmessa ogni 15
giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese,
italiano, spagnolo, tedesco) e realizzata da IR Share insieme
alla sua rete di esperti. Si occupa di diritto del lavoro, relazioni
sociali e politica dell’occupazione a livello europeo. È disponibile sul
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La squadra: questo
numero è stato redatto da Pascale
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Prima
Pagina
Il
Parlamento europeo chiede il diritto alla disconnessione
Gli eurodeputati hanno approvato il 21 gennaio a larga maggioranza (472 voti
favorevoli, 126 contrari e 83 astenuti) una risoluzione
a favore del diritto alla disconnessione (cfr. Right to disconnect). Il Parlamento chiede alla
Commissione europea una direttiva «che consenta ai lavoratori digitali di
disconnettersi al di fuori dell’orario di lavoro». Questa direttiva «dovrebbe
inoltre stabilire requisiti minimi per il telelavoro e fare chiarezza su condizioni
e orari di lavoro e sui periodi di riposo». Per gli eurodeputati «il diritto dei
lavoratori alla disconnessione è essenziale per la protezione della loro salute
fisica e mentale e del loro benessere, nonché per la tutela dai rischi psicologici».
La risoluzione è accompagnata da una proposta di direttiva che definisce la
disconnessione come «il mancato esercizio di attività o comunicazioni lavorative per
mezzo di strumenti digitali, direttamente o indirettamente, al di fuori dell’orario
di lavoro». Questo diritto alla disconnessione deve essere esercitato anche «(ne)i
periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità,
paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative»
(punto 16). Si sottolinea inoltre «che dovrebbero essere garantiti una certa
autonomia, flessibilità e il rispetto della sovranità sul tempo, secondo il quale ai
lavoratori deve essere consentito di organizzare il loro orario di lavoro in base
alle responsabilità personali, in particolare l’assistenza ai figli o ai familiari
malati». La direttiva dovrebbe quindi stabilire «requisiti minimi» ed essere
applicata «a tutti i settori, sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori,
indipendentemente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro» e invitare gli
Stati membri a garantire che «i datori di lavoro prendano i provvedimenti necessari
per fornire ai lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione» ed
«istituiscano un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la
misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun
lavoratore». L’organizzazione imprenditoriale BusinessEurope ha espresso «vive
preoccupazioni», ritenendo che debba essere preferito l’accordo europeo
sulla digitalizzazione concluso l’anno scorso tra le parti sociali europee (cfr. IR Notes °145),
piuttosto che una legislazione uniforme. Isabelle Schömann, segretario confederale
della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), ha puntualizzato
che tale accordo non riguarda il diritto alla disconnessione, ed ha rivolto a
Nicolas Schmit, commissario per l’occupazione e i diritti sociali, la richiesta di
consultare le parti sociali europee conformemente all’articolo 154 del TFUE. La
palla è ora nel campo della Commissione, cui spetta il diritto di iniziativa. «La
Commissione è disponibile ad incoraggiare le parti sociali ad attuare il diritto
alla disconnessione», ha sottolineato Nicolas Schmit il 20 gennaio all’apertura dei
dibattiti durante la sessione plenaria del Parlamento, aggiungendo che essa intende
«avviare il dialogo con le parti sociali nell’ambito dell’articolo 154». Vi sono
quindi buone probabilità che venga avviata una consultazione nei prossimi
mesi. > Per saperne di più: comunicato
stampa, nota
dei servizi del Parlamento sul diritto alla disconnessione, in inglese,
e intervista con il relatore, Alex Agius Saliba (S&D), pubblicata in IR Notes 153).
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Uguaglianza di genere : Il 21
gennaio il Parlamento Europeo ha adottato tre relazioni sul tema della parità di
genere (cfr. Gender Equality). Nella
relazione sulla Strategia
dell’UE per la parità di genere (cfr. comunicato),
gli eurodeputati si rammaricano «che la strategia rimanga vaga in merito alla
tempistica di varie misure, peraltro assai apprezzabili,» e «che non fissi obiettivi
concreti per la parità di genere da raggiungere entro il 2025, né chiari strumenti
di monitoraggio». Essi invitano pertanto «la Commissione a stabilire una tabella di
marcia concreta con calendari, obiettivi, un meccanismo di revisione e monitoraggio
annuale, indicatori di successo chiari e misurabili». Gli eurodeputati esprimono
altresì profonda preoccupazione, «per la natura, la portata e la gravità della
violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, nonché per l’impatto di tutte le
forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze in situazioni
lavorative». Invitano quindi gli Stati membri a ratificare la Convenzione n. 190
dell’OIL sulla violenza e le molestie sul lavoro attuandola senza ritardi (cfr. Harassment and violence at
work) introducendo «misure efficaci e vincolanti per definire e
proibire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro» (cfr. comunicato).
Le altre due relazioni riguardano La
prospettiva di genere durante la crisi COVID-19 e il periodo post-crisi
(cfr. comunicato)
e Colmare
il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all’economia
digitale. In quest’ultimo testo gli eurodeputati invitano la Commissione e
gli Stati membri a «promuovere la parità di genere nelle imprese nei settori TIC e
connessi, nell’economia digitale, e ad adottare politiche orizzontali per ridurre il
divario di genere (…) attraverso misure mirate». Occorre inoltre valutare «le
cause e i fattori che determinano l’elevato tasso di abbandono delle carriere nel
settore digitale da parte delle donne», nonché «analizzare le implicazioni della
mancanza di equilibrio tra attività professionale e vita privata per la capacità
delle donne di partecipare alle misure di miglioramento della formazione necessarie
a mantenere il livello di competenze richiesto».
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Giurisprudenza
Dialogo sociale settoriale : Le
conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’UE nella causa che
oppone la Federazione europea dei sindacati dei servizi pubblici (EPSU/FSESP) e la
Commissione Europea (cfr. EPSU Case) lasciano pochi
dubbi sull’esito della controversia: tra qualche mese la Corte di Giustizia dovrebbe
confermare la sentenza emessa dal Tribunale dell’Unione Europea nel 2019 (TUE,
24 ottobre 2019, causa T-310/18, EPSU Jan Goudriaan c/ Commissione Europea)
che ha riconosciuto il diritto della Commissione di non dare seguito agli esiti
derivanti dal dialogo sociale europeo (cfr. European social dialogue). È
noto che in caso di firma di un accordo, le parti sociali europee hanno la facoltà
di richiedere alla Commissione di trasmettere l’accordo stipulato al Consiglio
affinché possa diventare una direttiva. Il nodo da sciogliere è se la Commissione
debba rinviare automaticamente la questione al Consiglio, come è accaduto fin dagli
albori del dialogo sociale europeo, esercitando un semplice controllo di conformità
con il diritto dell’Unione, ovvero se possa effettuare un controllo di opportunità e
decidere se trasmettere o meno l’accordo al Consiglio. Secondo la sentenza del TUE
(cfr. IR Notes
n°129), la Commissione può rifiutare di trasmettere al Consiglio una
proposta di decisione volta a trasformare in direttiva un accordo sottoscritto dalle
parti sociali europee al fine di renderne il contenuto applicabile in tutti gli
Stati membri. L’avvocato generale ha respinto in blocco le contestazioni formulate
dall’EPSU/FSESP, affermando che «tanto la genesi degli articoli 154 e 155 TFUE
quanto le comunicazioni pubblicate dalla Commissione indicano che il suo ruolo
nell’attuazione degli accordi conclusi fra le parti sociali non può essere ridotto
alla mera qualità di emissario incaricato di presentare gli accordi al Consiglio per
la loro adozione, senza disporre di alcuna competenza a valutare l’opportunità della
loro attuazione a livello dell’Unione» (punto 58) (CGUE,
concl. 20 gennaio 2020, causa C 928/19 P, EPSU). > Per
maggiori informazioni: molto istruttivo al proposito il
working paper pubblicato dall’ Istituto Sindacale Europeo Legislative
implementation of European social partner agreements: challenges and
debates, (L’applicazione legislativa degli accordi delle parti
sociali europee: sfide e dibattiti) di Jean-Paul Tricart.
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Dialogo
sociale settoriale
Industria conciaria : Le parti
sociali europee del settore conciario hanno pubblicato il rapporto sociale e
ambientale 2020, nel quadro di un progetto comune cofinanziato dalla Commissione
europea. Il rapporto
propone una valutazione delle impronte sociali e ambientali del settore affrontando
le questioni etiche legate al benessere degli animali o al dovere di vigilanza (cfr.
comunicato di
IndustriAll Europe e sito
internet del progetto).
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Sindacalismo
Raccomandazioni sulla Brexit :
In seguito all’accordo commerciale e di cooperazione firmato tra
l’UE e il Regno Unito, che regola il partenariato economico e sociale dal 1° gennaio
2021, le federazioni industriali europee hanno proceduto ad adattare il 21 gennaio
le raccomandazioni
per gestire l’impatto della Brexit nelle imprese multinazionali. In queste
raccomandazioni – rivolte ai membri dei comitati aziendali europei, dei comitati di
società europee, delle delegazioni speciali di negoziazione e dei loro coordinatori
sindacali – le federazioni ribadiscono il mantenimento delle delegazioni britanniche
in seno comitati aziendali europei delle imprese che non hanno sede nel Regno Unito,
proponendo clausole di adattamento. Chiedono inoltre che i comitati aziendali
europei possano continuare a trattare le questioni transnazionali che riguardano uno
stato membro dell’UE e il Regno Unito, senza considerare il Regno Unito come un
paese terzo.
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2. Stati
membri
Germania
Smart working :
Il 20 gennaio, il Governo ha adottato un decreto
che obbliga le aziende, per quanto riguarda il lavoro d’ufficio o per attività
comparabili, ad «offrire ai dipendenti la possibilità di svolgere queste attività da
casa, a meno che non vi siano inderogabili motivazioni contrarie di tipo operativo»
(art. 2 § 4). Il testo prevede inoltre regole più severe in termini di
distanziamento sociale (10 m2 di spazio per ogni dipendente in uffici condivisi e
costante rispetto della distanza minima di 1,5 metri tra due lavoratori…) con
l’obbligo per il datore di lavoro di fornire mascherine FFP2 quando queste regole
non possono essere rispettate. Il decreto rimarrà in vigore per un periodo limitato
fino al 15 marzo per evitare un nuovo lockdown totale (cfr. comunicato).
Pochi giorni prima, il 15 gennaio, il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier,
il Presidente della Confederazione delle associazioni degli imprenditori tedeschi
(BDA), Rainer Dulger, e il Presidente della Confederazione dei sindacati tedeschi
(DGB), Reiner Hoffmann, avevano adottato una dichiarazione congiunta invitando le
aziende ad offrire «per quanto possibile» ai loro dipendenti la possibilità di
scegliere lo smart working. Nello stesso tempo, si invitavano i lavoratori «ad
accettare tali offerte per quanto possibile e ragionevole, e a lavorare da casa»
(cfr. comunicato
della DGB).
- Prova di discriminazione
retributiva. In una sentenza emessa il 21 gennaio, il
Tribunale Federale del Lavoro ha ritenuto che quando una lavoratrice, sulla
scorta delle informazioni fornite dal datore di lavoro ai sensi della
legislazione sulla trasparenza retributiva, evidenzia un divario tra la sua
retribuzione e quella mediana dei suoi colleghi maschi, si configura una
discriminazione con onere di prova contraria a carico del datore di lavoro (cfr.
comunicato).
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Austria
Accordo nazionale relativo alla Covid-19 :
È stato sottoscritto il 15 gennaio tra la confederazione
sindacale ÖGB e l’organizzazione imprenditoriale WKO un contratto
collettivo generale sui test Covid e l’uso delle mascherine. Il testo
prevede che i lavoratori che ricadono nell’obbligo di sottoporsi al tampone Covid-19
possano farlo durante l’orario di lavoro senza perdita di retribuzione. Se il test
non può essere effettuato in azienda, il tempo necessario per effettuarlo, così come
quello impiegato per lo spostamento andata e ritorno siano considerati come orario
di lavoro. I lavoratori non possono essere discriminati o licenziati per il fatto di
essersi sottoposti al tampone o se il risultato è positivo. I lavoratori che sono
obbligati per legge o regolamento a indossare la mascherina devono avere la
possibilità di toglierla per almeno 10 minuti dopo tre ore di lavoro. Il contratto
collettivo rimarrà in vigore fino al 31 agosto (cfr. comunicato
dell’ÖGB).
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3. Stati
terzi
Regno
Unito
- Comitati aziendali europei :
Il Governo britannico ha pubblicato una nota
sulla partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito ai comitati
aziendali europei a seguito della ratifica dell’accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione. Nella nota si puntualizza la situazione dei
membri britannici dei comitati aziendali europei chiarendo che è oramai esclusa
la possibilità per i lavoratori britannici di richiedere l’istituzione di
comitati aziendali europei (fatte salve le richieste presentate entro il 31
dicembre 2020).
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4.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Scioglimento di un comitato aziendale europeo :
Il Central Arbitration Committee
(CAC), la giurisdizione competente per le controversie relative ai rapporti
collettivi di lavoro nel Regno Unito, ha emesso una sentenza
di rigetto nei confronti dell’azione intentata dai rappresentanti dell’ex
comitato aziendale europeo di Verizon contro la direzione del
gruppo statunitense di telecomunicazioni. L’accordo originario, firmato il 20
ottobre 2016, era stato concluso per un periodo prestabilito di quattro anni
(articolo 13). Ai sensi di detto articolo, allo scadere dei tre anni le parti
avrebbero riesaminato l’accordo per decidere se mantenerlo in vigore per altri
quattro anni o rinegoziarlo. In caso di rinegoziazione, l’accordo sarebbe rimasto
valido e in vigore. Una clausola, questa, soggetta a interpretazioni divergenti
(cfr. IR Notes 153).
Sulla scorta di una disamina completa dell’accordo, secondo l’opinione del CAC, in
mancanza di una clausola esplicita relativa ad un eventuale fallimento del negoziato
per il rinnovo dell’accordo, si deve concludere che esso «non prevede alcuna
possibilità di proroga per il periodo interessato al fine di consentire il
completamento del negoziato per un nuovo accordo o per una qualsiasi altra ragione».
«A seguito di un attento e completo esame delle disposizioni in esso contenute », il
CAC ha concluso che «nelle circostanze del caso in esame, l’accordo non prevedeva la
possibilità di una proroga oltre il periodo iniziale di quattro anni e che pertanto
esso dovesse considerarsi scaduto in data 19 ottobre 2020». Poiché il comitato
aziendale europeo non aveva più corso, esso non avrebbe potuto adire il CAC. Questa
circostanza conduce il CAC a non pronunciarsi sugli effetti della scadenza
dell’accordo, in particolare: la decisione del management americano di trasferire il
ruolo di rappresentante della direzione centrale dal Regno Unito all’Irlanda, la
richiesta al rappresentante irlandese di istituire un comitato aziendale europeo
secondo le prescrizioni accessorie recepite nella legislazione irlandese, escludendo
i rappresentanti dei lavoratori britannici. Quanto all’applicazione delle
prescrizioni accessorie a seguito del fallimento del negoziato, il CAC sottolinea
che sarebbe stato auspicabile che l’accordo avesse espressamente previsto
l’applicazione di dette prescrizioni accessorie in caso di mancato accordo. I
giudici non ritengono tuttavia che «l’assenza di tale disposizione osti alla loro
applicazione».
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Prescrizioni accessorie : La
direzione centrale del gruppo francese leader nel settore delle residenze per
anziani, ORPEA, ha preso atto
del fallimento del negoziato inteso alla definizione di un accordo per l’istituzione
del comitato aziendale europeo. Le direzioni nazionali sono invitate ad avviare nei
diversi paesi le procedure per la nomina dei membri del CAE, che sarà istituito
nell’aprile 2021, in conformità delle prescrizioni accessorie della direttiva
2009/38. La direzione «non esclude la possibilità di avviare un nuovo dibattito in
seno al futuro comitato aziendale europeo» per adattare le regole previste dalle
prescrizioni accessorie.
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Accordi
transnazionali
Diritti fondamentali : È stato
siglato il 25 novembre 2020, tra la direzione del gruppo TK Elevator (53.000 addetti), ex
divisione ascensori di ThyssenKrupp, e la federazione sindacale internazionale
IndustriAll Global Union, un accordo quadro internazionale
(cfr. International Framework
Agreement) (cfr.
comunicato
stampa). Il testo, che riprende le norme fondamentali dell’OIL, prevede la
costituzione di comitati paritetici per la salute e sicurezza in tutte le entità del
gruppo e stabilisce un sistema di segnalazione anonima delle violazioni
dell’accordo. È prevista altresì la costituzione di una “commissione
internazionale”, responsabile dell’esame delle segnalazioni, composta da
rappresentanti di IndustriAll, della federazione sindacale tedesca IG Metall, nonché
del comitato aziendale del gruppo( (Konzernbetriebstrat) e del comitato
aziendale europeo. I membri della commissione dispongono del diritto di effettuare
trasferte di verifica nei diversi siti del gruppo.
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5. Studi e
rapporti
Stato delle relazioni industriali in Europa :
La Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha pubblicato un importante rapporto
sullo sviluppo delle relazioni industriali nell’UE nel periodo 2015-2019 (sintesi,
in inglese). In un momento in cui la Commissione intende rafforzare la
contrattazione collettiva negli Stati membri (attraverso la proposta di direttiva
sui salari minimi adeguati), il rapporto ribadisce che la strada da percorrere non
sarà facile: si conferma in tutti i paesi il calo degli iscritti al sindacato, il
livello di copertura della contrattazione collettiva è globalmente diminuito e si
registra in meno di un’azienda europea su tre una forma di rappresentanza dei
lavoratori. Il rapporto evidenzia la dinamicità del dialogo sociale europeo, con la
sola eccezione del livello interprofessionale, in cui un solo un accordo autonomo è
stato raggiunto nel periodo considerato, data l’impossibilità delle parti sociali a
concordare un qualsivoglia testo. A livello aziendale, il rapporto suggerisce invece
un rafforzamento della democrazia sui luoghi di lavoro, in particolare, tramite
l’istituzione di rappresentanze dei lavoratori con maggiori diritti di
codeterminazione, aspetto «più importante che mai in tempi di cambiamenti senza
precedenti».
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Benchmark europei 2020 : La
Confederazione Europea dei Sindacati e l’Istituto Sindacale Europeo hanno pubblicato
lo scorso dicembre la ventesima edizione del loro rapporto annuale, Benchmarking
working Europe 2020, che analizza lo stato economico e sociale dell’UE nel
contesto della pandemia. Secondo questo lavoro collettivo, utile ausilio per
comprendere il nostro mondo in pieno mutamento, questa crisi non dovrebbe
«necessariamente» tradursi in un tuffo in anni di recessione, ma dovrebbe piuttosto
essere vista come «un’opportunità e un trampolino di lancio per ripensare in
profondità i paradigmi economici e sociali che guidano l’UE nel mondo post-Covid».
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