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IR Notes 108 – 21 Novembre 2018
www.irshare.eu
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Una domanda a
Guillaume Balas, deputato europeo (S&D)
Il suo rapporto
sulla proposta di revisione del regolamento sul
coordinamento dei regimi previdenziali è
stato adottato dalla Commissione Occupazione e Affari sociali
del Parlamento Europeo. Quali sono i principali provvedimenti
contro gli abusi in materia di distacco dei
lavoratori? La Commissione ha votato un emendamento
importante riguardante la legislazione in materia di previdenza
sociale applicabile al lavoratore distaccato. L’obiettivo è
responsabilizzare l’ente previdenziale cui è iscritto il lavoratore
quando esso tardi a trasmettere allo Stato membro di accoglienza la
certificazione attestante l’iscrizione del lavoratore al sistema
previdenziale dello Stato di origine. L’emendamento prevede che
entro venti giorni dalla data di notifica dell’invio dei lavoratori,
lo Stato membro d’origine versi, a titolo di deposito, l’equivalente
dell’ammontare degli oneri sociali che sarebbero stati dovuti nel
caso in cui il lavoratore fosse stato iscritto al sistema
previdenziale dello Stato membro di accoglienza (quello in cui viene
esercitata l’attività temporanea). Adottando questo testo –
puntualizza Guillaume Balas – abbiamo scartato un altro emendamento
presentato dai conservatori del PPE, secondo il quale i lavoratori
distaccati per un periodo inferiore a una settimana sarebbero stati
esonerati dall’obbligo di prova dell’iscrizione al sistema
previdenziale dello Stato d’origine. Infine, perché sia possibile
distaccare un lavoratore in un altro stato membro, abbiamo previsto
che il periodo di affiliazione al regime previdenziale dello Stato
d’origine dovrà essere pari ad almeno tre mesi prima della partenza,
invece del mese attuale. Questa disposizione è stata adottata al
fine di lottare contro i distacchi realizzati tramite società di
comodo, le cosiddette “letter box company”.
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Prima
Pagina
Corte di
Giustizia: il diritto fondamentale alle ferie retribuite si esplica fino in
fondo
La Corte di Giustizia ha appena compiuto un ulteriore passo avanti nella
giurisprudenza in materia di rispetto alle ferie annuali retribuite di quattro
settimane previsto dalla direttiva 2003/88 del 4 novembre 2003. Il caso di specie
riguardava la vedova di un lavoratore che richiedeva al datore di lavoro del coniuge
defunto l’indennità per ferie non godute spettante al marito prima del decesso.
Benché il diritto tedesco preveda che il diritto alle ferie retribuite si estingue
al decesso del lavoratore, la Corte ha ritenuto che tale legislazione fosse
contraria al diritto dell’Unione Europea. Il punto di maggiore importanza, nella
circostanza di specie, è che la Corte si sia fondata sulla Carta dei diritti
fondamentali dell’UE al fine di consentire alla vedova di vincere la causa di fronte
al giudice nazionale. Occorre rilevare che secondo il diritto dell’Unione, in una
controversia tra privati, anche quando il giudice nazionale rilevi una disposizione
del diritto interno in totale contraddizione con il diritto europeo, esso non può
applicare direttamente la soluzione proposta dalla legislazione europea, in quanto
il giudice non può deliberare contra legem. Il cittadino deve quindi
intentare una nuova azione giudiziaria nel proprio paese al fine di far condannare
lo Stato per non avere applicato correttamente il diritto dell’Unione, richiedendo
il risarcimento del danno. È proprio quest’ultima tappa che la Corte intende
eliminare richiamandosi all’art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali, la
quale sancisce che «ogni lavoratore ha diritto […] a un periodo annuale di ferie
retribuite». Giacché questo diritto riveste un carattere imperativo e
incondizionato, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa nazionale
contraria: il datore di lavoro non potrà appellarsi alla normativa nazionale non
conforme al diritto europeo al fine di sottrarsi al rispetto di questo diritto
fondamentale garantito dalla Carta. Oramai, in tutti i casi in cui una legislazione
nazionale contraria al diritto dell’Unione privi in qualsiasi modo un lavoratore (o
i suoi eredi) del diritto alle ferie pagate, il giudice adito dovrà disapplicare
tale legislazione. Così agendo, la Corte agevola grandemente i lavoratori che sono
stati privati del diritto alle ferie annuali retribuite a causa di una legislazione
non conforme al diritto dell’Unione (CGUE,
6 novembre 2018, cause riunite C-569/16, e C-570/16, Bauer e comunicato
stampa della Corte).
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1. Unione
Europea
Progetti
- Informazione dei
lavoratori. I deputati europei hanno espresso il loro
consenso all’avvio del negoziato sulla proposta
di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell’UE che introduce nuovi diritti minimi per i lavoratori. Si aprirà
ora il negoziato con il Consiglio in vista dell’adozione in prima lettura (cfr.
intervist
). La votazione è stata accolta con favore dalla Confederazione Europea dei
Sindacati (cfr. comunicato).
- Diritto societario. La
Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento Europeo ha adottato il
15 novembre scorso il rapporto
sulla proposta di direttiva in materia di conversioni, fusioni e scissioni
transfrontaliere di società. Gli emendamenti
adottati rafforzano il diritto all’informazione e alla consultazione prevedendo
disposizioni al fine di garantire che il trasferimento della sede sociale si
faccia verso un paese in cui la società abbia un’attività economica
reale.
> Vedi anche: Comunicazione
della Commissione Europea relativa agli interferenti endocrini contenente le
precisazioni riguardo all’“approccio strategico”. Un testo che si rivela in fin
dei conti poco ambizioso considerate le sfide e dei rischi connessi a tali
sostanze.
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Giurisprudenza
Godimento delle ferie
retribuite. La Corte di Giustizia ha precisato la
responsabilità del datore di lavoro nel creare le condizioni perché i lavoratori
possano fruire delle ferie retribuite. Essa intende tutelare il lavoratore che, per
evitare misure di ritorsione, «può essere dissuaso dal far valere espressamente i
suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro». La Corte puntualizza che il
datore di lavoro non può «esentarsi dal rispetto dei propri obblighi invocando il
fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite».
Esso non può tuttavia essere costretto «a imporre ai suoi lavoratori di esercitare
effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite». Di contro, deve
«assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto».
Quando poi dovesse risultare «che il lavoratore, deliberatamente e con piena
cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire
delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare
in modo effettivo il suo diritto alle medesime», per il diritto dell’UE, nulla osta
a che il lavoratore perda il diritto alle ferie retribuite (CGUE,
6 novembre 2018, causa C-619/16, Kreuziger e comunicato
della Corte).
- Frode al distacco di lavoratori.
La Corte di Giustizia ha emesso una sentenza in cui rammenta agli Stati
di non poter agire in modo indiscriminato al fine di tentare di ridurre le frodi
legate al distacco di lavoratori. La Corte condanna una normativa austriaca in
quanto «considerata eccedente rispetto a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi di tutela dei lavoratori, di lotta contro la frode, segnatamente
sociale, e di prevenzione degli abusi» (cfr. CGUE,
13 novembre 2018, causa C-33/17, Čepelnik e comunicato).
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2. Stati
membri
Belgio
- Fallimento del negoziato sui lavori
usuranti. Il 7 novembre le parti sociali non sono
riuscite a trovare un accordo riguardo ai lavori riconosciuti come usuranti nel
settore privato, negoziato che si colloca nel più ampio quadro della riforma
pensionistica adottata nel 2017. Spetterà ora al governo riprendere in mano il
negoziato.
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Croazia
- Settimana di quattro giorni.
Ha suscitato interesse nella stampa una sperimentazione condotta dalla
dirigente di una piccola società di consulenza Logicka Matrica, con sede
a Zagabria. Nell’azienda è stata introdotta la settimana lavorativa di quattro
giorni, dapprima per un solo lavoratore per un periodo di sei mesi, e, in caso
di successo, si prevede di estenderla agli altri dipendenti. L’obiettivo
dell’iniziativa è ridurre la tensione generata dalle procedure di risposta alle
gare d’appalto entro i limiti della scadenza.
> Per
saperne di più. La Commissione Europea ha pubblicato in
settembre un Flash
report sul diritto del lavoro (in inglese) per seguire l’attualità di
ciascuno Stato membro in materia di legislazione sociale e di giurisprudenza. È
stata pubblicata dall’Istituto Sindacale Europeo la newsletter
Collective bargaining di ottobre (in inglese) contenente un
aggiornamento sui contratti collettivi e le vertenze in materia di lavoro.
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3.
Aziende
Comitati
Aziendali Europei
Istituzione di un CAE in un gruppo
turco. Il gruppo agroalimentare turco Yildiz Holding (60.000
lavoratori; 6.163 nell’UE) ha sottoscritto il 1° ottobre scorso l’accordo istitutivo del comitato
aziendale europeo, che copre 11 stati, compreso il Regno Unito, in cui sono
occupati il maggior numero di lavoratori (4.856 addetti). L’accordo prevede che
siano rappresentati nel comitato aziendale europeo anche i lavoratori dei paesi
extra-UE e che il CAE, costituito secondo il diritto britannico, sia mantenuto anche
nell’eventualità di una fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
- CAE e Brexit. Il Comitato
aziendale europeo di Airbus
SE ha pubblicato un comunicato
esprimendo la propria opposizione unanime a una “Hard Brexit” e rallegrandosi
dell’impegno adottato da parte della direzione di continuare a riconoscere i
rappresentanti sindacali britannici come membri del CAE anche dopo la Brexit.
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Sindacalismo
- Riunione della rete
sindacale. La rete sindacale mondiale di HeidelbergCement
(60.000 lavoratori), il gruppo produttore di cemento e materiali da costruzione,
si è riunito ad inizio novembre per affrontare diverse tematiche, tra cui il
ricorso intenso al subappalto. È stata richiesta a questo proposito l’apertura
di un dialogo con il comitato aziendale europeo e i sindacati a livello mondiale
(cfr. comunicato di IndustriAll
e dell’IBB).
- Creazione di una rete
sindacale. Si è tenuta il 12-13 novembre la prima
riunione della rete sindacale mondiale della Owens-Illinois (26.000
lavoratori) al fine di richiamare il gruppo americano ad avviare un dialogo
sociale mondiale (cfr. dichiarazione
et comunicato
di IndustriALL Global Union).
- Dialogo globale sulla
digitalizzazione. La rete sindacale mondiale di Saint-Gobain (180.000
lavoratori) ha discusso il futuro del gruppo e dell’occupazione dato il
“progetto di Saint-Gobain di modificare prossimamente la propria struttura al
fine di adattarsi al meglio alla digitalizzazione in atto nelle industrie di
materiali”, comunica la federazione sindacale IndustriAll Global Union (v. comunicato).
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