|
| |
IR Notes 160 – 24 marzo 2021
www.irshare.eu
|
|
|
| |
| |
Una domanda a…
Philip Sack, direttore, EWC Legal Advisers
Il CAE di Adecco ha ottenuto con la
sua assistenza una sentenza favorevole alla richiesta di essere
consultato sulle ristrutturazioni in atto in diversi paesi (cfr.
IR
Notes 159, 4. Aziende). Quali insegnamenti se ne possono
trarre a suo parere? Questa sentenza è importante per due aspetti
in particolare. Il primo riguarda i licenziamenti collettivi.
L’azienda sosteneva che l’obbligo di consultazione del comitato
dipendesse dall’esistenza di una motivazione comune alla base dei
licenziamenti collettivi effettuati nei diversi Stati membri. Di
conseguenza, il ridimensionamento dell’organico doveva essere
pilotato dalla direzione centrale per essere considerato
transnazionale e, quindi, rientrare nella competenza del comitato
aziendale europeo. Da parte nostra, abbiamo spiegato che
semplicemente non è questo quello che dice l’accordo. Nell’accordo è
previsto che quando si verificano tagli di organico in almeno due
paesi, la questione è da considerarsi transnazionale. Non è
rilevante chi adotti la decisione. Questo è anche il disposto della
direttiva: è transnazionale tutto ciò che riguarda almeno due
stabilimenti in due Stati membri. Le stesse previsioni sono
contenute in molti accordi. Per questa ragione la sentenza del
Central Arbitration Committee (CAC) si rivela preziosa,
anche se occorre sempre far prova di prudenza quando si vuole
ricavare una regola generale da una sentenza di un tribunale. Per
anni, le aziende hanno sostenuto che le decisioni erano adottate a
livello locale, e, pertanto, anche se attuate contemporaneamente o
successivamente, non si trattava di questioni transnazionali. Questa
è la prima sentenza nel Regno Unito che contraddice tale approccio.
Nel caso di Adecco, il comitato aziendale europeo avrebbe dovuto
essere informato delle riduzioni di personale in corso in diversi
paesi, in quanto esse interessavano almeno due paesi.
Il secondo punto riguarda le informazioni
economiche e finanziarie. Noi abbiamo richiesto questi dati
ripartiti per paese al fine di valutare la logica economica alla
base di decisioni che vanno ad incidere sui posti di lavoro. Dal
momento che per il management di Adecco i tagli di organico
risultavano da una decisione adottata a livello locale, noi abbiamo
ritenuto di aver bisogno di informazioni economiche e finanziarie
suddivise per paese. L’azienda sosteneva quindi, da un lato, che le
decisioni di ristrutturazione erano adottate a livello locale, e,
dall’altro, che noi non avevamo necessità di accedere ai dati
finanziari a livello locale. Queste due posizioni non potevano
essere sostenute contemporaneamente. E alla fine abbiamo vinto noi
su entrambi i punti! Che le decisioni fossero adottate a livello
locale o meno, non era rilevante: il CAE aveva il diritto di esserne
informato, ottenendo i dati economici relativi ai paesi interessati
e non solo i risultati consolidati a livello di gruppo. Questo caso
sarà un riferimento di grande utilità per il futuro.
|
|
|
 |
| |
Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
|
|
|
 |
| |
Qui sommes-nous ?
IR Notes
è una comunicazione trasmessa ogni 15
giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese,
italiano, spagnolo, tedesco) e realizzata da IR Share insieme
alla sua rete di esperti. Si occupa di diritto del lavoro, relazioni
sociali e politica dell’occupazione a livello europeo. È disponibile sul
sito tramite abbonamento al prezzo di 18 euro al mese esentasse.a
La squadra: questo
numero è stato redatto da Stepanka Lehmann,
Pascale Turlan
e
Frédéric
Turlan. Vedi
sul sito la squadra di
lavoro di IR Share.
Abbonarsi a IR Notes
Con un semplice click
sul sito di IR Share o via E-mail: frederic.t@irshare.eu
Note legali.
Editore: IR Share SARL – 5, Les Compères – 89520 Fontenoy – +33
(0)6 81 41 53 95 – capitale sociale 1500 euros – Iscritta al registro
delle imprese (RCS) di Auxerre col N° 512 567 959. Direttore della
pubblicazione: Frédéric Turlan. Hosting: Ideal prod – 14 rue Auguste
Morel – 89100 Sens – Tel.: + 33 (0)3 86 83 21 21 – Francia. N° CPPAP:
0621 Z 93933.
|
|
|
 |
| |
Abbiamo bisogno del tuo sostegno!
Se stai leggendo questa newsletter,
vuol dire che sei abbonato a IR Notes o appartieni ad
un’organizzazione che ha sottoscritto la newsletter. O forse la
ricevi da un altro abbonato. Questa potrebbe essere in un certo senso una
“buona notizia”, considerato il nostro obiettivo di raggiungere il
maggior numero possibile di lettori. Nei fatti, invece, questo
genera un mancato guadagno per la rivista. Sappiamo tutti che la
stampa indipendente e di qualità ha un costo, così come la
traduzione nelle quattro lingue di IR Notes. Questo ci spinge a
chiedere il tuo impegno a non trasmettere, se non occasionalmente,
IR Notes, e, soprattutto, a dirti che saremmo lieti di averti tra i
nostri abbonati. IR Notes dipende esclusivamente dagli abbonamenti e
non riceve alcuna forma di sovvenzione o altro tipo di
finanziamento. Il numero di abbonati è essenziale per la
prosecuzione della pubblicazione delle IR Notes. Per sostenerci,
potete farci pubblicità, diffondere la nostra brochure, abbonarvi
se non l’avete ancora fatto, e naturalmente rinnovare il
vostro abbonamento, o chiedere alla vostra organizzazione di
abbonarsi.
|
|
|
 |
|
|
|
Prima
Pagina
Due
diligence – i dadi sono tratti
Il Parlamento Europeo ha adottato il 10 marzo, a larghissima maggioranza (504 voti a
favore, 79 contrari e 112 astenuti), una Risoluzione
recante raccomandazioni concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità
delle imprese (cfr. comunicato
del Parlamento) che riprende essenzialmente la relazione adottata dalla Commissione
Giuridica lo scorso febbraio (cfr. IR Notes 157). Nel
rilevare l’inefficacia dell’autoregolamentazione tramite iniziative volontarie in
materia di responsabilità sociale, il Parlamento chiede ora una direttiva che fissi
obblighi a carico delle aziende. A tal fine, gli Eurodeputati hanno elaborato una
proposta di direttiva che dovrà essere presa in considerazione dalla Commissione
Europea all’atto dell’emanazione della proposta propria in giugno. L’obiettivo
sotteso è assicurare che le aziende rispettino i loro obblighi in materia di diritti
umani, ambiente e governance ovunque operino nel mondo. Gli Eurodeputati intendono
assicurare che le imprese «non producano o contribuiscano a produrre impatti
negativi potenziali od effettivi sui diritti umani, sull’ambiente e sulla buona
governance attraverso le loro attività o quelle direttamente legate alle loro
operazioni, ai loro prodotti, ai loro servizi in virtù di un rapporto d’affari o
nelle loro catene del valore, e prevengano e attenuino detti impatti negativi».
(articolo 1). Questo obbligo di mezzi si estende alle grandi imprese, alle PMI
quotate e alle PMI ad alto rischio, definizione che dovrà essere chiarita dalla
futura direttiva, tenendo «conto del settore dell’impresa o del suo tipo di
attività», prescindendo dal livello di personale o dal fatturato. Rileviamo inoltre
che gli Eurodeputati avevano chiaramente respinto un emendamento volto ad escludere
le PMI dal campo di applicazione. Le aziende dovranno adottare una «strategia di
dovuta vigilanza» per valutare i rischi, anche all’interno della loro catena di
subappaltatori e fornitori, adottando misure proporzionate e commisurate intese a
far cessare, prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi sui
diritti umani, sull’ambiente o sulla buona governance». Gli Stati membri sono
chiamati a garantire «il diritto dei sindacati al livello pertinente, incluso a
livello settoriale, nazionale, europeo e globale, e dei rappresentanti dei
lavoratori di essere coinvolti in buona fede nella definizione e nell’attuazione
della strategia di dovuta diligenza della loro impresa». I rappresentanti dei
lavoratori, ivi compreso i comitati aziendali europei e i comitati di Società
Europee, dovranno essere informati sulla strategia di dovuta diligenza, nonché della
sua attuazione. Inoltre, è stato adottato un emendamento inteso a vietare
esplicitamente alle aziende di far ricadere gli obblighi loro spettanti sui
subappaltatori. (Photo: Relatives are sourcing near on with
portrait after Rana plaza collapsed at Enam Medical college hospital Savar,
Bangladesh on 21 April 2013).
|
1. Unione
Europea
Progetti
Salari minimi : Su richiesta di
alcuni Stati membri, il Servizio giuridico del Consiglio ha emesso un parere sulla proposta di
direttiva della Commissione relativa ai salari minimi adeguati nell’UE (cfr. IR Notes n° 151).
La richiesta verteva ad esaminare il fondamento giuridico della proposta di
direttiva, in particolare se la Commissione potesse proporre un testo vincolante con
riferimento ai salari minimi, sulla base competenza attribuitale dal Trattato in
materia di miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 153, paragrafo 1),
laddove l’articolo 153, paragrafo 5, specifica che l’Unione non ha competenza in
materia retributiva. Il parere conferma in sostanza il contenuto della proposta di
direttiva, in quanto è stato ritenuto che le disposizioni di questa non mirano a
stabilire il livello dei salari minimi e non costituiscono un’interferenza diretta
nella determinazione delle retribuzioni in seno agli Stati membri. Per converso, il
Servizio giuridico suggerisce di riformulare o espungere l’articolo 6, che impone
agli Stati membri di «limitare il ricorso a variazioni dei salari minimi, la loro
applicazione nel tempo, nonché la loro portata», tutelando «i salari minimi legali
dall’applicazione di trattenute ingiustificate o sproporzionate». Dette disposizioni
limitano infatti le prerogative degli Stati, interferendo direttamente con la
fissazione dei salari, circostanza cui è posto divieto.
|
Attualità
sociale
- Due diligence (reazioni). :
Per le ONG internazionali riunite da Global Witness (v. comunicato),
le ONG francesi che avevano militato in favore della legge francese sul dovere
di vigilanza (cfr. comunicato),
il movimento sindacale europeo (cfr. comunicato
della CES), l’adozione della proposta di direttiva sulla dovuta diligenza (cfr.
Prima Pagina) rappresenta una grande vittoria. Nondimeno, esse intendono restare
attive al fine di evitare un eventuale snaturamento del testo in seno alla
futura proposta della Commissione e colmare alcune lacune.
> Per
saperne di più: si rimanda ai documenti messi online dai
servizi del Parlamento: 1) Studio del Servizio Ricerca del Parlamento Europeo
(EPRS): Corporate
due diligence and corporate accountability ; 2) Briefing del Servizio
Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS): Towards
a mandatory EU system of due diligence for supply chains.
|
|
Giurisprudenza
Cumulo di contratti con un medesimo datore di
lavoro e periodi di riposo : L’Accademia degli Studi
Economici di Bucarest (Academia de Studii Economice – ASE) aveva concluso
con alcuni ricercatori più contratti di lavoro per svolgere incarichi di diverso
tipo. Essi hanno in tal modo cumulato le ore lavorate nell’ambito del contratto di
lavoro iniziale, ossia otto ore al giorno, con le ore lavorate nell’ambito di altri
progetti di ricerca finanziati dall’UE. Per diversi mesi, i ricercatori sono stati
condotti a lavorare oltre tredici ore al giorno, senza usufruire di un periodo
minimo di riposo di undici ore consecutive tra due giorni lavorativi, come previsto
dall’articolo 3 della Direttiva 2003/88. Il Tribunale superiore di Bucarest
(Tribunalul Bucureşti) ha adito la Corte di Giustizia al fine di accertare
se, qualora un lavoratore abbia stipulato più contratti di lavoro con un medesimo
datore di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore si applica a
tali contratti considerati nel loro insieme, ovvero a ciascuno di detti contratti
considerato separatamente. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che: 1) il diritto
di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi
di riposo, in particolare giornaliero, costituisce non solo una norma del diritto
sociale dell’Unione di particolare importanza, ma è anche espressamente sancito
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 2) i concetti di «periodo
di riposo» e di «orario di lavoro» si escludono a vicenda e che la direttiva 2003/88
non prevede alcuna categoria intermedia tra i periodi di lavoro e quelli di riposo.
Riguardo al caso dei predetti ricercatori, le ore che si considerano costituire
periodi di riposo nell’ambito di un contratto sarebbero atte a costituire orario di
lavoro nell’ambito di un altro contratto. Considerato che uno stesso periodo non può
essere qualificato allo stesso tempo come orario di lavoro e periodo di riposo, ne
discende che i contratti di lavoro stipulati da un lavoratore con il suo datore di
lavoro devono essere esaminati congiuntamente. Pertanto, qualora un lavoratore abbia
stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo
minimo di riposo giornaliero si applica a tali contratti considerati nel loro
insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente. Se si
applicasse ad ogni contratto, «la garanzia di una migliore tutela» per il lavoratore
«sarebbe indebolita, dal momento che, attraverso il cumulo dell’orario di lavoro
previsto separatamente in ciascuno dei contratti stipulati con il datore di lavoro,
potrebbe essere reso impossibile garantire il periodo di riposo di undici ore
consecutive per ogni periodo di ventiquattro ore, sebbene detto periodo sia stato
considerato dal legislatore dell’Unione come un minimo necessario per consentire al
lavoratore di recuperare la stanchezza connessa al lavoro quotidiano». Rileviamo che
la pronuncia della Corte non riguarda la fattispecie di un lavoratore che
intrattenga contratti di lavoro diversi con datori di lavoro diversi (CGUE,
17 marzo 2021, causa C-585/19, Academia de Studii Economice din Bucuresti).
|
Qualificazione dei periodi di guardia :
La direttiva 2003/88 del 4 novembre 2003
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (cfr. Working time), definisce due
concetti che si escludono a vicenda: quello di «orario di lavoro», inteso come
qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell’esercizio della propria attività o funzioni, e quello di «periodo di
riposo», riferito a qualsiasi periodo che non rientri nel predetto orario di lavoro
(cfr. Rest periods). Qual è dunque
la qualificazione del servizio di reperibilità, ossia i periodi durante i quali un
lavoratore non svolge alcuna attività pur essendo pronto a intervenire in qualsiasi
momento? Deve essere considerato un periodo di lavoro o di riposo? Ricusando ogni
categoria intermedia tra questi due concetti, la Corte di Giustizia ha emesso due
sentenze nello stesso giorno, fornendo precise chiavi interpretative per qualificare
i predetti periodi di servizio di guardia (CGUE,
9 marzo 2021, causa C-344/19, D.J. e causa
C-580/19, R.J). Il primo caso riguardava un vigile del fuoco tenuto ad
essere sempre reperibile per poter eventualmente intervenire nella sua città entro
un lasso di tempo di venti minuti (causa C-580/19). Il secondo, un tecnico
radiotelevisivo che lavorava in una remota località di montagna e doveva rendersi
reperibile, per recarsi, se necessario, dal suo alloggio negli edifici dell’azienda,
al luogo di lavoro entro un’ora (causa C-344/19). A tal riguardo si pone il seguente
interrogativo: sono periodi di riposo i periodi in cui questi lavoratori non sono
chiamati ad intervenire? La Corte di Giustizia ha evidenziato come «un periodo di
prontezza nel corso del quale un lavoratore può, tenuto conto del termine
ragionevole che gli è concesso per riprendere le proprie attività professionali,
pianificare le proprie occupazioni personali e sociali non costituisce, in generale,
«orario di lavoro». Per converso, un periodo di prontezza durante il quale il
termine imposto al lavoratore per rimettersi al lavoro è limitato ad alcuni minuti,
deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua interezza, come «orario
di lavoro», dato che il lavoratore, in quest’ultimo caso, è in pratica fortemente
dissuaso dal pianificare una qualsiasi attività di svago, anche di breve
durata». Tuttavia «l’impatto di un siffatto tempo di reazione deve essere valutato
al termine di un’analisi concreta, che tenga conto, se del caso, degli altri vincoli
che sono imposti al lavoratore, così come delle agevolazioni che gli sono concesse,
nel corso del suo periodo di prontezza». La Corte invita quindi ad un’analisi caso
per caso. Ne consegue che, se il lavoratore è, in media, frequentemente chiamato a
fornire prestazioni nel corso dei suoi periodi di prontezza, prestazioni che, di
norma, non sono di breve durata, la totalità di questi periodi costituisce, in via
di principio, «orario di lavoro. Se il lavoratore è, in media, soltanto raramente
chiamato a intervenire nel corso dei suoi periodi di prontezza, non può portare al
risultato che questi ultimi siano considerati «periodi di riposo». Diverso è però il
caso qualora «l’impatto del termine imposto al lavoratore per riprendere le proprie
attività professionali sia tale da essere sufficiente per limitare, in modo
oggettivo e assai significativo, la facoltà che egli ha di gestire liberamente, nel
corso di tali periodi, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non
sono richiesti». > Nota: punto
importante della sentenza è l’affermazione della Corte, con riferimento alla
Direttiva quadro 89/391 sulla salute e la sicurezza sul lavoro (cfr. Framework Directive on health and
safety), che recita: «tenuto conto del loro obbligo di proteggere
i lavoratori contro i rischi psicosociali che possono presentarsi nell’ambiente di
lavoro di questi ultimi, i datori di lavoro non possono istituire periodi di guardia
(N.d.R. intesi come periodi di prontezza) lunghi o frequenti a tal punto da
costituire un rischio per la sicurezza o la salute dei lavoratori stessi,
indipendentemente dal fatto che tali periodi siano qualificati come “periodi di
riposo”».
|
Dialogo
sociale settoriale
Assicurazioni :
Dopo il settore delle telecomunicazioni (cfr.
IR Notes 154), il 16
marzo, anche le parti sociali europee del settore assicurativo hanno adottato una dichiarazione congiunta
sull’intelligenza artificiale (IA). Per i firmatari, «è importante che le
parti sociali si impegnino in un dialogo sociale» al fine di promuovere l’uso
responsabile dell’IA. Lo scopo è, in particolare: 1) assicurare che «gli interessati
siano in grado di contestare il risultato, la decisione o la raccomandazione
prodotta dall’IA»; 2) assicurare che «il ricorso a sistemi di IA rispetti i principi
di equità» garantendo che i lavoratori siano al riparo da pregiudizi e
discriminazioni ingiustificate; 3) prevenire qualsiasi impatto potenziale sulla
salute e la sicurezza dei dipendenti che possa derivare dall’uso dell’IA; 4)
garantire i diritti di informazione e consultazione dei dipendenti e dei loro
rappresentanti. Nella dichiarazione si affrontano anche i temi dell’applicazione
dell’IA nella gestione delle risorse umane e dell’elaborazione di un «piano umano»
per l’uso responsabile dell’IA sui profili delle competenze, i fabbisogni in materia
di riqualificazione e di sviluppo delle competenze.
|
2. Stati
membri
Spagna
Regolamentazione delle piattaforme digitali :
È stato sottoscritto, tra il Ministero del Lavoro e le parti
sociali, un accordo, breve e
innovativo, sullo status dei lavoratori delle piattaforme. Esso prevede, in
particolare: 1) la creazione di una presunzione di rapporto di subordinazione per le
piattaforme di delivery. Saranno considerati lavoratori dipendenti, le tutti coloro
che forniscono servizi retribuiti consistenti nella consegna o distribuzione di
qualsiasi prodotto di consumo o merce per conto di aziende che esercitano, tramite
una piattaforma digitale, poteri commerciali organizzativi, gestione e controllo –
direttamente, indirettamente o implicitamente – attraverso la gestione algoritmica
del servizio o delle condizioni di lavoro; 2) per tutte le aziende che operano
tramite piattaforme: l’obbligo di informare «la rappresentanza legale dei
lavoratori» in relazione alle «regole contenute negli algoritmi e nei sistemi di
intelligenza artificiale che possono influenzare le condizioni di lavoro vigenti
sulle piattaforme, ivi compreso l’accesso e il mantenimento dell’occupazione e la
profilazione». Per il Ministro del Lavoro, Yolanda Diaz, l’obiettivo è neutralizzare
le «sanzioni algoritmiche» (cfr. comunicato
congiunto).
|
Irlanda
Ripresa del lavoro : Il 13
marzo il Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministero delle
Imprese, del Commercio e dell’Occupazione ha pubblicato un «Work Safely
Protocol » che riporta le ultime indicazioni e le misure di salute pubblica
necessarie per ridurre la diffusione della Covid-19 sui luoghi di lavoro. La
revisione del testo, come prima il protocollo originale, sono stati sviluppati in
consultazione con le parti sociali in seno al Labour Employer Economic
Forum (LEEF), e ne hanno ricevuto un forte sostegno.
|
Repubblica
Ceca
- Cassa integrazione :
I partiti della coalizione hanno adottato
il 19 marzo un nuovo meccanismo di cassa integrazione parziale
(Kurzarbeit) al fine di far fronte alla crisi determinata dalla
Covid-19. Le parti sociali premono affinché il governo adotti rapidamente la
forma definitiva del regime idi cassa integrazione.
|
3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Istituzione di comitati : È
stato costituito, il 15 dicembre 2020, tramite accordo concluso secondo la
legislazione irlandese, il comitato aziendale europeo del gruppo svizzero di
assistenza aeroportuale Swissport. Esso prevede che il
comitato ristretto possa riunirsi in caso di circostanze eccezionali se sono
soddisfatte tre condizioni cumulative: il progetto deve riguardare il 5% della forza
lavoro del gruppo nell’Unione, almeno 50 lavoratori in uno Stato e almeno 50
lavoratori in un altro Stato. Qualora la riunione annuale non possa essere
ragionevolmente organizzata, le parti possono eccezionalmente riunirsi in
videoconferenza. Aspetto più originale, l’azienda non è obbligata a informare e
consultare il comitato aziendale europeo sui progetti previsti prima della firma
dell’accordo al fine di non rallentare gli sforzi di risanamento del gruppo. Infine,
l’accordo prevede una clausola che esclude il Regno Unito dal campo di competenza
del comitato aziendale europeo.
|
Società
europee
Trasformazione :
Nel quadro della
trasformazione del gruppo Valéo in società europea, il
management ha concluso, il 28 gennaio, un Accordo relativo al comitato della
società europea. L’accordo prevede la possibilità di organizzare una
riunione del comitato ristretto in videoconferenza per argomenti che non richiedano
l’avvio di una procedura di informazione. I supplenti possono partecipare alle
riunioni plenarie e preparatorie quando sono tenute in remoto, anche se sono
presenti i membri titolari. L’accordo non si applica al Regno Unito, ma il comitato
aziendale europeo può invitare un osservatore del Regno Unito durante i primi due
anni del mandato.
|
4. Studi e
rapporti
Piattaforme digitali : Come
emerge dalla nuova edizione del World
Employment and Social Outlook 2021 (Prospettive occupazionali e sociali nel
mondo) pubblicato dall’OIL, il numero delle piattaforme digitali di lavoro nel mondo
si è quintuplicato. Gli autori chiedono un approccio più efficace ed uniforme per
garantire condizioni di lavoro dignitose ai lavoratori delle piattaforme (cfr. comunicato).
|
|
|