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IR Notes 273 – Finalmente un passo avanti per la libera circolazione dei lavoratori nell’UE

  IR Notes 273 – 06 maggio 2026
www.irshare.eu
 
 
  Una domanda a…
Jean-Philippe Lhernould, titolare di diritto all’Università di Poitiers

Quali sono, secondo lei, le principali modifiche apportate dalla revisione delle norme sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (cfr. Prima Pagina) che sono destinate ad avere un impatto concreto sui lavoratori?
L’adozione del testo di revisione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 rappresenta, di per sé, un successo per il diritto dell’Unione. Dopo un decennio di stallo, gli Stati membri e il Parlamento Europeo hanno dimostrato che un avanzamento era possibile. Le riforme toccano ambiti quali le prestazioni familiari, l’assistenza a lungo termine e i diritti delle persone inattive, oltre ad altri tre temi che meritano un approfondimento particolare.
Il capitolo sulla disoccupazione, in passato fonte di numerosi blocchi, è stato oggetto di importanti compromessi. Da ora in poi, le indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri saranno, a determinate condizioni — in particolare, aver lavorato per almeno 22 settimane consecutive in uno Stato diverso da quello di residenza — erogate dallo Stato di ultima occupazione. Mentre al Lussemburgo è stato concesso un regime quinquennale, per la Svizzera, altro Paese che impiega numerosi lavoratori frontalieri, sarà necessario un accordo in sede di Comitato misto dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) per giungere a una soluzione analoga. È stata inoltre riformata la «totalizzazione dei periodi», con la soppressione della cosiddetta regola del «giorno» di assicurazione che poteva prestarsi ad abusi da parte di lavoratori rientrati nel Paese d’origine per ottenere il versamento dell’indennità di disoccupazione. Si pensi, ad esempio, ai trader francesi della City che, durante una grave crisi finanziaria, furono rimpatriati da Londra a Parigi, dove avevano continuato a lavorare per alcuni giorni prima del licenziamento, proprio per poter beneficiare delle indennità francesi per diverse migliaia di euro mensili. Da ultimo, l’estensione dell’esportabilità dell’indennità di disoccupazione da tre a sei mesi, agevolerà la ricerca di lavoro in un altro Stato membro.
Significativi sono anche gli aggiornamenti in materia di legislazione applicabile in ambito previdenziale. La definizione di distacco “previdenziale” è stata ora armonizzata con quella adottata nel diritto del lavoro in conformità della direttiva sul distacco dei lavoratori, mentre l’obbligo di richiesta degli attestati A1, che consentono di notificare il distacco allo Stato ospitante e attestano l’iscrizione del lavoratore al sistema di sicurezza sociale di un altro Stato membro, è stato anticipato, dovendo essere assolto prima della partenza verso il Paese in cui sarà svolta l’attività. Restano tuttavia esclusi dall’obbligo di notifica preventiva i viaggi d’affari e i distacchi non superiori a tre giorni, ad eccezione nel settore delle costruzioni, ed è stato rafforzato il dialogo tra le autorità nazionali competenti in caso di dubbio sulla validità degli attestati A1. Quanto ai casi di pluriattività, sono stati introdotti nuovi criteri di definizione, con riferimento all’individuazione della sede legale, sebbene, poiché tali criteri figurando nel preambolo la loro forza giuridica ne risulta attenuata.
Infine, va segnalata la lotta contro la frode, che ora è espressamente prevista e definita nei regolamenti. Parallelamente, viene definito nuovo quadro volto a garantire uno scambio efficace di dati tra gli Stati membri, in linea con la priorità attribuita alla digitalizzazione nei testi revisionati.

 
  Agenda

 


12 maggio
Bruxelles
Conferenza: “Dalle regole alla realtà: promuovere l’attuazione del CS3D” organizzata da Business Europe, Responsible Business Alliance (RBA) e dall’eurodeputato Axel Voss, (From Rules to Reality: Driving CSDDD Implementation).


29 giugno
Lussemburgo
Consiglio Occupazione e Affari sociali.


16-18 settembre
Oslo
Conferenza organizzata congiuntamente da IWPLMS e IREC: Come contrastare le tendenze alla disuguaglianza nel mercato del lavoro e quale ruolo possono svolgere le parti sociali e le istituzioni?

 
  Chi siamo?

 


IR Notes è una comunicazione trasmessa ogni 15 giorni, disponibile in diverse lingue europee (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco, polacco) e realizzata da IR Share insieme alla sua rete di esperti. Si occupa di diritto del lavoro, relazioni sociali e politica dell’occupazione a livello europeo. È disponibile sul sito tramite abbonamento al prezzo di 273 euro all’anno esentasse.


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Prima Pagina
Finalmente un passo avanti per la libera circolazione dei lavoratori nell’UE

In discussione dal 13 dicembre 2016, a seguito della proposta presentata dalla Commissione Europea, i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto, il 22 aprile, un accordo provvisorio volto a rivedere le norme relative al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale previste dai regolamenti n. 883/2004 e 987/2009 (cfr. comunicato del Consiglio). Tale accordo è stato confermato dal Consiglio il 29 aprile con una maggioranza di 21 Stati membri e deve ancora essere formalmente ratificato dal Parlamento (cfr. comunicato del Consiglio). Dietro questa terminologia apparentemente astrusa si cela in realtà un elemento essenziale della libera circolazione delle persone nell’UE, e in particolare dei lavoratori.
L’UE non dispone della competenza per armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma è tenuta a garantirne il coordinamento al fine di non penalizzare i cittadini che esercitano il diritto alla libera circolazione. Tale coordinamento si fonda su quattro principi:
1. I cittadini sono coperti dalla legislazione di un solo Paese alla volta e versano pertanto i contributi in un unico Paese.
2. I cittadini godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei cittadini del Paese in cui sono assicurati.
3. Quando un cittadino richiede una prestazione, i periodi di assicurazione, di lavoro o di residenza precedenti in altri Paesi vengono presi in considerazione, se necessario (principio di totalizzazione).
4. un cittadino che ha diritto a una prestazione finanziaria da un Paese può di norma beneficiarne anche se vive in un altro Paese (principio di esportabilità).
La revisione interverrà in particolare sulle norme relative al versamento delle prestazioni di disoccupazione in situazioni transfrontaliere, sulle norme di conflitto di leggi che consentono di determinare la legislazione applicabile ai lavoratori e su quelle inerenti il distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi. Di conseguenza, i disoccupati che sono stati «attivi» in uno Stato membro diverso dal loro Paese di residenza per un periodo ininterrotto di 22 settimane avranno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione da parte dell’ultimo Paese in cui sono stati occupati (e non più del Paese di residenza), purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto Paese per avere diritto a tali prestazioni.
Per quanto riguarda il distacco dei lavoratori, la notifica preventiva alle autorità competenti costituisce la regola generale. Sono previste eccezioni per i viaggi d’affari o le attività di breve durata (al massimo tre giorni lavorativi consecutivi in un periodo di 30 giorni consecutivi). Tali eccezioni non si applicano, invece, al settore dell’edilizia. Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle persone che esercitano attività professionali in due o più Stati membri, il testo rivisto «fornisce ulteriori orientamenti per individuare la sede legale o il luogo dell’attività  dell’impresa o del datore di lavoro al fine di stabilire quale sia la legislazione nazionale applicabile», sottolinea il comunicato.
Questo testo, certo complesso, dovrà essere analizzato per trarne tutte le conseguenze pratiche. È stato accolto con favore dalle parti sociali europee che, già lo scorso 23 marzo, avevano adottato una Dichiarazione congiunta in cui esortavano i legislatori a trovare un accordo sul testo. Dopo l’accordo provvisorio, BusinessEurope (cfr. comunicato) e la Confederazione Europea dei Sindacati (cfr. comunicato) si erano rallegrate per il risultato, così come le parti sociali del settore delle costruzioni (cfr. comunicato congiunto FIEC, EBC e FETBB).


1. Unione Europea
Attualità sociale

Comitati aziendali europei : Il gruppo di esperti istituito dalla Commissione Europea allo scopo di supportare gli Stati membri nel recepimento della nuova direttiva 2025/2450 sui comitati aziendali europei dovrà presentare la sua relazione nel corso dell’estate. Tale relazione potrà costituire un utile riferimento per il recepimento e l’interpretazione della direttiva, e potrà altresì essere presa in considerazione dalla Corte di Giustizia.
Nel frattempo, i verbali delle riunioni del gruppo consentono già di avere una visione dei problemi sollevati dagli Stati membri e dalle parti sociali, nonché delle risposte fornite dalla Commissione. In tal senso, il verbale della prima riunione del 12 febbraio verte sulla forma della richiesta di istituzione di un comitato aziendale europeo: la Commissione precisa che la direttiva non esclude la presentazione di richieste scritte in formato digitale e che il termine di sei mesi per convocare la delegazione speciale di negoziazione decorre, in caso di presentazione separata della richiesta, dal momento in cui è stata presentata la richiesta valida e non dal ricevimento della prima istanza.
Gli scambi hanno riguardato anche i requisiti relativi all’equilibrio di genere e alle questioni transnazionali. La Commissione ricorda che «per essere efficace, la consultazione deve riguardare decisioni che non sono ancora state prese e i cui effetti non si sono pertanto ancora concretizzati». I verbali delle riunioni successive (23 marzo, 13 aprile) saranno progressivamente pubblicati online sulla pagina del gruppo di esperti.



Semplificazione : Su sollecitazione del Consiglio (cfr. conclusioni del 19 marzo), che intende rafforzare il mercato unico («One Europe, One market»), la Commissione Europea ha presentato, il 28 aprile, «un piano per norme dell’UE più semplici, chiare e meglio applicate», illustrato in una comunicazione corredata da due allegati (cfr. comunicato). In essa si mira a definire «un quadro normativo efficiente ed efficace» attraverso diversi assi d’intervento, tra cui il principio della «semplicità fin dalla progettazione» applicato ad ogni proposta legislativa, e la «pulizia profonda» dell’attuale normativa
Il settore sociale non viene affrontato direttamente, ad eccezione della materia del distacco dei lavoratori, menzionata in un allegato alla comunicazione, in cui la Commissione annuncia in particolare di voler rafforzare il mandato dell’Autorità Europea del Lavoro e di introdurre la dichiarazione elettronica di distacco («e-Declaration»).



  • Ristrutturazioni : Il 30 aprile la Commissione Europea ha proposto un contributo di 2 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a sostegno di 803 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito del fallimento del produttore belga di vetri per autoveicoli Soliver (cfr. comunicato).


  • Tirocini : Il 30 aprile la Confederazione Europea dei Sindacati ha trasmesso una lettera ai Ministri del Lavoro dell’Unione Europea per esortarli ad adottare una direttiva europea sulla regolamentazione dei tirocini. I negoziati su tale proposta di direttiva erano previsti per il 5 maggio tra i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento.

2. Stati membri
Spagna

Salute e sicurezza sul lavoro : Il 28 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma della legge sulla prevenzione dei rischi professionali (Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Questa importante riforma si inserisce nella Strategia di prevenzione dei rischi professionali 2023-2025, firmata nel febbraio 2023 dal Governo, dalle organizzazioni sindacali (CCOO e UGT) e dalle organizzazioni imprenditoriali (CEOE e CEPYME).
La riforma prende in considerazione l’impatto della digitalizzazione e delle trasformazioni nell’organizzazione del lavoro (cfr. comunicato), con un esplicito riferimento ai rischi psicosociali, agli effetti dei cambiamenti climatici, nonché al diritto alla disconnessione. Per la prima volta, la salute mentale è chiaramente riconosciuta come una priorità. Le imprese dovranno prevedere misure specifiche per far fronte alle calamità naturali e ai fenomeni climatici estremi. Anche la diversità dei lavoratori è al centro della riforma: particolare attenzione è riservata alla parità di genere, alle condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, all’età e alla longevità dei lavoratori. La prevenzione terrà conto della dimensione di genere: ogni posto di lavoro potrà essere occupato da uomini o donne, il che implica l’obbligo di tenere conto delle loro caratteristiche fisiche, delle loro misure antropometriche, nonché di altre caratteristiche biologiche che possano avere un’incidenza sull’esposizione ai rischi.
Un anno dopo la promulgazione della legge, questa sarà completata da un regolamento di attuazione specifico sui rischi psicosociali che mirerà a promuovere ambienti di lavoro sani e a prevenire situazioni gravi, in particolare i comportamenti suicidi.


Francia

Inclusione : L’istituto demoscopico Ifop e l’associazione “L’autre cercle” hanno pubblicato, il 24 aprile, l’edizione 2026 del Barometro dell’inclusione delle persone LGBTQIA+ nel mondo del lavoro (FR). Sebbene i dati raccolti dimostrino una maggiore visibilità delle persone LGBTQIA+ nel mondo del lavoro, essi mettono al contempo in evidenza un aumento significativo dei casi di molestie negli ultimi due anni. Infatti, il 36% dei lavoratori intervistati dichiara di aver subito almeno un atto di aggressione LGBTfobico all’interno della propria organizzazione, contro il 28% rilevato nell’ultimo studio del 2024, mentre il 37% dichiara di aver subito discriminazioni da parte della direzione, contro il 25% del 2024.
Alla luce di tali dati, l’associazione desidera sensibilizzare le aziende sull’importanza della prevenzione al fine di proteggere tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere o dall’orientamento.


Svezia

Congedo parentale : La quota di congedi parentali fruiti dagli uomini continua a diminuire per il secondo anno consecutivo, secondo l’indice di parità di genere elaborato dal sindacato dei dipendenti pubblici TCO (1,2 milioni di iscritti) per il 2025. Questa inversione di tendenza nella parità tra genitori è senza precedenti dall’avvio delle statistiche sulla parità di genere nel 2006.
Nel 2025 le donne hanno utilizzato il 68,5% dei giorni di indennità parentale e per l’assistenza all’infanzia (rispetto al 68,3% del 2024), contro il 31,5% degli uomini. «Dal 2018, i progressi verso una maggiore parità nell’utilizzo di questi benefici sono praticamente fermi», osserva TCO (cfr. comunicato).


3. Aziende
Comitati aziendali europei

Risorse dei comitati aziendali europei : Nella controversia emblematica tra il segretario del comitato aziendale europeo del gruppo statunitense Verizon e la direzione europea relativa alla copertura delle spese di consulenza e di formazione sostenute dal comitato aziendale europeo, è stata recentemente compiuta una nuova tappa.
La Corte Suprema irlandese ha accolto il ricorso presentato dalla direzione contro la sentenza dell’High Court che aveva ordinato al gruppo di farsi carico parzialmente di alcune spese (cfr. IR Notes 263). Nella sentenza, la Corte Suprema suggerisce che la questione sollevata dal CAE, alla luce del numero di contenziosi in corso, meriterebbe di essere chiarita dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Sottolinea che un numero significativo di dipendenti «ha il diritto di sapere chiaramente cosa prevede o non prevede la legislazione».
Inoltre, la normativa irlandese oggetto di interpretazione «recepisce una direttiva europea che non sembra essere stata ancora esaminata o interpretata in sede giurisdizionale. La sua corretta interpretazione riveste un’importanza di interesse generale, giustificare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE». È quindi altamente probabile che la Corte Suprema irlandese sottoponga questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea.



Nuovi accordi : La direzione del gruppo Hamelin, i membri della delegazione speciale di negoziazione e le organizzazioni sindacali francesi CFE-CGC, CGT e FO hanno sottoscritto, il 6 settembre 2025, un nuovo accordo relativo al comitato aziendale europeo. Il testo sostituisce l’accordo firmato il 7 gennaio 2013, che disciplinava fino ad allora la costituzione e il funzionamento dell’organo. Specializzato nella produzione e commercializzazione di forniture scolastiche e professionali, il gruppo Hamelin impiega circa 3.000 lavoratori a livello mondiale.
L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio scorso. Esso si applica a tutti i paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché al Regno Unito e alla Svizzera, in cui siano occupati almeno 10 lavoratori. Il comitato aziendale europeo è composto da nove membri: tre rappresentanti per la Francia, uno per la Polonia, uno per il Regno Unito, mentre gli altri quattro seggi sono attribuiti a rappresentanti che coprono diversi paesi raggruppati per aree geografiche. Il comitato aziendale europeo può essere informato anche di un progetto riguardante un solo Paese, «a condizione che, in uno o più stabilimenti, un progetto di licenziamento collettivo o di riduzione dell’organico riguardi almeno 50 lavoratori».
La clausola sulla riservatezza è particolarmente restrittiva: i membri sono tenuti al segreto professionale e all’obbligo di discrezione nei confronti dei lavoratori del gruppo non membri del comitato aziendale europeo, il che limita l’efficacia del comitato aziendale europeo.


4. Studi e relazioni

Rischi psicosociali : Il 28 aprile l’OIL ha pubblicato un Rapporto sui rischi psicosociali (cfr. sintesi), nel quale viene valutato per la prima volta su scala mondiale l’impatto di tali fattori, responsabili di oltre 840.000 decessi all’anno a causa di malattie cardiovascolari e disturbi mentali correlati. Tra i principali elementi di rischio figurano gli orari di lavoro prolungati, ossia superiori alle 48 ore settimanali, che interessano il 35% dei lavoratori a livello globale.
Un’ulteriore criticità, secondo l’OIL, è rappresentata dall’esposizione alla violenza e alle molestie: il 23% dei lavoratori nel mondo ha subito almeno una forma di violenza o molestia nel corso della propria vita professionale, con la violenza psicologica quale forma più diffusa (18%). L’OIL deplora inoltre che solo il 18% dei 338 accordi conclusi tra il 2000 e il 2025 dalle multinazionali presenti nella sua banca dati menzioni esplicitamente la salute mentale o i fattori psicosociali nelle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. «I rischi associati possono spesso essere ridotti migliorando la progettazione, l’organizzazione e la gestione del lavoro», sottolinea l’OIL.
«Ciò implica rivedere il carico di lavoro, la distribuzione dei compiti, la supervisione e altri aspetti dell’ambiente di lavoro, rafforzando al contempo la capacità dei lavoratori di riconoscere e affrontare tali rischi».

 


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