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IR Notes 273 – 06 maggio 2026
www.irshare.eu
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Una domanda a…
Jean-Philippe Lhernould, titolare di diritto all’Università di
Poitiers
Quali sono, secondo lei, le
principali modifiche apportate dalla revisione delle norme sul
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (cfr. Prima
Pagina) che sono destinate ad avere un impatto concreto sui
lavoratori? L’adozione del testo di revisione dei
regolamenti 883/2004 e 987/2009 rappresenta, di per sé, un successo
per il diritto dell’Unione. Dopo un decennio di stallo, gli Stati
membri e il Parlamento Europeo hanno dimostrato che un avanzamento
era possibile. Le riforme toccano ambiti quali le prestazioni
familiari, l’assistenza a lungo termine e i diritti delle persone
inattive, oltre ad altri tre temi che meritano un approfondimento
particolare. Il capitolo
sulla disoccupazione, in passato fonte di numerosi blocchi, è stato
oggetto di importanti compromessi. Da ora in poi, le indennità di
disoccupazione dei lavoratori frontalieri saranno, a determinate
condizioni — in particolare, aver lavorato per almeno 22 settimane
consecutive in uno Stato diverso da quello di residenza — erogate
dallo Stato di ultima occupazione. Mentre al Lussemburgo è stato
concesso un regime quinquennale, per la Svizzera, altro Paese che
impiega numerosi lavoratori frontalieri, sarà necessario un accordo
in sede di Comitato misto dell’Accordo sulla libera circolazione
delle persone (ALC) per giungere a una soluzione analoga. È stata
inoltre riformata la «totalizzazione dei periodi», con la
soppressione della cosiddetta regola del «giorno» di assicurazione
che poteva prestarsi ad abusi da parte di lavoratori rientrati nel
Paese d’origine per ottenere il versamento dell’indennità di
disoccupazione. Si pensi, ad esempio, ai trader francesi della City
che, durante una grave crisi finanziaria, furono rimpatriati da
Londra a Parigi, dove avevano continuato a lavorare per alcuni
giorni prima del licenziamento, proprio per poter beneficiare delle
indennità francesi per diverse migliaia di euro mensili. Da ultimo,
l’estensione dell’esportabilità dell’indennità di disoccupazione da
tre a sei mesi, agevolerà la ricerca di lavoro in un altro Stato
membro. Significativi sono
anche gli aggiornamenti in materia di legislazione applicabile in
ambito previdenziale. La definizione di distacco “previdenziale” è
stata ora armonizzata con quella adottata nel diritto del lavoro in
conformità della direttiva sul distacco dei lavoratori, mentre
l’obbligo di richiesta degli attestati A1, che consentono di
notificare il distacco allo Stato ospitante e attestano l’iscrizione
del lavoratore al sistema di sicurezza sociale di un altro Stato
membro, è stato anticipato, dovendo essere assolto prima della
partenza verso il Paese in cui sarà svolta l’attività. Restano
tuttavia esclusi dall’obbligo di notifica preventiva i viaggi
d’affari e i distacchi non superiori a tre giorni, ad eccezione nel
settore delle costruzioni, ed è stato rafforzato il dialogo tra le
autorità nazionali competenti in caso di dubbio sulla validità degli
attestati A1. Quanto ai casi di pluriattività, sono stati introdotti
nuovi criteri di definizione, con riferimento all’individuazione
della sede legale, sebbene, poiché tali criteri figurando nel
preambolo la loro forza giuridica ne risulta
attenuata. Infine, va
segnalata la lotta contro la frode, che ora è espressamente prevista
e definita nei regolamenti. Parallelamente, viene definito nuovo
quadro volto a garantire uno scambio efficace di dati tra gli Stati
membri, in linea con la priorità attribuita alla digitalizzazione
nei testi revisionati.
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Prima
Pagina
Finalmente
un passo avanti per la libera circolazione dei lavoratori nell’UE
In discussione dal 13 dicembre 2016, a seguito della proposta presentata dalla
Commissione Europea, i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento hanno
raggiunto, il 22 aprile, un accordo provvisorio volto a rivedere le norme relative
al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale previste dai
regolamenti n.
883/2004 e 987/2009 (cfr. comunicato
del Consiglio). Tale accordo è stato confermato dal Consiglio il 29 aprile con una
maggioranza di 21 Stati membri e deve ancora essere formalmente ratificato dal
Parlamento (cfr. comunicato
del Consiglio). Dietro questa terminologia apparentemente astrusa si cela in realtà
un elemento essenziale della libera circolazione delle persone nell’UE, e in
particolare dei lavoratori. L’UE non dispone della competenza per armonizzare i
sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma è tenuta a garantirne il coordinamento al
fine di non penalizzare i cittadini che esercitano il diritto alla libera
circolazione. Tale coordinamento si fonda su quattro principi: 1. I cittadini sono coperti
dalla legislazione di un solo Paese alla volta e versano pertanto i contributi in un
unico Paese. 2. I
cittadini godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei cittadini del
Paese in cui sono assicurati. 3. Quando un cittadino richiede
una prestazione, i periodi di assicurazione, di lavoro o di residenza precedenti in
altri Paesi vengono presi in considerazione, se necessario (principio di
totalizzazione). 4. un
cittadino che ha diritto a una prestazione finanziaria da un Paese può di norma
beneficiarne anche se vive in un altro Paese (principio di esportabilità). La
revisione interverrà in particolare sulle norme relative al versamento delle
prestazioni di disoccupazione in situazioni transfrontaliere, sulle norme di
conflitto di leggi che consentono di determinare la legislazione applicabile ai
lavoratori e su quelle inerenti il distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di
una prestazione di servizi. Di conseguenza, i disoccupati che sono stati «attivi» in
uno Stato membro diverso dal loro Paese di residenza per un periodo ininterrotto di
22 settimane avranno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione da parte
dell’ultimo Paese in cui sono stati occupati (e non più del Paese di residenza),
purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto Paese
per avere diritto a tali prestazioni. Per quanto riguarda il distacco dei
lavoratori, la notifica preventiva alle autorità competenti costituisce la regola
generale. Sono previste eccezioni per i viaggi d’affari o le attività di breve
durata (al massimo tre giorni lavorativi consecutivi in un periodo di 30 giorni
consecutivi). Tali eccezioni non si applicano, invece, al settore dell’edilizia. Per
quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle persone che
esercitano attività professionali in due o più Stati membri, il testo rivisto
«fornisce ulteriori orientamenti per individuare la sede legale o il luogo
dell’attività dell’impresa o del datore di lavoro al fine di stabilire quale sia la
legislazione nazionale applicabile», sottolinea il comunicato. Questo testo,
certo complesso, dovrà essere analizzato per trarne tutte le conseguenze pratiche. È
stato accolto con favore dalle parti sociali europee che, già lo scorso 23 marzo,
avevano adottato una Dichiarazione
congiunta in cui esortavano i legislatori a trovare un accordo sul testo.
Dopo l’accordo provvisorio, BusinessEurope (cfr. comunicato)
e la Confederazione Europea dei Sindacati (cfr. comunicato)
si erano rallegrate per il risultato, così come le parti sociali del settore delle
costruzioni (cfr. comunicato
congiunto FIEC, EBC e FETBB).
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1. Unione
Europea
Attualità
sociale
Comitati aziendali europei : Il
gruppo di esperti istituito dalla Commissione Europea allo scopo di supportare gli
Stati membri nel recepimento della nuova direttiva
2025/2450 sui comitati aziendali europei dovrà presentare la sua relazione
nel corso dell’estate. Tale relazione potrà costituire un utile riferimento per il
recepimento e l’interpretazione della direttiva, e potrà altresì essere presa in
considerazione dalla Corte di Giustizia. Nel frattempo, i verbali delle
riunioni del gruppo consentono già di avere una visione dei problemi sollevati dagli
Stati membri e dalle parti sociali, nonché delle risposte fornite dalla Commissione.
In tal senso, il verbale
della prima riunione del 12 febbraio verte sulla forma della richiesta di
istituzione di un comitato aziendale europeo: la Commissione precisa che la
direttiva non esclude la presentazione di richieste scritte in formato digitale e
che il termine di sei mesi per convocare la delegazione speciale di negoziazione
decorre, in caso di presentazione separata della richiesta, dal momento in cui è
stata presentata la richiesta valida e non dal ricevimento della prima
istanza. Gli scambi hanno riguardato anche i requisiti relativi all’equilibrio
di genere e alle questioni transnazionali. La Commissione ricorda che «per essere
efficace, la consultazione deve riguardare decisioni che non sono ancora state prese
e i cui effetti non si sono pertanto ancora concretizzati». I verbali delle riunioni
successive (23 marzo, 13 aprile) saranno progressivamente pubblicati online sulla pagina
del gruppo di esperti.
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Semplificazione : Su
sollecitazione del Consiglio (cfr. conclusioni
del 19 marzo), che intende rafforzare il mercato unico («One Europe, One
market»), la Commissione Europea ha presentato, il 28 aprile, «un piano per
norme dell’UE più semplici, chiare e meglio applicate», illustrato in una comunicazione
corredata da due allegati (cfr. comunicato).
In essa si mira a definire «un quadro normativo efficiente ed efficace» attraverso
diversi assi d’intervento, tra cui il principio della «semplicità fin dalla
progettazione» applicato ad ogni proposta legislativa, e la «pulizia profonda»
dell’attuale normativa Il settore sociale non viene affrontato direttamente,
ad eccezione della materia del distacco dei lavoratori, menzionata in un allegato
alla comunicazione, in cui la Commissione annuncia in particolare di voler
rafforzare il mandato dell’Autorità Europea del Lavoro e di introdurre la
dichiarazione elettronica di distacco («e-Declaration»).
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- Ristrutturazioni : Il 30
aprile la Commissione Europea ha proposto un contributo di 2 milioni di euro a
valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a sostegno di 803
lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a seguito del fallimento del
produttore belga di vetri per autoveicoli Soliver (cfr. comunicato).
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- Tirocini : Il 30 aprile la
Confederazione Europea dei Sindacati ha trasmesso una lettera
ai Ministri del Lavoro dell’Unione Europea per esortarli ad adottare una
direttiva europea sulla regolamentazione dei tirocini. I negoziati su tale
proposta di direttiva erano previsti per il 5 maggio tra i rappresentanti del
Consiglio e del Parlamento.
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2. Stati
membri
Spagna
Salute e sicurezza sul lavoro :
Il 28 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma
della legge sulla prevenzione dei rischi professionali (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales). Questa importante riforma si inserisce nella Strategia
di prevenzione dei rischi professionali 2023-2025, firmata nel febbraio 2023 dal
Governo, dalle organizzazioni sindacali (CCOO e UGT) e dalle organizzazioni
imprenditoriali (CEOE e CEPYME). La riforma prende in considerazione l’impatto
della digitalizzazione e delle trasformazioni nell’organizzazione del lavoro (cfr.
comunicato),
con un esplicito riferimento ai rischi psicosociali, agli effetti dei cambiamenti
climatici, nonché al diritto alla disconnessione. Per la prima volta, la salute
mentale è chiaramente riconosciuta come una priorità. Le imprese dovranno prevedere
misure specifiche per far fronte alle calamità naturali e ai fenomeni climatici
estremi. Anche la diversità dei lavoratori è al centro della riforma: particolare
attenzione è riservata alla parità di genere, alle condizioni di lavoro delle
lavoratrici gestanti, all’età e alla longevità dei lavoratori. La prevenzione terrà
conto della dimensione di genere: ogni posto di lavoro potrà essere occupato da
uomini o donne, il che implica l’obbligo di tenere conto delle loro caratteristiche
fisiche, delle loro misure antropometriche, nonché di altre caratteristiche
biologiche che possano avere un’incidenza sull’esposizione ai rischi. Un anno
dopo la promulgazione della legge, questa sarà completata da un regolamento di
attuazione specifico sui rischi psicosociali che mirerà a promuovere ambienti di
lavoro sani e a prevenire situazioni gravi, in particolare i comportamenti suicidi.
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Francia
Inclusione : L’istituto
demoscopico Ifop e l’associazione “L’autre cercle” hanno pubblicato, il 24
aprile, l’edizione 2026 del Barometro dell’inclusione
delle persone LGBTQIA+ nel mondo del lavoro (FR). Sebbene i dati raccolti
dimostrino una maggiore visibilità delle persone LGBTQIA+ nel mondo del lavoro, essi
mettono al contempo in evidenza un aumento significativo dei casi di molestie negli
ultimi due anni. Infatti, il 36%
dei lavoratori intervistati
dichiara di aver subito almeno un atto di aggressione LGBTfobico all’interno della
propria organizzazione, contro il 28% rilevato nell’ultimo studio
del 2024, mentre il 37%
dichiara di aver subito discriminazioni da parte della direzione, contro il 25% del 2024. Alla luce di
tali dati, l’associazione desidera sensibilizzare le aziende sull’importanza della
prevenzione al fine di proteggere tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere o
dall’orientamento.
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Svezia
Congedo parentale : La quota di
congedi parentali fruiti dagli uomini continua a diminuire per il secondo anno
consecutivo, secondo l’indice di parità di genere elaborato dal sindacato dei
dipendenti pubblici TCO (1,2 milioni di iscritti) per il 2025. Questa inversione di
tendenza nella parità tra genitori è senza precedenti dall’avvio delle statistiche
sulla parità di genere nel 2006. Nel 2025 le donne hanno utilizzato il 68,5% dei giorni di indennità
parentale e per l’assistenza all’infanzia (rispetto al 68,3% del 2024), contro il
31,5% degli uomini. «Dal 2018,
i progressi verso una maggiore parità nell’utilizzo di questi benefici sono
praticamente fermi», osserva TCO (cfr. comunicato).
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3.
Aziende
Comitati
aziendali europei
Risorse dei comitati aziendali europei :
Nella controversia emblematica tra il segretario del comitato
aziendale europeo del gruppo statunitense Verizon
e la direzione europea
relativa alla copertura delle spese di consulenza e di formazione sostenute dal
comitato aziendale europeo, è stata recentemente compiuta una nuova tappa. La
Corte Suprema irlandese ha accolto il ricorso presentato dalla direzione contro la
sentenza dell’High
Court che aveva ordinato al gruppo di farsi carico parzialmente di
alcune spese (cfr. IR
Notes
263). Nella sentenza,
la Corte Suprema suggerisce che la questione sollevata dal CAE, alla luce del numero
di contenziosi in corso, meriterebbe di essere chiarita dalla Corte di giustizia
dell’Unione Europea. Sottolinea che un numero significativo di dipendenti «ha il
diritto di sapere chiaramente cosa prevede o non prevede la
legislazione». Inoltre, la normativa irlandese oggetto di interpretazione
«recepisce una direttiva europea che non sembra essere stata ancora esaminata o
interpretata in sede giurisdizionale. La sua corretta interpretazione riveste
un’importanza di interesse generale, giustificare un rinvio pregiudiziale dinanzi
alla CGUE». È quindi altamente probabile che la Corte Suprema irlandese sottoponga
questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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Nuovi accordi : La direzione del
gruppo Hamelin, i membri della
delegazione speciale di negoziazione e le organizzazioni sindacali francesi CFE-CGC,
CGT e FO hanno sottoscritto, il 6 settembre 2025, un nuovo
accordo relativo al comitato aziendale europeo. Il testo sostituisce
l’accordo firmato il 7 gennaio 2013, che disciplinava fino ad allora la costituzione
e il funzionamento dell’organo. Specializzato nella produzione e commercializzazione
di forniture scolastiche e professionali, il gruppo Hamelin impiega circa 3.000
lavoratori a livello mondiale. L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio
scorso. Esso si applica a tutti i paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico
Europeo, nonché al Regno Unito e alla Svizzera, in cui siano occupati almeno 10
lavoratori. Il comitato aziendale europeo è composto da nove membri: tre
rappresentanti per la Francia, uno per la Polonia, uno per il Regno Unito, mentre
gli altri quattro seggi sono attribuiti a rappresentanti che coprono diversi paesi
raggruppati per aree geografiche. Il comitato aziendale europeo può essere informato
anche di un progetto riguardante un solo Paese, «a condizione che, in uno o più
stabilimenti, un progetto di licenziamento collettivo o di riduzione dell’organico
riguardi almeno 50 lavoratori». La clausola sulla riservatezza è
particolarmente restrittiva: i membri sono tenuti al segreto professionale e
all’obbligo di discrezione nei confronti dei lavoratori del gruppo non membri del
comitato aziendale europeo, il che limita l’efficacia del comitato aziendale
europeo.
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4. Studi e
relazioni
Rischi psicosociali : Il 28
aprile l’OIL ha pubblicato un Rapporto
sui rischi psicosociali (cfr. sintesi),
nel quale viene valutato per la prima volta su scala mondiale l’impatto di tali
fattori, responsabili di oltre 840.000 decessi all’anno a causa di malattie
cardiovascolari e disturbi mentali correlati. Tra i principali elementi di rischio
figurano gli orari di lavoro prolungati, ossia superiori alle 48 ore settimanali,
che interessano il 35% dei
lavoratori a livello globale. Un’ulteriore criticità, secondo l’OIL, è
rappresentata dall’esposizione alla violenza e alle molestie: il 23% dei lavoratori nel mondo ha
subito almeno una forma di violenza o molestia nel corso della propria vita
professionale, con la violenza psicologica quale forma più diffusa (18%). L’OIL deplora inoltre che
solo il 18% dei 338 accordi
conclusi tra il 2000 e il 2025 dalle multinazionali presenti nella sua banca dati
menzioni esplicitamente la salute mentale o i fattori psicosociali nelle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. «I rischi associati
possono spesso essere ridotti migliorando la progettazione, l’organizzazione e la
gestione del lavoro», sottolinea l’OIL. «Ciò implica rivedere il carico di
lavoro, la distribuzione dei compiti, la supervisione e altri aspetti dell’ambiente
di lavoro, rafforzando al contempo la capacità dei lavoratori di riconoscere e
affrontare tali rischi».
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