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IR Notes 225 – 6 marzo 2024
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Bettina Braun, rappresentante del gruppo di lavoro ENNHRI su imprese e
diritti umani; policy advisor presso l’Istituto tedesco per i diritti
umani.
Il 5 marzo il Parlamento europeo e
il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul
regolamento che vieta dal mercato europeo i prodotti ottenuti
con il lavoro forzato (*). Secondo lei, questo regolamento può
essere efficace nell’affrontare il problema del lavoro
forzato? Il
Gruppo di lavoro Business & Human Rights della Rete Europea
delle Istituzioni nazionali per i Diritti Umani (ENNHRI) segue questo tema da diversi anni, e
naturalmente ci rallegriamo per il raggiungimento dell’accordo
provvisorio. A nostro parere esso offre grandi potenzialità ai fini
del contrasto al lavoro forzato nell’UE e nelle catene di fornitura
globali. Meccanismi analoghi esistono già in altre giurisdizioni, in
particolare negli Stati Uniti. Li abbiamo valutati, e riteniamo che
possano indurre cambiamenti concreti. Tuttavia, una delle nostre
preoccupazioni è che una volta individuati dalle aziende casi di
lavoro forzato nelle loro catene di fornitura, queste si limitino a
tagliare i ponti con il fornitore, senza andare ad incidere sulla
condizione delle persone interessate. Pertanto, affinché il
regolamento sia efficace, deve prevedere incentivi significativi a
favore dell’adozione di misure preventive e correttive. Abbiamo
rilevato esempi positivi di correttivi in casi di lavoro forzato
riscontrati nel settore privato, che hanno implicato misure quali il
rimborso delle mensilità di stipendio trattenute, il rimborso degli
importi pagati dai lavoratori per ottenere l’assunzione, e che li
hanno portati ad indebitarsi, il miglioramento delle condizioni di
lavoro o la restituzione dei documenti di identità confiscati. Sono
questi i risultati cui dovrebbe portare l’attuazione del
regolamento. La sua efficacia dipenderà quindi dal testo finale, da
come la Commissione Europea e le autorità nazionali competenti lo
attueranno nella pratica, dalle misure di supporto che forniranno
alle aziende, e da come queste ultime reagiranno quando il divieto
entrerà in vigore. Aggiungiamo, inoltre, che il regolamento è più
debole e, nello stesso tempo, più forte rispetto alla corrispondente
normativa statunitense. Più debole, perché le autorità devono
soddisfare soglie più elevate per dimostrare l’esistenza del lavoro
forzato. Più forte, perché non riguarda soltanto i prodotti
importati, bensì anche quelli ottenuti come risultato del lavoro
forzato all’interno della stessa Unione Europea. Infine, quando
verrà istituto dall’Unione Europea un meccanismo simile a quello
degli Stati Uniti, si chiuderà un ulteriore mercato ai prodotti
ottenuti con il lavoro forzato e, a causa delle possibili sanzioni,
si invierà un segnale forte agli operatori economici dimostrando che
i prodotti ottenuti con il lavoro forzato non sono
remunerativi.
(*) Cfr.
comunicati del Consiglio
e del Parlamento
Europeo.
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Agenda
7
marzo Online Webinar
co-organizzato dall’OCSE e dal Governo di Dubai sulla promozione
dell’equilibrio di genere, dedicato a: congedo parentale,
assistenza all’infanzia, lavoro flessibile, trasparenza retributiva e
alla legislazione anti-discriminazione.
8 marzo Bruxelles
Conferenza organizzata dalla presidenza di turno belga su “Il
benessere dei marittimi”
11 marzo Bruxelles Consiglio
Occupazione e politiche sociali (cfr. ordine
del giorno) con prevista votazione per l’adozione della
Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali.
11-12
marzo Bruxelles Consiglio
Occupazione e Politica Sociale
20
marzo Bruxelles Vertice
sociale trilaterale
22
marzo Lisbona Conferenza
internazionale dal titolo “Diritto
del lavoro e nuove forme di organizzazione del lavoro:
regolamentazione o deregolamentazione“, organizzata
dall’Università NOVA di Lisbona (cfr. programma
e registrazione).
25-28 marzo Parigi Seminario
franco-tedesco destinato ai comitati aziendali europei,
organizzato dall’EWC Academy in collaborazione con Ultra Laborans e IR
Share, che modererà la giornata del 26 marzo dedicata alla revisione
della Direttiva relativa ai comitati aziendali europei e allo scambio
di pratiche tra membri dei CAE tedeschi e francesi.
28 marzo Parigi Conferenza
organizzata dal Centro studi su lavoro e occupazione (CEET) del CNAM su
“Contrattazione
collettiva settoriale e retribuzioni: quali insegnamenti trarre
dalle recenti tendenze in Francia e Germania?”.
2 aprile
Online Webinar
organizzato dall’Institut du Travail dell’Università di Strasburgo e dal
DREETS Grand Est sul dialogo
sociale ambientale, con la partecipazione di Barbara Palli,
Docente presso l’Università di Lorena.
15-16
aprile La Hulpe Conferenza
di alto livello organizzata dalla Presidenza di turno belga dell’UE in
cui si dibatterà, tra gli altri temi, dell’attuazione del pilastro
europeo dei diritti sociali e sarà adottata la Dichiarazione di
La Hulpe sul futuro dell’Europa sociale, al fine di preparare la futura
agenda sociale per il periodo 2024-2029.
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Chi siamo?
IR Notes è una
comunicazione trasmessa ogni 15 giorni, disponibile in diverse lingue
europee (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco) e realizzata
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Un Dizionario europeo delle relazioni sociali
Per coloro che desiderano approfondire la
lettura di IR Notes, mettiamo a disposizione i link del Dizionario
europeo delle relazioni sociali,
pubblicato da Eurofound e regolarmente aggiornato da IR Share,
editore di IR Notes. Le definizioni dei termini sono disponibili in
inglese e possono essere facilmente trasposte grazie a strumenti di
traduzione online.
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Prima
Pagina
Gli Stati
membri gettano a mare la due diligence
Come già annunciavamo nel nostro ultimo numero, sembra non essere terminata la serie
nera dell’adozione di direttive a favore di una maggiore giustizia sociale. I
rappresentanti degli Stati membri hanno respinto, il 28 febbraio, il testo di
compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento Europeo in merito alla
Direttiva sulla due diligence aziendale (cfr. IR Notes 221).
L’eurodeputata Lara Wolters (S&D), relatrice della proposta e negoziatrice del
Parlamento, si è detta indignata dall’atteggiamento degli Stati membri: «Le aziende
dell’UE hanno il diritto di sfruttare i bambini, hanno il diritto di distruggere le
foreste (…). Tanto per essere chiari, non è ciò che penso io, bensì ciò per cui si
sono battuti nelle ultime settimane Emmanuel Macron, Georgia Meloni e Christian
Lindner (NdR: il Ministro delle Finanze tedesco)». Già prima dell’adozione del
compromesso, il Consiglio era riuscito ad ottenere, come auspicava la Francia,
attenta ai desiderata dei suoi grandi gruppo bancari, che il settore finanziario
fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva. Secondo diverse fonti,
sembra che questa volta la Francia abbia tentato di convincere gli Stati membri ad
aumentare la soglia di organico per l’applicazione della direttiva alle aziende che
occupano un minimo di 5.000 lavoratori (rispetto ai 500 del compromesso), con la
conseguenza di escluderne l’80% dalla direttiva. La Germania ha optato per
l’astensione, così come l’Italia, ancora a favore del testo qualche settimana fa. In
totale, circa dieci Paesi hanno ritirato il sostegno al testo, che pure avevano
adottato a fine dicembre. Rilevando che l’astensione degli Stati membri è dovuta a
«ragioni diverse (incertezza giuridica, oneri amministrativi, timore di disparità di
trattamento sulla scena mondiale, ecc.)», la Presidenza di turno belga dell’UE
ritiene che vi sia comunque «una chiara volontà di dotarsi di una legislazione su
questo tema molto importante». Restano oramai solo pochi giorni per poter adottare
il testo prima dello scadere del mandato del Parlamento. Tanto più che, come ha
spiegato Lara Wolters durante la conferenza
stampa, il Consiglio non ha presentato alcuna proposta. Un atteggiamento
«irresponsabile» che sta seminando «il caos», secondo la deputata. Riferendosi a una
«minoranza di aziende» che influenzano il Consiglio e gli Stati membri, Lara Wolters
ha poi denunciato le organizzazioni imprenditoriali tedesca (BDI) e francese (Medef)
per aver usato tutta la loro influenza per sabotare il testo. Così, nel giro di
pochi mesi, gli interessi particolari di pochi sono riusciti ad avere la meglio sul
lavoro legislativo svolto in seno alle istituzioni europee a favore della tutela dei
lavoratori delle piattaforme digitali o per responsabilizzare le aziende europee. È
questa stessa logica che ha portato al fallimento dei negoziati sull’accordo europeo
in materia di telelavoro e sul diritto alla disconnessione. Occorrerà stare a vedere
se la Presidenza belga riuscirà a far rinsavire gli Stati membri, in particolare
l’11 marzo, giorno in cui ha inserito l’adozione della Direttiva sul lavoro tramite
piattaforme digitali nell’agenda del Consiglio. Le possibilità sono scarse, e le
tutele di cui potrebbero fruire milioni di lavoratori nell’UE e nel mondo rischiano
di svanire. E tutto ci porta a pensare che presumibilmente il prossimo Parlamento
Europeo non terrà in grande considerazione la giustizia sociale.
> Si
veda anche: reazione della Confederazione Europea dei
Sindacati (cfr. comunicato),
IndustriAll Europe (cfr. comunicato)
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1. Unione
Europea
Legislazione
Salute e sicurezza : Il
Consiglio ha adottato definitivamente la proposta di direttiva che innalza i valori
di esposizione al piombo e introduce valori limite per i diisocianati (cfr. IR Notes 202, 214 e 219). La
direttiva, che sarà pubblicata a breve, dovrà essere recepita entro due anni (cfr.
comunicato
e Carcinogens directive
revision).
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Progetti
Scioperi e mercato unico : È
stato raggiunto 1° febbraio un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento
Europeo sul Regolamento relativo alle emergenze e alla resilienza nel mercato
interno (IMERA) (cfr. testo del compromesso finale EN).
Il testo è volto ad anticipare gli impatti delle crisi future garantendo la
stabilità delle catene di approvvigionamento di beni e servizi essenziali (cfr. comunicato).
Esso mantiene l’esenzione prevista dal precedente regolamento del 1998 al fine di
evitare che l’esercizio del diritto di sciopero sia considerato un ostacolo alla
libera circolazione, giustificando l’intervento degli Stati membri per porvi fine.
Il mantenimento di tale esenzione, eliminata in una prima bozza del testo, era stato
richiesto dal movimento sindacale europeo, che temeva un possibile attentato al
diritto di sciopero (cfr. comunicato di IndustriAll Europe).
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- Parità : Sono state
adottare dal Consiglio il 20 febbraio due proposte di direttive volte a
rafforzare il ruolo svolto dagli organismi per la parità in tutta l’UE. Dopo il
voto formale del Parlamento europeo, si prevede che le due direttive – la prima
riguardante la parità di trattamento tra donne e uomini, e la seconda ogni altra
forma di discriminazione – saranno adottate a maggio e pubblicate subito dopo
(cfr. comunicato).
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Attualità
sociale
Sostegno ai lavoratori licenziati :
Il 29 febbraio, la Commissione Europea ha proposto due
interventi del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Il primo è
destinato a sostenere gli 835 lavoratori tedeschi licenziati dal produttore di tubi
d’acciaio Vallourec a seguito della decisione dell’azienda di chiudere i propri
impianti di fabbricazione di tubi in Germania, e di trasferire la produzione in
Brasile (cfr. comunicato).
Il secondo riguarda i 390 lavoratori licenziati dalla Danish Crown, dopo che
l’azienda produttrice di carni ha chiuso un impianto di macellazione in Danimarca
(cfr. comunicato).
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Giurisprudenza
Licenziamenti collettivi : La
Corte di Giustizia ha chiarito i casi in cui l’azienda è obbligata a consultare i
rappresentanti del personale quando sono previste riduzioni di organico. Nel caso di
specie, un’azienda alberghiera che occupava 43 lavoratori nella sede centrale, ha
adottato la decisione di cedere in gestione 13 dei suoi 20 stabilimenti, con la
conseguenza di dover ridurre il numero degli addetti della sede centrale. L’azienda
ha inizialmente offerto a una decina di dipendenti la possibilità di essere assunti
dall’azienda rilevatrice, e ha poi licenziato 9 lavoratori per motivi economici.
Ritendendo fraudolento il comportamento dell’azienda, che aveva spinto
artificialmente esodi volontari al fine di evitare l’avvio di una procedura per
licenziamenti collettivi, i lavoratori contestato la decisione dell’azienda. Il
ricorso dei lavoratori è stato respinto dal giudice nazionale con la motivazione che
i licenziamenti (9) non raggiungessero le soglie stabilite per l’avvio della
procedura obbligatoria in caso di licenziamenti collettivi. Al proposito occorre
tener conto che, in una precedente sentenza, la Corte di Giustizia aveva già
affermato che «una consultazione che inizi quando una decisione che rende necessari
tali licenziamenti collettivi è già stata adottata non potrebbe più utilmente avere
ad oggetto l’esame di alternative ipotizzabili al fine di evitare i medesimi» (CGUE,
10 settembre 2009, causa C‑44/08, Akavan Erityisalojen). Nel caso di specie,
quindi, puntualizza la Corte, in base all’Articolo 2(1) della Direttiva 98/59 del 20
luglio 1998 (cfr. Collective redundancy),
l’obbligo di consultazione sorge dal momento in cui il datore di lavoro «prevede o
pianifica una riduzione del numero dei posti che può superare quelli» stabiliti
dalla Direttiva e «non nel momento in cui, dopo aver adottato misure di riduzione di
tale numero, il datore di lavoro acquisisce la certezza di dover effettivamente
procedere al licenziamento di un numero di lavoratori superiore a tali soglie» (CGUE,
22 febbraio 2024, causa. C‑589/22, Resorts Mallorca Hotels International).
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Recesso da un contratto a tempo determinato :
Un lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, è
stato licenziato durante il periodo di vigenza del contratto. Conformemente alla
legislazione polacca, l’azienda ha rispettato il preavviso al dipendente, ma, nella
lettera di licenziamento, non ha comunicato alcuna motivazione. L’ex dipendente ha
sostenuto che l’assenza di siffatta motivazione, in quanto tale obbligo sussiste in
caso di recesso da contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato, violi il
principio di non discriminazione sancito dalla legislazione polacca e dell’Unione
Europea. La Corte di Giustizia ha pertanto riscontrato una discriminazione che il
Governo polacco non è stato in grado di giustificare. Secondo il parere della Corte,
infatti, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che essa «osta a una normativa
nazionale secondo la quale un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto
il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è
tenuto a tale obbligo in caso di recesso da un contratto di lavoro a tempo
indeterminato». Inoltre, la Corte invita la giurisdizione nazionale ad applicare
l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando la disposizione
nazionale contraria al diritto dell’Unione (cfr. CGUE,
20 febbraio 2024, causa C‑715/20, K.L).
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Lavoro tramite agenzia interinale :
La Corte di Giustizia ha emesso una sentenza relativa alla
parità di trattamento tra i lavoratori tramite agenzia interinale e i lavoratori
legati da un rapporto a tempo indeterminato ad un’impresa utilizzatrice, come
previsto dalla Direttiva 91/383 del 25 giugno 1991, pronunciandosi nel caso di un
lavoratore temporaneo vittima di un infortunio sul lavoro e dichiarato affetto da
inabilità totale permanente a svolgere la professione abituale a seguito di tale
infortunio. Al lavoratore è stata riconosciuta, in conformità al contratto
collettivo del lavoro interinale, un’indennità pari a 10.500 euro. Se tuttavia
questi fosse stato legato da un rapporto a tempo indeterminato all’impresa
utilizzatrice, avrebbe percepito, per le stesse ragioni, un’indennità pari a
60.101,21 euro in base al contratto collettivo per il settore dei trasporti. In
materia, la Corte di Giustizia ha ricordato che l’esistenza di un rapporto di lavoro
temporaneo non può giustificare una disparità di trattamento per quanto riguarda le
condizioni di lavoro, in particolare, in quanto i lavoratori tramite agenzia
interinale, in alcuni settori, sono esposti a un rischio maggiore di infortunio sul
lavoro rispetto agli altri lavoratori. Se, in caso di infortunio sul lavoro, il
rischio finanziario per le imprese utilizzatrici fosse inferiore per i lavoratori
interinali rispetto ai lavoratori assunti direttamente, esse «sarebbero meno
incentivate a investire nella sicurezza dei lavoratori interinali, il che porterebbe
a disattendere» l’obiettivo di salute e sicurezza. È certamente possibile
l’applicazione di un contratto collettivo specifico per il lavoro tramite agenzia
interinale, tuttavia esso deve garantire la «protezione globale dei lavoratori
interinali» in termini di condizioni di base di lavoro e d’occupazione che
consentano di controbilanciare la disparità di trattamento da essi subita. Spetta al
giudice nazionale accertare questo aspetto. Altrimenti, per la Corte si configura
una disparità di trattamento contraria al diritto dell’UE (CGUE,
22 febbraio 2024, causa C-649/22, Randstad Empleo ETT SAU).
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Dialogo
sociale settoriale
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2. Stati
membri
Germania
Sindacati e attivisti per il clima :
La Federazione dei sindacati dei servizi ver.di e gli attivisti
per il clima hanno organizzato una giornata d’azione il 1° marzo in oltre 100 città,
chiedendo una «svolta per una mobilità» socialmente giusta e rispettosa del clima.
L’alleanza tra queste due forze mira ad ottenere maggiori finanziamenti strutturali
da parte delle autorità pubbliche al fine di rafforzare l’offerta di trasporto
pubblico (cfr. comunicato).
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Spagna
Algoritmi : La
Ministro del Lavoro e dell’Economia Sociale, Yolanda Díaz ha firmato, il 26
febbraio, congiuntamente con la propria controparte statunitense, Julie Su,
Segretario del Lavoro, una Dichiarazione sui pregiudizi algoritmici nel mondo del
lavoro, invitando la comunità internazionale a valutare l’impatto etico dell’uso dei
sistemi automatizzati e degli algoritmi nel mondo del lavoro (cfr. comunicato).
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Polonia
Congedi parentali : A seguito di
una petizione firmata da 16.000 persone, la Ministro della Famiglia, del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ha istituito un gruppo di
lavoro, con la partecipazione di esperti e parti sociali, al fine di migliorare i
diritti al congedi per i genitori di bambini prematuri o ricoverati in ospedale dopo
la nascita (cfr. comunicato).
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3. Paesi
Terzi
Regno
Unito
Menopausa : La Commissione per
l’Uguaglianza e i Diritti Umani (EHRC) ha pubblicato il 22 febbraio una Guida
rivolta alle aziende riguardante la menopausa nei luoghi di lavoro al fine
di aiutare i datori di lavoro a comprendere gli obblighi legali a loro carico in
materia di sostegno alle lavoratrici che soffrono di sintomi legati alla menopausa e
alla perimenopausa. La guida sottolinea che quando i sintomi hanno un impatto
sostanziale e a lungo termine sulla capacità della donna di svolgere le normali
attività quotidiane, possono essere considerati una disabilità; in tal caso, il
datore di lavoro avrà l’obbligo di apportare adeguamenti ragionevoli. Inoltre,
questo non dovrà procedere ad alcuna discriminazione diretta o indiretta sulla base
della disabilità. La guida specifica altresì che per le donne interessate possono
anche essere previste tutele contro la discriminazione.
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4. Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Ristrutturazioni : Il comitato
aziendale europeo Unilever ha
avviato le consultazioni sulla proposta di cessione dell’attività Elida Beauty al
fondo di investimento americano Yellow Wood. «I lavoratori e i loro rappresentanti
sono venuti a conoscenza della notizia attraverso la stampa alla fine di dicembre»,
spiega Hermann Soggeberg, segretario del CAE, che si è prefissato come obiettivo per
il comitato di «tutelare il più possibile i lavoratori interessati», al fine di
garantire il mantenimento delle loro condizioni di lavoro e di fornire il miglior
supporto possibile per le trattative locali.
>
Si veda anche: pubblicazione online dell’accordo per la costituzione del
Comitato Aziendale Europeo di Technip
Energies.
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Negoziati
transnazionali
Libertà sindacale : È stato
sottoscritto il 1° marzo tra la federazione sindacale internazionale UNI Global
Union e il gruppo CIRSA,
leader nel settore della gestione di casinò (13.338 addetti, di cui 4.434 in
Spagna), un Accordo quadro
internazionale in cui si afferma la libertà di associazione e di
contrattazione collettiva (cfr. comunicato UNI Global
Union). In materia di risoluzione delle controversie, questo è il secondo
accordo globale, dopo quello firmato con Orpéa nel 2022, che fa esplicito
riferimento al ricorso alle regole di mediazione e arbitrato stabilite dal
Regolamento internazionale di arbitrato e conciliazione in materia di lavoro (ILAC).
>
Si veda anche: il 24 gennaio, la federazione
sindacale internazionale IUF ha firmato un Protocollo
d’intesa congiunto sul diritto sindacale con Lipton Teas and Infusions.
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Sindicalismo
Vertenza collettiva : Le
federazioni sindacali internazionali, PSI, IndustriAll Global Union, EPSU,
IndustriAll Europe, hanno inviato il 20 febbraio una lettera alla direzione del
gruppo italiano Enel, a sostegno della mobilitazione dei loro affiliati italiani
(Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL) contro la riorganizzazione determinata dal
nuovo piano strategico. I firmatari si dicono «sbalorditi nell’apprendere che Enel,
in violazione dell’accordo quadro globale, nonché dell’accordo istitutivo del
comitato aziendale europeo, stia adottando decisioni con gravi conseguenze negative
per le condizioni di lavoro dei lavoratori di Enel, senza che essi partecipino al
processo decisionale» (cfr. comunicato EPSU).
Non sembrano previste contrazioni di organico, ma l’azienda ha dichiarato alla
stampa italiana «di non aver mai abbandonato il tavolo negoziale e di essere sempre
rimasta aperta al dialogo e pronta ad un confronto per trovare soluzioni che
coniughino flessibilità ed efficienza ».
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