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IR Notes 225 – Gli Stati membri gettano a mare la due diligence

  IR Notes 225 – 6 marzo 2024
www.irshare.eu
 
 
  Una domanda a…
Bettina Braun, rappresentante del gruppo di lavoro ENNHRI su imprese e diritti umani; policy advisor presso l’Istituto tedesco per i diritti umani.

Il 5 marzo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento che vieta dal mercato europeo i prodotti ottenuti con il lavoro forzato (*). Secondo lei, questo regolamento può essere efficace nell’affrontare il problema del lavoro forzato?
Il Gruppo di lavoro Business & Human Rights della Rete Europea delle Istituzioni nazionali per i Diritti Umani (ENNHRI) segue questo tema da diversi anni, e naturalmente ci rallegriamo per il raggiungimento dell’accordo provvisorio. A nostro parere esso offre grandi potenzialità ai fini del contrasto  al lavoro forzato nell’UE e nelle catene di fornitura globali. Meccanismi analoghi esistono già in altre giurisdizioni, in particolare negli Stati Uniti. Li abbiamo valutati, e riteniamo che possano indurre cambiamenti concreti. Tuttavia, una delle nostre preoccupazioni è che una volta individuati dalle aziende casi di lavoro forzato nelle loro catene di fornitura, queste si limitino a tagliare i ponti con il fornitore, senza andare ad incidere sulla condizione delle persone interessate. Pertanto, affinché il regolamento sia efficace, deve prevedere incentivi significativi a favore dell’adozione di misure preventive e correttive. Abbiamo rilevato esempi positivi di correttivi in casi di lavoro forzato riscontrati nel settore privato, che hanno implicato misure quali il rimborso delle mensilità di stipendio trattenute, il rimborso degli importi pagati dai lavoratori per ottenere l’assunzione, e che li hanno portati ad indebitarsi, il miglioramento delle condizioni di lavoro o la restituzione dei documenti di identità confiscati. Sono questi i risultati cui dovrebbe portare l’attuazione del regolamento. La sua efficacia dipenderà quindi dal testo finale, da come la Commissione Europea e le autorità nazionali competenti lo attueranno nella pratica, dalle misure di supporto che forniranno alle aziende, e da come queste ultime reagiranno quando il divieto entrerà in vigore. Aggiungiamo, inoltre, che il regolamento è più debole e, nello stesso tempo, più forte rispetto alla corrispondente normativa statunitense. Più debole, perché le autorità devono soddisfare soglie più elevate per dimostrare l’esistenza del lavoro forzato. Più forte, perché non riguarda soltanto i prodotti importati, bensì anche quelli ottenuti come risultato del lavoro forzato all’interno della stessa Unione Europea. Infine, quando verrà istituto dall’Unione Europea un meccanismo simile a quello degli Stati Uniti, si chiuderà un ulteriore mercato ai prodotti ottenuti con il lavoro forzato e, a causa delle possibili sanzioni, si invierà un segnale forte agli operatori economici dimostrando che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato non sono remunerativi.


(*) Cfr. comunicati del Consiglio e del Parlamento Europeo.

 
  Agenda

 


7 marzo
Online
Webinar co-organizzato dall’OCSE e dal Governo di Dubai sulla promozione dell’equilibrio di genere, dedicato a: congedo parentale, assistenza all’infanzia, lavoro flessibile, trasparenza retributiva e alla legislazione anti-discriminazione.


8 marzo
Bruxelles
Conferenza organizzata dalla presidenza di turno belga su “Il benessere dei marittimi”


11 marzo
Bruxelles
Consiglio Occupazione e politiche sociali (cfr. ordine del giorno) con prevista votazione per l’adozione della Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali.


11-12 marzo
Bruxelles
Consiglio Occupazione e Politica Sociale


20 marzo
Bruxelles
Vertice sociale trilaterale


22 marzo
Lisbona
Conferenza internazionale dal titolo “Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione del lavoro: regolamentazione o deregolamentazione“, organizzata dall’Università NOVA di Lisbona (cfr. programma e registrazione).


25-28 marzo
Parigi

Seminario franco-tedesco destinato ai comitati aziendali europei, organizzato dall’EWC Academy in collaborazione con Ultra Laborans e IR Share, che modererà la giornata del 26 marzo dedicata alla revisione della Direttiva relativa  ai comitati aziendali europei e allo scambio di pratiche tra membri dei CAE tedeschi e francesi.


28 marzo
Parigi
Conferenza organizzata dal Centro studi su lavoro e occupazione (CEET) del CNAM su “Contrattazione collettiva settoriale e retribuzioni: quali insegnamenti trarre dalle recenti tendenze in Francia e Germania?”.


2 aprile
Online
Webinar organizzato dall’Institut du Travail dell’Università di Strasburgo e dal DREETS Grand Est sul dialogo sociale ambientale, con la partecipazione di Barbara Palli, Docente presso l’Università di Lorena.


15-16 aprile
La Hulpe
Conferenza di alto livello organizzata dalla Presidenza di turno belga dell’UE in cui si dibatterà, tra gli altri temi, dell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e sarà adottata la Dichiarazione di La Hulpe sul futuro dell’Europa sociale, al fine di preparare la futura agenda sociale per il periodo 2024-2029.

 
  Chi siamo?

 


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Prima Pagina
Gli Stati membri gettano a mare la due diligence

Come già annunciavamo nel nostro ultimo numero, sembra non essere terminata la serie nera dell’adozione di direttive a favore di una maggiore giustizia sociale. I rappresentanti degli Stati membri hanno respinto, il 28 febbraio, il testo di compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento Europeo in merito alla Direttiva sulla due diligence aziendale (cfr. IR Notes 221). L’eurodeputata Lara Wolters (S&D), relatrice della proposta e negoziatrice del Parlamento, si è detta indignata dall’atteggiamento degli Stati membri: «Le aziende dell’UE hanno il diritto di sfruttare i bambini, hanno il diritto di distruggere le foreste (…). Tanto per essere chiari, non è ciò che penso io, bensì ciò per cui si sono battuti nelle ultime settimane Emmanuel Macron, Georgia Meloni e Christian Lindner (NdR: il Ministro delle Finanze tedesco)». Già prima dell’adozione del compromesso, il Consiglio era riuscito ad ottenere, come auspicava la Francia, attenta ai desiderata dei suoi grandi gruppo bancari, che il settore finanziario fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva. Secondo diverse fonti, sembra che questa volta la Francia abbia tentato di convincere gli Stati membri ad aumentare la soglia di organico per l’applicazione della direttiva alle aziende che occupano un minimo di 5.000 lavoratori (rispetto ai 500 del compromesso), con la conseguenza di escluderne l’80% dalla direttiva. La Germania ha optato per l’astensione, così come l’Italia, ancora a favore del testo qualche settimana fa. In totale, circa dieci Paesi hanno ritirato il sostegno al testo, che pure avevano adottato a fine dicembre. Rilevando che l’astensione degli Stati membri è dovuta a «ragioni diverse (incertezza giuridica, oneri amministrativi, timore di disparità di trattamento sulla scena mondiale, ecc.)», la Presidenza di turno belga dell’UE ritiene che vi sia comunque «una chiara volontà di dotarsi di una legislazione su questo tema molto importante». Restano oramai solo pochi giorni per poter adottare il testo prima dello scadere del mandato del Parlamento. Tanto più che, come ha spiegato Lara Wolters durante la conferenza stampa, il Consiglio non ha presentato alcuna proposta. Un atteggiamento «irresponsabile» che sta seminando «il caos», secondo la deputata. Riferendosi a una «minoranza di aziende» che influenzano il Consiglio e gli Stati membri, Lara Wolters ha poi denunciato le organizzazioni imprenditoriali tedesca (BDI) e francese (Medef) per aver usato tutta la loro influenza per sabotare il testo. Così, nel giro di pochi mesi, gli interessi particolari di pochi sono riusciti ad avere la meglio sul lavoro legislativo svolto in seno alle istituzioni europee a favore della tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali o per responsabilizzare le aziende europee. È questa stessa logica che ha portato al fallimento dei negoziati sull’accordo europeo in materia di telelavoro e sul diritto alla disconnessione. Occorrerà stare a vedere se la Presidenza belga riuscirà a far rinsavire gli Stati membri, in particolare l’11 marzo, giorno in cui ha inserito l’adozione della Direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali nell’agenda del Consiglio. Le possibilità sono scarse, e le tutele di cui potrebbero fruire milioni di lavoratori nell’UE e nel mondo rischiano di svanire. E tutto ci porta a pensare che presumibilmente il prossimo Parlamento Europeo non terrà in grande considerazione la giustizia sociale.


> Si veda anche: reazione della Confederazione Europea dei Sindacati (cfr. comunicato), IndustriAll Europe (cfr. comunicato)


1. Unione Europea
Legislazione

Salute e sicurezza : Il Consiglio ha adottato definitivamente la proposta di direttiva che innalza i valori di esposizione al piombo e introduce valori limite per i diisocianati (cfr. IR Notes 202, 214 e 219). La direttiva, che sarà pubblicata a breve, dovrà essere recepita entro due anni (cfr. comunicato e Carcinogens directive revision).


Progetti

Scioperi e mercato unico : È stato raggiunto 1° febbraio un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento Europeo sul Regolamento relativo alle emergenze e alla resilienza nel mercato interno (IMERA) (cfr. testo del compromesso finale EN). Il testo è volto ad anticipare gli impatti delle crisi future garantendo la stabilità delle catene di approvvigionamento di beni e servizi essenziali (cfr. comunicato). Esso mantiene l’esenzione prevista dal precedente regolamento del 1998 al fine di evitare che l’esercizio del diritto di sciopero sia considerato un ostacolo alla libera circolazione, giustificando l’intervento degli Stati membri per porvi fine. Il mantenimento di tale esenzione, eliminata in una prima bozza del testo, era stato richiesto dal movimento sindacale europeo, che temeva un possibile attentato al diritto di sciopero (cfr. comunicato di IndustriAll Europe).



  • Parità : Sono state adottare dal Consiglio il 20 febbraio due proposte di direttive volte a rafforzare il ruolo svolto dagli organismi per la parità in tutta l’UE. Dopo il voto formale del Parlamento europeo, si prevede che le due direttive – la prima riguardante la parità di trattamento tra donne e uomini, e la seconda ogni altra forma di discriminazione – saranno adottate a maggio e pubblicate subito dopo (cfr. comunicato).

Attualità sociale

Sostegno ai lavoratori licenziati : Il 29 febbraio, la Commissione Europea ha proposto due interventi del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Il primo è destinato a sostenere gli 835 lavoratori tedeschi licenziati dal produttore di tubi d’acciaio Vallourec a seguito della decisione dell’azienda di chiudere i propri impianti di fabbricazione di tubi in Germania, e di trasferire la produzione in Brasile (cfr. comunicato). Il secondo riguarda i 390 lavoratori licenziati dalla Danish Crown, dopo che l’azienda produttrice di carni ha chiuso un impianto di macellazione in Danimarca (cfr. comunicato).


Giurisprudenza

Licenziamenti collettivi : La Corte di Giustizia ha chiarito i casi in cui l’azienda è obbligata a consultare i rappresentanti del personale quando sono previste riduzioni di organico. Nel caso di specie, un’azienda alberghiera che occupava 43 lavoratori nella sede centrale, ha adottato la decisione di cedere in gestione 13 dei suoi 20 stabilimenti, con la conseguenza di dover ridurre il numero degli addetti della sede centrale. L’azienda ha inizialmente offerto a una decina di dipendenti la possibilità di essere assunti dall’azienda rilevatrice, e ha poi licenziato 9 lavoratori per motivi economici. Ritendendo fraudolento il comportamento dell’azienda, che aveva spinto artificialmente esodi volontari al fine di evitare l’avvio di una procedura per licenziamenti collettivi, i lavoratori contestato la decisione dell’azienda. Il ricorso dei lavoratori è stato respinto dal giudice nazionale con la motivazione che i licenziamenti (9) non raggiungessero le soglie stabilite per l’avvio della procedura obbligatoria in caso di licenziamenti collettivi. Al proposito occorre tener conto che, in una precedente sentenza, la Corte di Giustizia aveva già affermato che «una consultazione che inizi quando una decisione che rende necessari tali licenziamenti collettivi è già stata adottata non potrebbe più utilmente avere ad oggetto l’esame di alternative ipotizzabili al fine di evitare i medesimi» (CGUE, 10 settembre 2009, causa C‑44/08, Akavan Erityisalojen). Nel caso di specie, quindi, puntualizza la Corte, in base all’Articolo 2(1) della Direttiva 98/59 del 20 luglio 1998 (cfr. Collective redundancy), l’obbligo di consultazione sorge dal momento in cui il datore di lavoro «prevede o pianifica una riduzione del numero dei posti che può superare quelli» stabiliti dalla Direttiva e «non nel momento in cui, dopo aver adottato misure di riduzione di tale numero, il datore di lavoro acquisisce la certezza di dover effettivamente procedere al licenziamento di un numero di lavoratori superiore a tali soglie» (CGUE, 22 febbraio 2024, causa. C‑589/22, Resorts Mallorca Hotels International).



Recesso da un contratto a tempo determinato : Un lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, è stato licenziato durante il periodo di vigenza del contratto. Conformemente alla legislazione polacca, l’azienda ha rispettato il preavviso al dipendente, ma, nella lettera di licenziamento, non ha comunicato alcuna motivazione. L’ex dipendente ha sostenuto che l’assenza di siffatta motivazione, in quanto tale obbligo sussiste in caso di recesso da contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato, violi il principio di non discriminazione sancito dalla legislazione polacca e dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha pertanto riscontrato una discriminazione che il Governo polacco non è stato in grado di giustificare. Secondo il parere della Corte, infatti, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che essa «osta a una normativa nazionale secondo la quale un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è tenuto a tale obbligo in caso di recesso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato». Inoltre, la Corte invita la giurisdizione nazionale ad applicare l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando la disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione (cfr. CGUE, 20 febbraio 2024, causa C‑715/20, K.L).



Lavoro tramite agenzia interinale : La Corte di Giustizia ha emesso una sentenza relativa alla parità di trattamento tra i lavoratori tramite agenzia interinale e i lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato ad un’impresa utilizzatrice, come previsto dalla Direttiva 91/383 del 25 giugno 1991, pronunciandosi nel caso di un lavoratore temporaneo vittima di un infortunio sul lavoro e dichiarato affetto da inabilità totale permanente a svolgere la professione abituale a seguito di tale infortunio. Al lavoratore è stata riconosciuta, in conformità al contratto collettivo del lavoro interinale, un’indennità pari a 10.500 euro. Se tuttavia questi fosse stato legato da un rapporto a tempo indeterminato all’impresa utilizzatrice, avrebbe percepito, per le stesse ragioni, un’indennità pari a 60.101,21 euro in base al contratto collettivo per il settore dei trasporti. In materia, la Corte di Giustizia ha ricordato che l’esistenza di un rapporto di lavoro temporaneo non può giustificare una disparità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, in particolare, in quanto i lavoratori tramite agenzia interinale, in alcuni settori, sono esposti a un rischio maggiore di infortunio sul lavoro rispetto agli altri lavoratori. Se, in caso di infortunio sul lavoro, il rischio finanziario per le imprese utilizzatrici fosse inferiore per i lavoratori interinali rispetto ai lavoratori assunti direttamente, esse «sarebbero meno incentivate a investire nella sicurezza dei lavoratori interinali, il che porterebbe a disattendere» l’obiettivo di salute e sicurezza. È certamente possibile l’applicazione di un contratto collettivo specifico per il lavoro tramite agenzia interinale, tuttavia esso deve garantire la «protezione globale dei lavoratori interinali» in termini di condizioni di base di lavoro e d’occupazione che consentano di controbilanciare la disparità di trattamento da essi subita. Spetta al giudice nazionale accertare questo aspetto. Altrimenti, per la Corte si configura una disparità di trattamento contraria al diritto dell’UE (CGUE, 22 febbraio 2024, causa C-649/22, Randstad Empleo ETT SAU).


Dialogo sociale settoriale

2. Stati membri
Germania

Sindacati e attivisti per il clima : La Federazione dei sindacati dei servizi ver.di e gli attivisti per il clima hanno organizzato una giornata d’azione il 1° marzo in oltre 100 città, chiedendo una «svolta per una  mobilità» socialmente giusta e rispettosa del clima. L’alleanza tra queste due forze mira ad ottenere maggiori finanziamenti strutturali da parte delle autorità pubbliche al fine di rafforzare l’offerta di trasporto pubblico (cfr. comunicato).


Spagna

Algoritmi : La Ministro del Lavoro e dell’Economia Sociale, Yolanda Díaz ha firmato, il 26 febbraio, congiuntamente con la propria controparte statunitense, Julie Su, Segretario del Lavoro, una Dichiarazione sui pregiudizi algoritmici nel mondo del lavoro, invitando la comunità internazionale a valutare l’impatto etico dell’uso dei sistemi automatizzati e degli algoritmi nel mondo del lavoro (cfr. comunicato).


Polonia

Congedi parentali : A seguito di una petizione firmata da 16.000 persone, la Ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ha istituito un gruppo di lavoro, con la partecipazione di esperti e parti sociali, al fine di migliorare i diritti al congedi per i genitori di bambini prematuri o ricoverati in ospedale dopo la nascita (cfr. comunicato).


3. Paesi Terzi
Regno Unito

Menopausa : La Commissione per l’Uguaglianza e i Diritti Umani (EHRC) ha pubblicato il 22 febbraio una Guida rivolta alle aziende riguardante la menopausa nei luoghi di lavoro al fine di aiutare i datori di lavoro a comprendere gli obblighi legali a loro carico in materia di sostegno alle lavoratrici che soffrono di sintomi legati alla menopausa e alla perimenopausa. La guida sottolinea che quando i sintomi hanno un impatto sostanziale e a lungo termine sulla capacità della donna di svolgere le normali attività quotidiane, possono essere considerati una disabilità;  in tal caso, il datore di lavoro avrà l’obbligo di apportare adeguamenti ragionevoli. Inoltre, questo non dovrà procedere ad alcuna discriminazione diretta o indiretta sulla base della disabilità. La guida specifica altresì che per le donne interessate possono anche essere previste tutele contro la discriminazione.


4. Aziende
Comitati Aziendali Europei

Ristrutturazioni : Il comitato aziendale europeo Unilever ha avviato le consultazioni sulla proposta di cessione dell’attività Elida Beauty al fondo di investimento americano Yellow Wood. «I lavoratori e i loro rappresentanti sono venuti a conoscenza della notizia attraverso la stampa alla fine di dicembre», spiega Hermann Soggeberg, segretario del CAE, che si è prefissato come obiettivo per il comitato di «tutelare il più possibile i lavoratori interessati», al fine di garantire il mantenimento delle loro condizioni di lavoro e di fornire il miglior supporto possibile per le trattative locali.


> Si veda anche: pubblicazione online dell’accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo di Technip Energies.


Negoziati transnazionali

Libertà sindacale : È stato sottoscritto il 1° marzo tra la federazione sindacale internazionale UNI Global Union e il gruppo CIRSA, leader nel settore della gestione di casinò (13.338 addetti, di cui 4.434 in Spagna), un Accordo quadro internazionale in cui si afferma la libertà di associazione e di contrattazione collettiva (cfr. comunicato UNI Global Union). In materia di risoluzione delle controversie, questo è il secondo accordo globale, dopo quello firmato con Orpéa nel 2022, che fa esplicito riferimento al ricorso alle regole di mediazione e arbitrato stabilite dal Regolamento internazionale di arbitrato e conciliazione in materia di lavoro (ILAC).


> Si veda anche: il 24 gennaio, la federazione sindacale internazionale IUF ha firmato un Protocollo d’intesa congiunto sul diritto sindacale con Lipton Teas and Infusions.


Sindicalismo

Vertenza collettiva : Le federazioni sindacali internazionali, PSI, IndustriAll Global Union, EPSU, IndustriAll Europe, hanno inviato il 20 febbraio una lettera alla direzione del gruppo italiano Enel, a sostegno della mobilitazione dei loro affiliati italiani (Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL) contro la riorganizzazione determinata dal nuovo piano strategico. I firmatari si dicono «sbalorditi nell’apprendere che Enel, in violazione dell’accordo quadro globale, nonché dell’accordo istitutivo del  comitato aziendale europeo, stia adottando decisioni con gravi conseguenze negative per le condizioni di lavoro dei lavoratori di Enel, senza che essi partecipino al processo decisionale» (cfr. comunicato EPSU). Non sembrano previste contrazioni di organico, ma l’azienda ha dichiarato alla stampa italiana «di non aver mai abbandonato il tavolo negoziale e di essere sempre rimasta aperta al dialogo e pronta ad un confronto per trovare soluzioni che coniughino flessibilità ed efficienza ».

 


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