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IR Notes 270 – Un 28° regime per trattenere gli “unicorni” nell’UE

  IR Notes 270 – 25 marzo 2026
www.irshare.eu
 
 
  Editoriale
Salvare gli “unicorni”, sacrificare il diritto sociale ?

Il regolamento sullo status di EU Inc. (cfr. Prima Pagina) deve essere interpretato alla luce del contesto delineato dalla comunicazione che annuncia nuove iniziative, dalla valutazione d’impatto che lo accompagna e dalla raccomandazione relativa alle definizioni di imprese innovative. Solo una lettura incrociata di questi strumenti consente di individuare con maggiore chiarezza le lacune del dispositivo e i rischi di ottimizzazione sociale denunciati dalle organizzazioni sindacali (cfr. infra, Attualità sociale). Un esempio emblematico: nella sua comunicazione, la Commissione fa riferimento al futuro pacchetto «Mobilità equa della manodopera», che dovrebbe essere presentato entro l’anno. In tale contesto, annuncia l’intenzione di esaminare «la possibilità di autorizzare in tutta l’Unione il telelavoro transfrontaliero al 100% per le start-up e le scale-up, applicando la legislazione in materia di previdenza sociale dello Stato membro in cui ha sede l’azienda». Questa «meravigliosa» semplificazione consentirebbe a un’impresa di scegliere uno Stato membro dell’UE in cui i contributi sociali sono bassi e la legislazione del lavoro quanto più flessibile possibile, al fine di reclutare talenti sottopagati (che potrebbero tuttavia, in prospettiva, arricchirsi grazie ai sistemi armonizzati di stock option previsti dal regolamento), impiegati da remoto, da qualsiasi paese dell’Unione, e affiliandoli a un regime di sicurezza sociale poco generoso dello Stato in cui ha  sede l’impresa. Inoltre, a seconda delle definizioni adottate per qualificare le diverse categorie di «imprese innovative» – o una loro eventuale revisione successiva, in particolare per quanto riguarda le soglie relative all’organico, al fatturato o agli investimenti in ricerca e sviluppo – nulla impedirebbe alle imprese tradizionali di accedere a questo nuovo status, svincolandosi dalle pastoie del diritto del lavoro e della previdenza sociale applicabili nel paese in cui hanno attualmente sede. Fantapolitica? Non proprio. L’Unione Europea è oggi spinta con crescente insistenza dagli Stati membri – come dimostrato ancora una volta dal Consiglio Europeo del 9 marzo – a semplificare il proprio «acquis comunitario» per rafforzare la competitività (cfr. conclusioni). Tuttavia, questo processo avanza spesso in modo indiretto, attraverso revisioni frammentate di testi che affrontano aspetti diversi di una medesima problematica o mediante l’adozione di «pacchetti» compositi, anziché attraverso una legislazione organica soggetta al procedimento legislativo ordinario, percepito come eccessivamente lungo da chi promuove un’accelerazione della deregulation. Ufficialmente, la Commissione respinge le pressioni volte all’adozione di una direttiva omnibus finalizzata alla revisione complessiva dell’acquis sociale europeo, come richiesto dalle parti datoriali europee. Difende inoltre la direttiva sulla trasparenza salariale, oggetto di attacchi da tutti i fronti. Precisa infine che il cosiddetto 28° regime non è concepito come uno strumento di elusione del diritto sociale. Eppure, se apertamente nessuno sembra voler scardinare il diritto sociale europeo, per timore delle reazioni di sindacati e cittadini, dietro le quinte, la macchina dello smantellamento dell’Europa sociale è ben avviata. È davvero una promessa di competitività voler imitare gli Stati Uniti, riprendendo la sigla «Inc.» ostentata da numerose multinazionali con sede nel Delaware, noto per la sua fiscalità mite? È lecito dubitarne. Modelli alternativi più virtuosi, come quelli delineati nel rapporto sulla democrazia sul lavoro presentato al governo spagnolo a febbraio (cfr. IR Notes 267), dovrebbero indurre a una riflessione approfondita e a privilegiare una «via europea». Ad esempio, riservare lo status di EU Inc. alle imprese che consentano ai lavoratori di partecipare ai processi decisionali, riconoscendo loro al contempo un accesso alla proprietà dell’impresa, potrebbe rappresentare una soluzione  più virtuosa oltre che economicamente più sostenibile nel lungo periodo.


Frédéric Turlan
Caporedattore di IR Notes

 
  Agenda

 


26 marzo
Online
Webinar organizzato da Eurofound ed Eige sul tema “Lanciare le linee guida a livello UE sulla valutazione e classificazione del lavoro neutra rispetto al genere”.


21 aprile
Bruxelles
Eurofound organizza un evento dedicato alla presentazione degli ultimi risultati del suo European Working Condition Survey sul tema: “Lavorare nell’era dell’IA – Come stanno cambiando le condizioni di lavoro in tutta Europa?”.


29 giugno
Lussemburgo
Consiglio Occupazione e Affari sociali.

 
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IR Notes è una comunicazione trasmessa ogni 15 giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco, polacco) e realizzata da IR Share insieme alla sua rete di esperti. Si occupa di diritto del lavoro, relazioni sociali e politica dell’occupazione a livello europeo. È disponibile sul sito tramite abbonamento al prezzo di 273 euro all’anno esentasse.


La squadra: questo numero è stato redatto da Inès Bollet, Victoria Fonseca, Ambre Grenier-Boley, Laura Renucci, Frédéric Turlan e Iris Turlan. Vedi sul sito la squadra di lavoro di IR Share.


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Prima Pagina
Un 28° regime per trattenere gli “unicorni” nell’UE

Il 18 marzo la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento volta a istituire un nuovo regime societario, denominato «EU Inc.», con l’obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di start-up e imprese innovative nell’Unione. Tali imprese beneficerebbero di un «nuovo insieme unico di norme societarie», configurato come un «28° regime», ossia una sorta di Stato membro fittizio in cui le norme di diritto societario sarebbero portate a un livello estremo di semplificazione. Il fulcro del dispositivo è costituito da una proposta di regolamento che punta a un’armonizzazione completa attraverso «un insieme unico» di norme che «le imprese potranno scegliere, anziché doversi destreggiare tra diversi regimi nazionali, liberando così il pieno potenziale del mercato unico». Grazie a tale regime, sarà possibile costituire una società in 48 ore, con un costo inferiore a 100 euro e senza requisiti minimi di capitale sociale, fornendo le informazioni una tantum tramite un’interfaccia europea. In caso di fallimento, le società EU Inc. potranno avvalersi di procedure di liquidazione semplificate e interamente digitali (cfr. comunicato della Commissione). La Commissione intende procedere celermente all’attuazione di questa raccomandazione contenuta nella Relazione Draghi (già risalente al settembre 2024; cfr. IR Notes 236), invitando gli Stati membri e il Parlamento ad adottare il testo entro la fine dell’anno.
A prima vista, il regolamento non prevede un alleggerimento della legislazione sociale. Esso precisa infatti che occorre garantire che «tale forma giuridica non possa essere utilizzata per eludere i diritti dei lavoratori, in particolare il diritto alla partecipazione nei consigli di amministrazione». Il testo chiarisce inoltre che, qualora nello Stato in cui ha sede una EU Inc. esistano norme in materia di partecipazione dei lavoratori, queste si applicano alla società. Tuttavia, il richiamo all’applicazione del  «principio prima-dopo», contenuto in uno dei consideranda, appare piuttosto vago quanto alla tutela dei preesistenti diritti di partecipazione dei lavoratori interessati da un’operazione transfrontaliera di una EU Inc. In tali casi, l’azienda è tenuta a negoziare con i lavoratori o i loro rappresentanti «al fine di individuare una soluzione condivisa» che concili il diritto della società di realizzare un’operazione transfrontaliera con i diritti di partecipazione dei lavoratori. I timori espressi dall’Istituto Sindacale Europeo appaiono pertanto fondati (cfr. Policy brief).
Per quanto riguarda i diritti collettivi, il considerando 18 precisa che, come per le altre società a responsabilità limitata, il quadro giuridico dell’UE in materia di informazione e consultazione dei lavoratori si applica anche alle società EU Inc., contrariamente a quanto auspicato dalla lobby delle start-up (cfr. proposta EU-Inc.org). Quanto al diritto del lavoro individuale, il testo stabilisce che trova applicazione il regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In altri termini, il lavoratore è soggetto «alla legislazione scelta dalle parti», pur beneficiando delle norme di tutela, quali le norme cogenti del diritto del lavoro del paese in cui svolge abitualmente la propria attività (art. 8 del regolamento), tra cui la durata massima dell’orario di lavoro settimanale o l’applicazione del salario minimo legale.
Infine, il regolamento considera i lavoratori soprattutto sotto il profilo dell’attrattività dei talenti: introduce un sistema armonizzato di piani di stock option, uniforme in tutti gli Stati membri, con la possibilità di emettere warrant che i lavoratori potranno acquisire dopo un periodo di maturazione obbligatorio di almeno 24 mesi. La tassazione avverrà al momento della cessione. L’obiettivo di sottrarre i talenti europei al canto delle sirene della Tech americana è condivisibile, ma non è privo di rischi per i lavoratori coinvolti, che potrebbero essere indotti ad accettare retribuzioni contenute in cambio di prospettive di forti guadagni futuri. Strumento di diritto societario per rafforzare la competitività, l’EU Inc. ha tutto per rassicurare gli imprenditori e per aprire voragini nel modello sociale europeo (cfr. Editoriale, a fronte).


1. Unione Europea
Attualità sociale

Reazioni al progetto del 28° regime : «La semplificazione non può servire da pretesto per smantellare il modello sociale europeo», avverte Esther Lynch, segretaria generale della Confederazione Europea dei Sindacati. Senza adeguate garanzie, questa proposta rischia di trasformarsi in una riedizione della direttiva Bolkestein, destinata al fallimento» (cfr. comunicato della CES). «Siamo lieti che il 28° regime sia proposto sotto forma di regolamento e che sia aperto a tutti i tipi di società », spiega Markus J. Beyrer, direttore generale di BusinessEurope, a nome delle imprese. «Il fatto che il regolamento non includa altri ambiti al di fuori del diritto societario, quali il diritto del lavoro, è positivo», prosegue, poiché ciò «susciterebbe lunghi dibattiti (in particolare sulle competenze dell’UE) e ne ritarderebbe notevolmente, se non comprometterebbe, le possibilità di adozione» (cfr. comunicato di BusinessEurope). «Non si può accettare una nuova deregolamentazione che consentirebbe alle imprese di scegliere dove registrarsi in paesi con normative più flessibili, pur esercitando le loro attività altrove», ha reagito la deputata europea ed ex segretaria generale della confederazione sindacale belga FGTB, Estelle Ceulemans (S&D), in un post su LinkedIn



IA e mercato del lavoro : Nel corso della riunione del Consiglio del 9 marzo, la Ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Díaz, ha presentato sei misure volte ad affrontare le sfide connesse all’IA e al mercato del lavoro, tra cui: il diritto alla formazione; la trasparenza degli algoritmi e il controllo umano dei processi decisionali; la garanzia del diritto alla disconnessione; la creazione di un indicatore del rischio di automazione e l’istituzione di un’agenzia pubblica europea per la tutela dei dati. La ministra propone inoltre di finanziare parte di queste misure attraverso la tassazione delle imprese operanti nel settore dell’IA, al fine di istituire un fondo di adeguamento alla digitalizzazione (cfr. comunicato).


Giurisprudenza

Criteri sociali negli appalti pubblici : Con sentenza del 5 marzo, la Corte di Giustizia si è pronunciata su una causa spagnola relativa all’aggiudicazione di un appalto pubblico comunale per servizi di assistenza domiciliare. Un offerente contestava due clausole sociali inserite nel bando di gara: una riguardante il livello retributivo del personale addetto al servizio, l’altra l’impegno dell’aggiudicatario ad avviare una negoziazione collettiva. La pronuncia suscita particolare interesse in quanto interviene nel momento in cui la Commissione Europea è chiamata a riformare la normativa sugli appalti pubblici, con una forte pressione sindacale affinché i bandi possano imporre agli offerenti l’applicazione di un contratto collettivo. Nel caso di specie, il comune di Ortuella aveva previsto, da un lato, che i candidati applicassero retribuzioni superiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di settore vigente e, dall’altro, che si impegnassero ad avviare una trattativa collettiva, entro il mese successivo all’aggiudicazione, in materia di retribuzioni e condizioni di lavoro del personale assegnato al servizio. Con tale clausola, il comune intendeva garantire che le prestazioni fossero erogate «mediante personale preparato, formato e soggetto a supervisione», ritenendo pertanto che esso dovesse essere retribuito in misura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo. La Corte di Giustizia convalida tale clausola, rilevando che «in un appalto di siffatta natura, non è irragionevole ritenere che un criterio di aggiudicazione che tiene conto di una retribuzione più favorevole (…) rispetto a quella prevista dal contratto collettivo di settore in vigore possa contribuire a detto oggetto migliorando la qualità, (…) dal momento che una retribuzione più favorevole avrebbe per effetto di fidelizzare il personale che esegue l’appalto e consentire di assumere personale maggiormente qualificato». L’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale disposizione è compatibile con una clausola che incrementa meccanicamente il costo a carico dell’amministrazione? La Corte risponde affermativamente, precisando che «l’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto consente all’amministrazione aggiudicatrice di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di tale disposizione». Quanto all’obbligo di avviare una negoziazione con il personale assegnato all’appalto, la Corte lo ritiene parimenti ammissibile. Tale requisito mira «a facilitare il dialogo tra le parti sociali e, pertanto, a incentivare l’esercizio di tale diritto limitandosi a imporre all’aggiudicatario un obbligo di mezzi affinché si adoperi per concludere un contratto collettivo con i rappresentanti del personale assegnato all’esecuzione dell’appalto senza ledere il diritto di questi ultimi a partecipare alla determinazione degli elementi dell’aumento retributivo nonché delle condizioni di lavoro». La sentenza è stata accolta con favore dalla Confederazione Europea dei Sindacati, che invita la Commissione a cogliere l’occasione della revisione delle direttive sugli appalti pubblici per consolidare tale orientamento giurisprudenziale, garantendo che le imprese i cui lavoratori sono coperti da un contratto collettivo godano di un vantaggio nell’aggiudicazione degli appalti pubblici (cfr. comunicato).


Dialogo sociale europeo

  • Assicurazioni : Il 12 marzo le parti sociali europee del settore assicurativo hanno adottato una Dichiarazione congiunta volta a promuovere lo sviluppo del settore. Il documento integra le precedenti iniziative in materia di digitalizzazione e sottolinea che «il dialogo sociale e, se del caso, la contrattazione collettiva, l’informazione e la consultazione in fase di introduzione e attuazione dell’IA e degli strumenti digitali, nonché un monitoraggio continuo, rivestono un’importanza fondamentale».


  • Commercio : Il 12 marzo le parti sociali europee del settore del commercio hanno pubblicato una Dichiarazione congiunta per richiamare l’attenzione delle istituzioni dell’UE sulla «concorrenza sleale delle piattaforme e dei commercianti di paesi terzi che vendono direttamente ai consumatori dell’UE, spesso senza rispettare le norme e i regolamenti europei» (cfr. comunicato congiunto). Le parti hanno inoltre adottato il Programma di lavoro 2026-2027.

2. Stati membri
Belgio

Prevenzione : Il 1° marzo il Consiglio Nazionale del Lavoro (CNL) ha avviato il terzo ciclo di selezione dei progetti pilota nell’ambito della prevenzione del burnout. Tale iniziativa, prevista dall’Accordo intersettoriale 2017-2018, ha condotto alla elaborazione di un opuscolo recante raccomandazioni le aziende. Le domande di sovvenzione devono essere presentate entro il 31 maggio 2026 (cfr. comunicato).


Spagna

Reazione datoriale sulla «democratizzazione del lavoro» : Le due confederazioni datoriali CEOE e CEPYME hanno pubblicato il 10 marzo un comunicato congiunto con cui annunciano il rifiuto di partecipare alla tavola rotonda sul dialogo sociale relativa alla democrazia nelle imprese (cfr. IR Notes 267). A loro avviso, si tratterebbe di un ulteriore atto di interventismo statale e di una violazione del diritto di proprietà privata. Pur rifiutando la partecipazione, CEOE e CEPYME ribadiscono di considerare la contrattazione collettiva come il naturale spazio di concertazione (cfr. comunicato).


Francia

Salute e sicurezza sul lavoro : Dal 16 marzo è disponibile per le imprese il Passaporto della prevenzione, strumento che consente di dichiarare i corsi di formazione erogati internamente o di verificare le dichiarazioni degli enti formativi. Istituito dalla Legge del 2 agosto 2021 relativa al rafforzamento della prevenzione in materia di salute sul lavoro, il dispositivo mira a facilitare il monitoraggio e l’aggiornamento delle formazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. presentazione dello strumento – EN). Per essere dichiarata, una formazione deve: 1) riguardare la salute e la sicurezza sul lavoro; 2) essere erogata all’interno dell’azienda; 3) rilasciare un attestato di partecipazione; 4) fornire competenze trasferibili a una mansione equivalente. È disponibile un simulatore per assistere le aziende nella valutazione di quanto soggetto a obbligo dichiarativo.


3. Aziende
Responsabilità sociale

Dovere di diligenza : Con sentenza del 12 marzo, il tribunale di Parigi ha condannato il gruppo cosmetico Yves Rocher (LBYR) a versare 48.000 euro a sei ex dipendenti di una ex filiale turca, in ragione dell’inadeguatezza della mappatura dei rischi predisposta dalla società madre, che non ha consentito di prevenire violazioni e discriminazioni di natura sindacale. I ricorrenti fanno parte dei 132 dipendenti della filiale licenziati a seguito della loro adesione al sindacato turco Petrol-İş. Si tratta della seconda condanna pronunciata nei confronti di un’impresa francese per violazione della legge sull’obbligo di diligenza del 2017 — la prima aveva riguardato lavoratori falsamente autonomi impiegati all’interno del gruppo La Poste (cfr. IR Notes 220) — ma costituisce il primo caso in cui dipendenti occupati all’estero presso una filiale di un’impresa francese ottengono il risarcimento del danno dalla società madre. Nel merito, la sentenza verte sulla mappatura dei rischi, che la legge del 2017 ha collocato «al primo posto tra le misure da prevedere nel piano di due diligence di un’impresa, poiché da essa dipende la determinazione delle azioni da intraprendere per ridurre i rischi, prevenire i danni gravi e attuarne il monitoraggio». Il tribunale rileva che la mappatura effettuata «non riporta un’analisi dei rischi delle filiali», le quali risultano escluse dalla gestione dei rischi dell’attività del gruppo, e che, pur spettando all’impresa identificare e gerarchizzare i rischi, «nulla nel caso di specie permette di comprendere la procedura o il metodo utilizzato» da Yves Rocher «per determinare le informazioni da includere nei suoi piani di due diligence 2017 e 2018». Tale «carenza» costituisce di per sé, ad avviso del tribunale, «una violazione» degli obblighi di legge. Il tribunale precisa inoltre che «né la diffusione di un codice di buona condotta, né le misure presumibilmente correttive adottate successivamente, una volta che i rischi si erano già concretizzati, possono sopperire» all’insufficienza della mappatura. Tale lacuna «è idonea a fare insorgere la responsabilità civile della società LBYR obbligandola a risarcire il danno che l’adempimento dei propri obblighi avrebbe consentito di scongiurare». «Questa sentenza segna una tappa importante in materia di responsabilità delle imprese», ha dichiarato Judith Kirton-Darling, segretaria generale di IndustriAll Europe (cfr. comunicato).

 


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