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IR Notes 270 – 25 marzo 2026
www.irshare.eu
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Editoriale
Salvare gli “unicorni”, sacrificare il diritto sociale ?
Il regolamento sullo status di EU Inc.
(cfr. Prima Pagina) deve essere interpretato alla luce del contesto
delineato dalla comunicazione che annuncia nuove
iniziative, dalla valutazione
d’impatto che lo
accompagna e dalla raccomandazione
relativa alle definizioni di imprese
innovative. Solo una lettura incrociata di questi
strumenti consente di individuare con maggiore chiarezza le lacune
del dispositivo e i rischi di ottimizzazione sociale denunciati
dalle organizzazioni sindacali (cfr. infra, Attualità
sociale). Un esempio emblematico: nella sua
comunicazione, la Commissione fa riferimento al futuro pacchetto
«Mobilità equa della manodopera», che dovrebbe essere presentato
entro l’anno. In tale contesto, annuncia l’intenzione di esaminare
«la possibilità di autorizzare in tutta l’Unione il telelavoro
transfrontaliero al 100% per le start-up e le scale-up, applicando
la legislazione in materia di previdenza sociale dello Stato membro
in cui ha sede l’azienda». Questa «meravigliosa» semplificazione
consentirebbe a un’impresa di scegliere uno Stato membro dell’UE in
cui i contributi sociali sono bassi e la legislazione del lavoro
quanto più flessibile possibile, al fine di reclutare talenti
sottopagati (che potrebbero tuttavia, in prospettiva, arricchirsi
grazie ai sistemi armonizzati di stock option previsti dal
regolamento), impiegati da remoto, da qualsiasi paese dell’Unione, e
affiliandoli a un regime di sicurezza sociale poco generoso dello
Stato in cui ha sede l’impresa. Inoltre, a seconda delle
definizioni adottate per qualificare le diverse categorie di
«imprese innovative» – o una loro eventuale revisione successiva, in
particolare per quanto riguarda le soglie relative all’organico, al
fatturato o agli investimenti in ricerca e sviluppo – nulla
impedirebbe alle imprese tradizionali di accedere a questo nuovo
status, svincolandosi dalle pastoie del diritto del lavoro e della
previdenza sociale applicabili nel paese in cui hanno attualmente
sede. Fantapolitica? Non proprio. L’Unione Europea è oggi spinta con
crescente insistenza dagli Stati membri – come dimostrato ancora una
volta dal Consiglio Europeo del 9 marzo – a semplificare il proprio
«acquis comunitario» per rafforzare la competitività (cfr.
conclusioni). Tuttavia, questo processo avanza spesso
in modo indiretto, attraverso revisioni frammentate di testi che
affrontano aspetti diversi di una medesima problematica o mediante
l’adozione di «pacchetti» compositi, anziché attraverso una
legislazione organica soggetta al procedimento legislativo
ordinario, percepito come eccessivamente lungo da chi promuove
un’accelerazione della deregulation. Ufficialmente, la Commissione
respinge le pressioni volte all’adozione di una direttiva omnibus
finalizzata alla revisione complessiva dell’acquis sociale europeo,
come richiesto dalle parti datoriali europee. Difende inoltre la
direttiva sulla trasparenza salariale, oggetto di attacchi da tutti
i fronti. Precisa infine che il cosiddetto 28° regime non è
concepito come uno strumento di elusione del diritto sociale.
Eppure, se apertamente nessuno sembra voler scardinare il diritto
sociale europeo, per timore delle reazioni di sindacati e cittadini,
dietro le quinte, la macchina dello smantellamento dell’Europa
sociale è ben avviata. È davvero una promessa di competitività voler
imitare gli Stati Uniti, riprendendo la sigla «Inc.» ostentata da
numerose multinazionali con sede nel Delaware, noto per la sua
fiscalità mite? È lecito dubitarne. Modelli alternativi più
virtuosi, come quelli delineati nel rapporto sulla democrazia sul
lavoro presentato al governo spagnolo a febbraio (cfr. IR
Notes 267),
dovrebbero indurre a una riflessione approfondita e a
privilegiare una «via europea». Ad esempio, riservare lo status di
EU Inc. alle imprese che consentano ai lavoratori di partecipare ai
processi decisionali, riconoscendo loro al contempo un accesso alla
proprietà dell’impresa, potrebbe rappresentare una soluzione più
virtuosa oltre che economicamente più sostenibile nel lungo
periodo.
Frédéric Turlan Caporedattore di IR Notes
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Prima
Pagina
Un 28°
regime per trattenere gli “unicorni” nell’UE
Il 18 marzo la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento volta a
istituire un nuovo regime societario, denominato «EU Inc.», con l’obiettivo di
favorire la creazione e lo sviluppo di start-up e imprese innovative nell’Unione.
Tali imprese beneficerebbero di un «nuovo insieme unico di norme societarie»,
configurato come un «28° regime», ossia una sorta di Stato membro fittizio in cui le
norme di diritto societario sarebbero portate a un livello estremo di
semplificazione. Il fulcro del dispositivo è costituito da una proposta di regolamento
che punta a un’armonizzazione completa attraverso «un insieme unico» di norme che
«le imprese potranno scegliere, anziché doversi destreggiare tra diversi regimi
nazionali, liberando così il pieno potenziale del mercato unico». Grazie a tale
regime, sarà possibile costituire una società in 48 ore, con un costo inferiore a
100 euro e senza requisiti minimi di capitale sociale, fornendo le informazioni una
tantum tramite un’interfaccia europea. In caso di fallimento, le società EU Inc.
potranno avvalersi di procedure di liquidazione semplificate e interamente digitali
(cfr. comunicato
della Commissione). La Commissione intende procedere celermente all’attuazione di
questa raccomandazione contenuta nella Relazione
Draghi (già risalente al settembre 2024; cfr. IR Notes
236), invitando gli Stati membri e il Parlamento ad adottare il testo entro
la fine dell’anno. A prima vista, il regolamento non prevede un alleggerimento
della legislazione sociale. Esso precisa infatti che occorre garantire che «tale
forma giuridica non possa essere utilizzata per eludere i diritti dei lavoratori, in
particolare il diritto alla partecipazione nei consigli di amministrazione». Il
testo chiarisce inoltre che, qualora nello Stato in cui ha sede una EU Inc. esistano
norme in materia di partecipazione dei lavoratori, queste si applicano alla società.
Tuttavia, il richiamo all’applicazione del «principio prima-dopo», contenuto in uno
dei consideranda, appare piuttosto vago quanto alla tutela dei preesistenti diritti
di partecipazione dei lavoratori interessati da un’operazione transfrontaliera di
una EU Inc. In tali casi, l’azienda è tenuta a negoziare con i lavoratori o i loro
rappresentanti «al fine di individuare una soluzione condivisa» che concili il
diritto della società di realizzare un’operazione transfrontaliera con i diritti di
partecipazione dei lavoratori. I timori espressi dall’Istituto Sindacale Europeo
appaiono pertanto fondati (cfr. Policy
brief). Per quanto riguarda i diritti collettivi, il considerando 18
precisa che, come per le altre società a responsabilità limitata, il quadro
giuridico dell’UE in materia di informazione e consultazione dei lavoratori si
applica anche alle società EU Inc., contrariamente a quanto auspicato dalla lobby
delle start-up (cfr. proposta
EU-Inc.org). Quanto al diritto del lavoro individuale, il testo stabilisce
che trova applicazione il regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali. In altri termini, il lavoratore è soggetto «alla
legislazione scelta dalle parti», pur beneficiando delle norme di tutela, quali le
norme cogenti del diritto del lavoro del paese in cui svolge abitualmente la propria
attività (art. 8 del regolamento), tra cui la durata massima dell’orario di lavoro
settimanale o l’applicazione del salario minimo legale. Infine, il regolamento
considera i lavoratori soprattutto sotto il profilo dell’attrattività dei talenti:
introduce un sistema armonizzato di piani di stock option, uniforme in tutti gli
Stati membri, con la possibilità di emettere warrant che i lavoratori potranno
acquisire dopo un periodo di maturazione obbligatorio di almeno 24 mesi. La
tassazione avverrà al momento della cessione. L’obiettivo di sottrarre i talenti
europei al canto delle sirene della Tech americana è condivisibile, ma non è privo
di rischi per i lavoratori coinvolti, che potrebbero essere indotti ad accettare
retribuzioni contenute in cambio di prospettive di forti guadagni futuri. Strumento
di diritto societario per rafforzare la competitività, l’EU Inc. ha tutto per
rassicurare gli imprenditori e per aprire voragini nel modello sociale europeo (cfr.
Editoriale, a fronte).
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Reazioni al progetto del 28° regime :
«La semplificazione non può servire da pretesto per smantellare
il modello sociale europeo», avverte Esther Lynch, segretaria generale della
Confederazione Europea dei Sindacati. Senza adeguate garanzie, questa proposta
rischia di trasformarsi in una riedizione della direttiva Bolkestein, destinata al
fallimento» (cfr. comunicato
della CES). «Siamo lieti che il 28° regime sia proposto sotto forma di regolamento e
che sia aperto a tutti i tipi di società », spiega Markus J. Beyrer, direttore
generale di BusinessEurope, a nome delle imprese. «Il fatto che il regolamento non
includa altri ambiti al di fuori del diritto societario, quali il diritto del
lavoro, è positivo», prosegue, poiché ciò «susciterebbe lunghi dibattiti (in
particolare sulle competenze dell’UE) e ne ritarderebbe notevolmente, se non
comprometterebbe, le possibilità di adozione» (cfr. comunicato
di BusinessEurope). «Non si può accettare una nuova deregolamentazione che
consentirebbe alle imprese di scegliere dove registrarsi in paesi con normative più
flessibili, pur esercitando le loro attività altrove», ha reagito la deputata
europea ed ex segretaria generale della confederazione sindacale belga FGTB, Estelle
Ceulemans (S&D), in un post
su LinkedIn
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IA e mercato del lavoro : Nel
corso della riunione del Consiglio del 9 marzo, la Ministra del Lavoro spagnola,
Yolanda Díaz, ha presentato sei misure volte ad affrontare le sfide connesse all’IA
e al mercato del lavoro, tra cui: il diritto alla formazione; la trasparenza degli
algoritmi e il controllo umano dei processi decisionali; la garanzia del diritto
alla disconnessione; la creazione di un indicatore del rischio di automazione e
l’istituzione di un’agenzia pubblica europea per la tutela dei dati. La ministra
propone inoltre di finanziare parte di queste misure attraverso la tassazione delle
imprese operanti nel settore dell’IA, al fine di istituire un fondo di adeguamento
alla digitalizzazione (cfr. comunicato).
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Giurisprudenza
Criteri sociali negli appalti pubblici :
Con sentenza del 5 marzo, la Corte di Giustizia si è pronunciata
su una causa spagnola relativa all’aggiudicazione di un appalto pubblico comunale
per servizi di assistenza domiciliare. Un offerente contestava due clausole sociali
inserite nel bando di gara: una riguardante il livello retributivo del personale
addetto al servizio, l’altra l’impegno dell’aggiudicatario ad avviare una
negoziazione collettiva. La pronuncia suscita particolare interesse in quanto
interviene nel momento in cui la Commissione Europea è chiamata a riformare la
normativa sugli appalti pubblici, con una forte pressione sindacale affinché i bandi
possano imporre agli offerenti l’applicazione di un contratto collettivo. Nel caso
di specie, il comune di Ortuella aveva previsto, da un lato, che i candidati
applicassero retribuzioni superiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di
settore vigente e, dall’altro, che si impegnassero ad avviare una trattativa
collettiva, entro il mese successivo all’aggiudicazione, in materia di retribuzioni
e condizioni di lavoro del personale assegnato al servizio. Con tale clausola, il
comune intendeva garantire che le prestazioni fossero erogate «mediante personale
preparato, formato e soggetto a supervisione», ritenendo pertanto che esso dovesse
essere retribuito in misura superiore a quanto previsto dal contratto collettivo. La
Corte di Giustizia convalida tale clausola, rilevando che «in un appalto di siffatta
natura, non è irragionevole ritenere che un criterio di aggiudicazione che tiene
conto di una retribuzione più favorevole (…) rispetto a quella prevista dal
contratto collettivo di settore in vigore possa contribuire a detto oggetto
migliorando la qualità, (…) dal momento che una retribuzione più favorevole avrebbe
per effetto di fidelizzare il personale che esegue l’appalto e consentire di
assumere personale maggiormente qualificato». L’articolo 67, paragrafo 1, della
direttiva 2014/24 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano
all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale
disposizione è compatibile con una clausola che incrementa meccanicamente il costo a
carico dell’amministrazione? La Corte risponde affermativamente, precisando che
«l’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale
che esegue l’appalto consente all’amministrazione aggiudicatrice di individuare
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di tale disposizione». Quanto
all’obbligo di avviare una negoziazione con il personale assegnato all’appalto, la
Corte lo ritiene parimenti ammissibile. Tale requisito mira «a facilitare il dialogo
tra le parti sociali e, pertanto, a incentivare l’esercizio di tale diritto
limitandosi a imporre all’aggiudicatario un obbligo di mezzi affinché si adoperi per
concludere un contratto collettivo con i rappresentanti del personale assegnato
all’esecuzione dell’appalto senza ledere il diritto di questi ultimi a partecipare
alla determinazione degli elementi dell’aumento retributivo nonché delle condizioni
di lavoro». La sentenza è stata accolta con favore dalla Confederazione Europea dei
Sindacati, che invita la Commissione a cogliere l’occasione della revisione delle
direttive sugli appalti pubblici per consolidare tale orientamento
giurisprudenziale, garantendo che le imprese i cui lavoratori sono coperti da un
contratto collettivo godano di un vantaggio nell’aggiudicazione degli appalti
pubblici (cfr. comunicato).
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Dialogo
sociale europeo
- Assicurazioni : Il 12 marzo
le parti sociali europee del settore assicurativo hanno adottato una Dichiarazione
congiunta volta a promuovere lo sviluppo del settore. Il documento
integra le precedenti iniziative in materia di digitalizzazione e sottolinea che
«il dialogo sociale e, se del caso, la contrattazione collettiva, l’informazione
e la consultazione in fase di introduzione e attuazione dell’IA e degli
strumenti digitali, nonché un monitoraggio continuo, rivestono un’importanza
fondamentale».
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- Commercio : Il 12 marzo le
parti sociali europee del settore del commercio hanno pubblicato una Dichiarazione
congiunta per richiamare l’attenzione delle istituzioni dell’UE sulla
«concorrenza sleale delle piattaforme e dei commercianti di paesi terzi che
vendono direttamente ai consumatori dell’UE, spesso senza rispettare le norme e
i regolamenti europei» (cfr. comunicato
congiunto). Le parti hanno inoltre adottato il Programma
di lavoro 2026-2027.
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2. Stati
membri
Belgio
Prevenzione : Il 1° marzo il
Consiglio Nazionale del Lavoro (CNL) ha avviato il terzo ciclo di selezione dei
progetti pilota nell’ambito della prevenzione del burnout. Tale iniziativa, prevista
dall’Accordo
intersettoriale 2017-2018, ha condotto alla elaborazione di un opuscolo
recante raccomandazioni le aziende. Le domande di sovvenzione devono essere
presentate entro il 31 maggio 2026 (cfr. comunicato).
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Spagna
Reazione datoriale sulla «democratizzazione del
lavoro» : Le due confederazioni datoriali CEOE e CEPYME
hanno pubblicato il 10 marzo un comunicato congiunto con cui annunciano il rifiuto
di partecipare alla tavola rotonda sul dialogo sociale relativa alla democrazia
nelle imprese (cfr.
IR Notes
267). A loro avviso, si tratterebbe di un ulteriore atto di interventismo
statale e di una violazione del diritto di proprietà privata. Pur rifiutando la
partecipazione, CEOE e CEPYME ribadiscono di considerare la contrattazione
collettiva come il naturale spazio di concertazione (cfr. comunicato).
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Francia
Salute e sicurezza sul lavoro :
Dal 16 marzo è disponibile per le imprese il Passaporto della
prevenzione, strumento che consente di dichiarare i corsi di formazione
erogati internamente o di verificare le dichiarazioni degli enti formativi.
Istituito dalla Legge del 2
agosto 2021 relativa al rafforzamento della prevenzione in materia di salute sul
lavoro, il dispositivo mira a facilitare il monitoraggio e l’aggiornamento
delle formazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. presentazione
dello strumento – EN).
Per essere dichiarata, una formazione deve: 1) riguardare la salute
e la sicurezza sul lavoro; 2) essere erogata all’interno
dell’azienda; 3) rilasciare un attestato di partecipazione;
4) fornire competenze trasferibili a una mansione equivalente. È
disponibile un simulatore
per assistere le aziende nella valutazione di quanto soggetto a obbligo
dichiarativo.
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3.
Aziende
Responsabilità sociale
Dovere di diligenza : Con sentenza
del 12 marzo, il tribunale di Parigi ha condannato il gruppo cosmetico Yves Rocher (LBYR) a versare 48.000
euro a sei ex dipendenti di una ex filiale turca, in ragione dell’inadeguatezza
della mappatura dei rischi predisposta dalla società madre, che non ha consentito di
prevenire violazioni e discriminazioni di natura sindacale. I ricorrenti fanno parte
dei 132 dipendenti della filiale licenziati a seguito della loro adesione al
sindacato turco Petrol-İş. Si tratta della seconda condanna pronunciata nei
confronti di un’impresa francese per violazione della legge sull’obbligo di
diligenza del 2017 — la prima aveva riguardato lavoratori falsamente autonomi
impiegati all’interno del gruppo La
Poste (cfr. IR Notes 220)
— ma costituisce il primo caso in cui dipendenti occupati all’estero presso una
filiale di un’impresa francese ottengono il risarcimento del danno dalla società
madre. Nel merito, la sentenza
verte sulla mappatura dei rischi, che la legge del 2017 ha collocato «al primo posto
tra le misure da prevedere nel piano di due diligence di un’impresa, poiché da essa
dipende la determinazione delle azioni da intraprendere per ridurre i rischi,
prevenire i danni gravi e attuarne il monitoraggio». Il tribunale rileva che la
mappatura effettuata «non riporta un’analisi dei rischi delle filiali», le quali
risultano escluse dalla gestione dei rischi dell’attività del gruppo, e che, pur
spettando all’impresa identificare e gerarchizzare i rischi, «nulla nel caso di
specie permette di comprendere la procedura o il metodo utilizzato» da Yves Rocher
«per determinare le informazioni da includere nei suoi piani di due diligence 2017 e
2018». Tale «carenza» costituisce di per sé, ad avviso del tribunale, «una
violazione» degli obblighi di legge. Il tribunale precisa inoltre che «né la
diffusione di un codice di buona condotta, né le misure presumibilmente correttive
adottate successivamente, una volta che i rischi si erano già concretizzati, possono
sopperire» all’insufficienza della mappatura. Tale lacuna «è idonea a fare insorgere
la responsabilità civile della società LBYR obbligandola a risarcire il danno che
l’adempimento dei propri obblighi avrebbe consentito di scongiurare». «Questa
sentenza segna una tappa importante in materia di responsabilità delle imprese», ha
dichiarato Judith Kirton-Darling, segretaria generale di IndustriAll Europe (cfr. comunicato).
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