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IR Notes 169 – 8 settembre 2021
www.irshare.eu
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Una Domanda a…
Philippe Luppo, segretario (CFDT) del comitato aziendale europeo
Eiffage
È stato organizzato, il 6 e 7
settembre scorso, dal comitato aziendale europeo Eiffage, un
corso di formazione dedicato al subappalto all’interno del
gruppo, con il sostegno dell’Istituto Sindacale Europeo (Etui).
Quali ragioni l’hanno spinta a mobilitare il comitato aziendale
europeo sulla tematica del
subappalto? Lo scopo era rispondere alle aspettative dei
rappresentanti del personale che molto spesso si sono impegnati in
questo dibattito all’interno delle loro entità. Occorre affrontare
la tematica a livello del gruppo Eiffage al fine di valutare le
relative conseguenze e ottenere una visione globale di tutto il
gruppo. Sulla scorta dell’esperienza dell’Etui, il corso di
formazione mirava a consentire a tutti i rappresentanti di
affrontare meglio le questioni legate al subappalto, che sono
talvolta complesse a livello giuridico, ma anche a causa della
diversità delle pratiche riscontrate nei diversi paesi e nelle
diverse attività del gruppo. Riteniamo che il comitato aziendale europeo
possa essere il vettore giusto per affrontare il tema del subappalto
nel quadro della concertazione con la direzione del gruppo, proprio
perché in contatto diretto con essa. Poi, il dialogo avviato a
livello europeo potrà essere ripreso a livello nazionale o locale in
modo più sereno e costruttivo. La mobilitazione del comitato
aziendale europeo su questo tema può quindi creare una dinamica di
dialogo sociale. Affrontare la tematica del subappalto a
livello di comitato aziendale europeo contribuisce ad evitare i
conflitti, in particolare nelle entità appartenenti al comparto
“Lavori”. Inoltre, il dialogo sociale su questo tema mira a
migliorare le condizioni di lavoro sia dei dipendenti di Eiffage,
sia di coloro che lavorano per i subappaltatori.
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
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giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese,
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sociali e politica dell’occupazione a livello europeo. È disponibile sul
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La squadra: questo
numero è stato redatto da Sylvain
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Frédéric
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Prima
Pagina
Le parti
sociali e la Commissione devono seppellire l’ascia di guerra
Come previsto, la Corte di Giustizia si è allineata sulle conclusioni emesse
dall’Avvocato Generale lo scorso gennaio (cfr. CGUE,
concl., 20 gennaio 2020 causa C‑928/19 e IR Notes 156) nel
procedimento che ha visto opposte la Federazione europea dei sindacati dei servizi
pubblici (EPSU) e la Commissione europea. La Federazione contestava alla Commissione
di aver rifiutato di trasmettere al Consiglio una proposta di decisione volta a
trasformare in direttiva un accordo sottoscritto tra le parti sociali europee, al
fine di renderne il contenuto applicabile in tutti gli Stati membri. La Corte di
Giustizia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dell’UE, impugnata
dal’EPSU. Per la Corte, «(…) quando la Commissione riceve una richiesta di
attuazione, a livello dell’Unione, di un accordo concluso tra le parti sociali»,
essa deve non solo «esaminare la rappresentatività delle parti firmatarie di tale
accordo e la legittimità delle clausole di quest’ultimo», ma è anche in diritto di
«valutare l’opportunità, anche alla luce di considerazioni di ordine politico,
economico e sociale, dell’eventuale attuazione» dell’accordo a livello dell’UE (cfr.
CGUE,
2 settembre 2021, C-928/19, EPSU e comunicato
della Corte). In altri termini, quando le parti sociali concludono un accordo, il
ruolo della Commissione non si riduce a un mero controllo giuridico, ma essa dispone
di un più ampio potere di valutazione, basato sul fatto che essa sola dispone del
potere di iniziativa a livello dell’UE per presentare, o meno, un accordo al
Consiglio. Naturalmente, il movimento sindacale europeo ha espresso il proprio
disappunto. «Si tratta di una decisione molto dannosa», ha dichiarato il giorno
stesso Jan Willem Goudriaan, segretario generale dell’EPSU e promotore del
contenzioso. Ora la Commissione dovrà riparare i danni causati, ripristinare la
fiducia e lavorare con le parti sociali a favore di un trattamento trasparente degli
accordi settoriali e intersettoriali conclusi tra le parti sociali dell’UE (cfr. comunicato).
«I sindacati sono scioccati nel constatare che la CGUE ignora il dialogo sociale
quando invece esso ha dimostrato pienamente il suo valore nella gestione della crisi
del Covid 19», denuncia Luc Triangle, segretario generale di IndustriAll Europe
(cfr. comunicato).
Quanto alla Confederazione Europea dei Sindacati, essa ha annunciato di voler
«ottenere un incontro urgente con la Commissione per mettere in atto un processo che
offra chiarezza e certezze al fine di garantire che gli accordi conclusi tra le
parti sociali» possano essere incorporati nella legislazione europea cosi come
previsto dai trattati dell’UE. Per Esther Lynch, vice segretario generale della CES,
questa «sentenza rafforza l’opinione diffusa che la Corte di Giustizia ha difficoltà
nel capire le relazioni sociali e dovrebbe dotarsi di una camera del lavoro
specializzata, composta da giudici con esperienza in materia» (cfr. comunicato). Da
parte sua, la Commissione non può che essere soddisfatta di tale esito. Come spiega
il portavoce della Commissione, «La Corte ha chiarito che la Commissione conserva il
proprio diritto d’iniziativa quando le parti sociali chiedono l’attuazione di un
loro accordo a livello europeo attraverso una decisione del Consiglio». Inoltre,
aggiunge per IR Notes, «La Corte ha chiarito che una diversa interpretazione
dell’articolo 155 avrebbe come effetto che l’interesse delle parti sociali a firmare
un accordo autonomamente, prevarrebbe sulla funzione, assegnata alla Commissione, di
promuovere l’interesse generale dell’Unione europea». Allo stato, la Commissione
«non è in grado produrre un’analisi particolareggiata degli effetti». Tuttavia,
nell’ambito del Piano d’azione relativo al pilastro europeo dei diritti sociali,
adottato il 4 marzo (cfr. IR Notes 159), essa
ha promesso un’iniziativa per il 2022 volta a sostenere il dialogo sociale europeo e
nazionale. Per questo progetto ha avviato una consultazione informale delle
parti sociali nel maggio scorso. Nei prossimi mesi, occorrerà quindi riaprire il
dialogo e rivedere il ruolo delle parti sociali europee a livello settoriale, nonché
i mezzi da mobilitare a livello europeo per sostenere il loro dialogo.
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Democrazia sociale : La
Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento Europeo ha preso nota dei
208 emendamenti al progetto di relazione presentato dalla deputata Gabrielle Bischof
(S&D) dal titolo “Democrazia sul luogo di lavoro: un quadro europeo per i
diritti di partecipazione dei lavoratori e la revisione della direttiva sui comitati
aziendali europei”. Un primo esame degli emendamenti
avrà luogo giovedì 9 settembre, con la volontà, da parte della relatrice, di
raggiungere un ampio consenso sul testo. Tra gli emendamenti che saranno più
discussi figurano quelli che mirano ad eliminare dal testo della relazione le
disposizioni volte a proteggere meglio i lavoratori che beneficiano di meccanismi di
partecipazione alle decisioni aziendali (cogestione) nel momento in cui la loro
azienda si trasforma in società europea, ovvero in caso di fusione transfrontaliera.
La relazione potrebbe essere adottata alla fine di ottobre in commissione, in modo
da poter essere adottata in plenaria a novembre. Per quanto riguarda i comitati
aziendali europei, non è privo di interesse leggere gli emendamenti proposti da
Denis Radtke (PPE), il quale si farà carico della stesura di una nuova relazione
specificamente dedicata alla revisione della direttiva sui comitati aziendali
europei. I suoi emendamenti troveranno inevitabilmente spazio nella nuova relazione.
Ad esempio, tra le sue richieste, vi è quella che il parere del comitato aziendale
europeo «sia preso in considerazione nelle decisioni dell’impresa e che sia
espresso» prima che abbia termine la consultazione al livello corrispondente.
Ritiene inoltre che occorra «garantire l’accesso alla giustizia alle delegazioni
speciali di negoziazione e ai comitati aziendali europei», «introdurre sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate», «includere le joint venture, i sistemi di
franchising e la gestione dei contratti nel campo di applicazione della direttiva»,
nonché «garantire che l’ubicazione del «rappresentante» e della «direzione centrale»
sia basata su criteri oggettivi»(cfr. emendamento 203).
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Giurisprudenza
Licenziamento dovuto a disabilità :
La Corte di Giustizia si è pronunciata il 15 luglio su un caso
riguardante un agente penitenziario affetto da deficit uditivo all’orecchio destro
dalla nascita. L’interessato era stato impiegato come agente penitenziario presso un
istituto penitenziario estone per circa quindici anni prima che la direzione
adottasse la decisione di licenziarlo per il motivo che il suo udito non raggiungeva
le soglie minime di percezione sonora stabilite dal regolamento in materia di
requisiti sanitari del personale penitenziario entrato in vigore nel 2013. Dopo aver
constatato che detto regolamento «introduce una disparità di trattamento fondata
sulla disabilità» (cfr. Disability), la Corte ha
ritenuto che l’«intento di assicurare l’operatività e il buon funzionamento» dei
servizi penitenziari costituisce «una finalità legittima» tale da giustificare la
discriminazione. Inoltre, «il fatto che la sua acutezza uditiva debba soddisfare una
soglia minima di percezione sonora determinata dalla normativa nazionale può essere
considerato un «requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento
dell’attività lavorativa», ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1, per
l’esercizio della professione di agente penitenziario». Tuttavia, la Corte di
Giustizia rileva che i test dell’udito sono effettuati senza indossare un
apparecchio acustico, allorquando i requisiti per l’acutezza visiva permettono di
prendere in considerazione l’uso di occhiali o lenti a contatto. Rileva inoltre che
il regolamento si applica in via generale a tutti i sorveglianti «senza possibilità
di deroga, indipendentemente dall’istituto presso il quale sono assegnati o dal
posto da essi occupato». La Corte ricorda infine che la direttiva impone al datore
di lavoro l’obbligo di prevedere «soluzioni ragionevoli» al fine di consentire alle
persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una
promozione o perché possano ricevere una formazione. Per la Corte, la legislazione
dell’Unione Europea osta al regolamento impugnato che prevede «un’impossibilità
assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza
uditiva non è conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale
normativa, senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere
dette funzioni, eventualmente dopo l’adozione di soluzioni ragionevoli» (CGUE,
15 luglio 2021, causa. C-795/19, Tartu Vangla).
- Remunerazione del servizio di
guardia. In una sentenza riguardante l’applicazione
della direttiva 2003/88 del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro in riferimento a personale militare,
la Corte di Giustizia spiega in modo pedagogico lo scollamento tra la presa in
considerazione di alcuni periodi di servizio di guardia (cfr. On-call working) come
tempo di lavoro effettivo, per ragioni di salute e di sicurezza, e la
retribuzione dell’orario di lavoro effettivo, che può differire dalla
retribuzione delle ore effettivamente lavorate. Essa ricorda, come ha
recentemente affermato nella sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/1,
Radiotelevizija Slovenija), che «la modalità di retribuzione dei lavoratori per
i periodi di guardia da essi svolti rientra non già nella direttiva 2003/88,
bensì nelle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. Tale direttiva non
osta, di conseguenza, all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, di
un contratto collettivo di lavoro o di una decisione di un datore di lavoro,
che, ai fini della retribuzione di un servizio di guardia, prenda in
considerazione in maniera differente i periodi nel corso dei quali vengono
realmente effettuate delle prestazioni di lavoro e quelli durante i quali non
viene svolto alcun lavoro effettivo, anche qualora tali periodi debbano essere
considerati, nella loro totalità, come «orario di lavoro» ai fini
dell’applicazione della direttiva suddetta». Così, un periodo di guardia nel
corso del quale «il militare è tenuto a rimanere nella caserma cui è assegnato,
ma non vi svolge un lavoro effettivo», può essere «retribuito in modo diverso da
un periodo di guardia durante il quale egli effettua prestazioni di lavoro
effettivo». Ciò è valido per tutti i lavoratori (CGUE,
15 luglio 2021, causa C-742/19, B.K.).
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2. Stati
membri
Francia
- Competenze ambientali dei comitati
aziendali : La legge
N°2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta contro il cambiamento climatico e
il rafforzamento della resilienza rispetto ai suoi effetti ha esteso le
competenze del comitato economico e sociale (CSE, la nuova denominazione dei
comitati aziendali) alle tematiche ambientali. Il CSE deve prendere in
considerazione le conseguenze ambientali delle decisioni adottate dall’azienda,
la quale è tenuta ad informare e consultare il CSE sulle conseguenze ambientali
dei progetti relativi all’organizzazione, alla gestione e all’andamento generale
dell’azienda, quali ad esempio le ristrutturazioni. Il CSE deve altresì essere
informato delle conseguenze ambientali delle attività dell’azienda. Il mandato
del consulente che assiste il CES per le questioni economiche, sociali e
finanziarie viene esteso anche alle tematiche ambientali.
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Italia
- Sospensione dei dipendenti non vaccinati :
Sono state emesse diverse pronunce in sede giudiziaria che
hanno ritenuto legittima la sospensione di un lavoratore non vaccinato dal
lavoro e dalla retribuzione. Occorre ricordare che in Italia l’obbligo vaccinale
riguarda soltanto il personale sanitario. Nella fattispecie, si tratta di casi
in cui le aziende avevano sospeso i lavoratori che non erano in possesso del
“green pass”, non come sanzione, ma in considerazione dell’incompatibilità del
loro stato di salute (non vaccinazione certificata dal medico del lavoro) con le
mansioni loro assegnate (contatto con i clienti, spazi limitati, ecc.). Tali
decisioni sono adottate sulla base dell’obbligo di sicurezza a carico del datore
di lavoro e si riferiscono in particolare all’introduzione, da parte del diritto
europeo, del Covid-19 nella lista degli agenti biologici contro cui il datore di
lavoro ha l’obbligo di proteggere i lavoratori. Per quanto poi riguarda la
generalizzazione dell’obbligo vaccinale nelle aziende, cui le organizzazioni
datoriali non sembrano essere opposte, i sindacati temono che ciò possa
diventare un pretesto per licenziare o discriminare i lavoratori.
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Lussemburgo
- Settore finanziario :
Il Consiglio di Governo ha espresso il proprio accordo, il
1° settembre, con la l’estensione generale del Contratto
collettivo di lavoro per i lavoratori del settore bancario 2021-2023
(cfr. comunicato),
rinnovato tramite l’accordo dell’11 giugno sottoscritto da tutte le parti
sociali (cfr. Comunicato
dell’organizzazione LCGB e dell’organizzazione imprenditoriale ABBL). Il
nuovo accordo introduce in particolare il diritto alla disconnessione e
alcune disposizioni sulla prevenzione dei rischi psicosociali. Esso è stato
sottoscritto contemporaneamente al nuovo contratto collettivo del settore
assicurativo.
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3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Modifica della legge applicabile :
In una controversia che vede opposti il comitato aziendale
europeo della banca HSBC
al management dell’azienda, il Central Arbitration Committee (CAC), la
giurisdizione britannica competente per le controversie in materia di relazioni
industriali ha emesso l’11 agosto una sentenza
sorprendente riguardante il cambiamento del rappresentante legale della
multinazionale a livello europeo. Occorre ricordare che le multinazionali che non
hanno sede nell’UE sono tenute a nominare un rappresentante in uno dei paesi dell’UE
con una competenza specifica in materia di relazioni con il comitato aziendale
europeo del gruppo. Come molte multinazionali, HSBC aveva nominato il proprio
rappresentante legale nel Regno Unito e negoziato l’istituzione del comitato
aziendale europeo secondo la legge britannica. Quando poi il Regno Unito è
fuoriuscito dall’UE, la direzione ha adottato in via autonoma la decisione di
nominare un nuovo rappresentante legale in Irlanda. Ha pertanto ritenuto che anche
l’accordo dovesse ora essere assoggettato al diritto irlandese, senza la necessità
procedere alla revisione dell’accordo approvato dalla maggioranza dei membri del
comitato aziendale europeo. Il CAC ha accolto questa posizione, ritenendo che un
cambiamento di rappresentante comporta automaticamente il cambiamento del diritto
applicabile, senza necessità di preventiva approvazione da parte del comitato
aziendale europeo. Tale decisione potrebbe avere conseguenze rilevanti per tutti i
CAE delle multinazionali che hanno deciso di trasferire il loro rappresentante dal
Regno Unito a un altro Stato membro. Infatti essi non sarebbero più in grado di
intraprendere un’azione legale dinanzi al CAC, in quanto la legge britannica non
sarebbe più applicabile all’accordo.
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Disaccordo su una ristrutturazione :
La federazione sindacale internazionale
UITA-IUF ha pubblicato il 19 luglio un comunicato al fine di
sostenere il parere
sfavorevole emesso il 28 giugno dal Comitato d’informazione e consultazione – CIC
(comitato aziendale europeo) della multinazionale Danone in merito alla
riorganizzazione “Local First”, che mira a realizzare risparmi di costi per 700
milioni di euro con 4.406 tagli di posti di lavoro (2.267 tenendo conto delle
assunzioni). Sulla base delle informazioni fornite dall’azienda e dal rapporto dei
consulenti del comitato, il parere denuncia «il ritmo forsennato delle
riorganizzazioni» che «indebolisce i gruppi e aumenta lo stress e i rischi
psicosociali per i lavoratori». Il progetto è «essenzialmente motivato da obiettivi
di borsa» e rischia, «a causa dell’esternalizzazione di alcune funzioni», di portare
al «trasferimento di occupazione in paesi low cost», come per alcuni servizi
informatici Il CIC chiede alla direzione di «garantire ai lavoratori un
ricollocamento professionale e programmi formativi adeguati e nelle migliori
condizioni possibili, e, per coloro che non troveranno un ricollocamento, un
indennizzo all’altezza del danno subito».
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Accordi
transnazionali
Diritti fondamentali e responsabilità sociale :
È stato rinnovato il 1° settembre da parte della casa
automobilistica tedesca Daimler, il suo comitato
aziendale globale e la federazione sindacale internazionale IndustriAll Global Union
l’Accordo globale sulla
responsabilità sociale e i diritti umani. Il primo accordo era stato firmato
nel 2002. IndustriAll sottolinea in particolare la volontà delle parti «di
individuare delle soluzioni nei paesi che non hanno ratificato» le convenzioni
dell’ILO che la Daimler si è impegnata a rispettare; il fatto che l’accordo include
«forti impegni e obblighi vincolanti per il management a tutti i livelli» così come
un «chiaro impegno alla neutralità aziendale in caso di campagne di
sindacalizzazione». Inoltre, l’accordo fa riferimento alla Convenzione ILO 190 sulla
violenza e le molestie sul lavoro e specifica il meccanismo per esercitare il dovere
di diligenza lungo tutte le catene di fornitura. Il nuovo testo contiene inoltre un
paragrafo sull’intelligenza artificiale, al fine di mantenerla sotto il controllo
umano (cfr. comunicato
di IndustriAll Global Union e comunicato
di Daimler).
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